
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME DI ATTUAZIONE
VOLUME II
INTEGRATO CON MODIFICHE REGIONE PIEMONTE DGR N.
33-204 DEL 12.06.2000 E VARIANTI 1 E 2
PROGETTO PRELIMINARE D.C.C. N. 131 DEL 24/11/1995
PROGETTO DEFINITIVO D.C .C. N.77 DEL 23/07/1997
CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE D.C.C.
N. 72 DEL 21/07/1999
APPROVAZIONE REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 33-204 DEL 12/06/2000
VARIANTE N.1 D.C.C. N.38
DEL 03/04/2001
VARIANTE N.2 ADOTTATA
CON D.C.C. N. 39 DEL 03/04/2001
VARIANTE
N.2 APPROVATA CON D.C.C. N. 74 DEL
13/07/2001
INDICE
TITOLO VIII - Aree di intervento e modalità attuative
Art. 27 Classificazione delle aree di intervento
Art. 28 Aree di intervento e modalità attuative
Art. 28 - 2 - 6 Brep 1 - Brep 2
Art. 28 - 6 - 3 Distretto industriale località Vadò
Art. 28 - 11 Categoria E - Aree
Agricole Ee
Art. 29 - Norme generali relative ad eventuali errori materiali contenuti nel P.R.G.
TITOLO IX - VINCOLI E NORME PARTICOLARI
Art. 31 - Strade, fasce di rispetto stradale e ferroviario ed elettrodotti
Art. 33 - Aree di rispetto cimiteriale
Art. 34 - Altre fasce e zone di rispetto, sponde di fiumi, torrenti, canali e zone boscate
Art. 38 - Rapporti con il Regolamento Edilizio
TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 1 )
Parametri urbanistici ( art. 20 )
tipi di intervento: ( art. 25 )
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 2 )
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 3 )
TITOLO VIII - Aree di intervento e modalità attuative
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Art. 27
Classificazione delle aree di intervento Con
riferimento alle singole aree e agli edifici dotati dl specifica
caratterizzazione, ed in funzione delle prescrizioni operative di cui
all'art. 13 della L.U.R.
5 dicembre 1977, n. 56 la presente revisione classifica le varie parti
del territorio secondo le seguenti categorie e sottocategorie: |
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Parti
del territorio interessate da insediamenti urbani, nuclei minori, edifici,
manufatti che rivestono carattere storico-artistico o ambientale o documentario,
comprese le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante, distinte
nelle seguenti sottocategorie Ar1 Aree
interessate da insediamenti urbani costituenti i centri storici ai sensi
dell'art. 24 comma primo sub 1) della L.U.R. di cui alle apposite planimetrie
in scala 1:1000 con esclusione delle tipologie 7 e 10; Ar2 Parti del territorio interessate da
nuclei minori aventi valore ambientale (art. 24 comma primo sub 2 della
L.U.R.); Ar3/1 Monumenti isolati, singoli edifici e
manufatti civili e rurali compresi negli elenchi di cui alla legge 29/6/1939
n. 1089 o individuati come tali nelle cartografie della presente variante; Ar3/2 Monumenti isolati, singoli edifici, ecc. come
Ar3/1 con valore preminente od esclusivo di emergenza e di caratterizzazione
del contesto panoramico-ambientale della collina e della pianura agricola; Ar3/3 Singoli edifici e manufatti civili e rurali
costituenti il tessuto minore che caratterizza il contesto
paesistico-ambientale della collina e della pianura agricola; AV Aree collinari, di prevalente interesse
ambientale. Singoli edifici, manufatti e relative aree di pertinenza non
compresi nelle aree di tipo Ar3 (AVC); AVc Edifici in aree collinari AV non
compresi nelle categorie |
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Categoria B Parti
del territorio in gran parte o totalmente edificate, distinte nelle seguenti
sottocategorie: Br aree
a preminente destinazione residenziale in gran parte o totalmente edificate; Bp Aree a preminente destinazione produttiva
di carattere industriale, artigianale, commerciale e terziario classificabili
ai sensi e per i fini di cui all'art. 26 comma primo sub b) della L.U.R.; Bpr1 Aree di trasformazione da industriale a
prevalente terziario, ricettivo commerciale e parte residenziale; Bpr2 Aree
di trasformazione da industriale a prevalente residenziale. |
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Categoria C Parti
del territorio di completamento o di nuovo impianto distinte nelle seguenti
sottocategorie Cr Aree
a preminente destinazione residenziale; Crs Aree di trasformazione da pubblici servizi
ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi; Crc Aree di trasformazione da pubblici servizi
ad aree destinate in parte a centro commerciale integrato ed in parte a
servizi per commercio e residenza (Via Sestriere); Cp Aree parzialmente edificate a destinazione
produttiva, commerciale e terziaria |
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Categoria D Parti
del territorio libere destinate a insediamenti di carattere industriale,
artigianale e terziario. |
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Aree speciali di trasformazione TCR Aree di trasformazione da servizi ad
attività terziarie, residenza e servizi; TR Aree per attività direzionale e terziaria
con eventuale inserimento di attività ricettiva e residenziale; TE Aree a terziario prevalentemente
espositivo ed in parte direzionale e ricettivo. |
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Categoria E Parti
del territorio, preminentemente destinate ad uso agricolo, distinte nelle
seguenti sottocategorie: Ee Aree libere o scarsamente edificate
del territorio rurale di pianura e parte collinare a est di Strada
Revigliasco; Ep Aree edificate, edifici e manufatti
situati in aree agricole, ma adibiti ad usi extragricoli di tipo produttivo,
classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 25 comma secondo sub 1.)
della L.U.R.
5 dicembre 1977, n. 56; Es Vivaio con vendita diretta anche di
accessori e arredi da giardino; Es1 Area destinata a serre fisse,
interclusa tra aree residenziali. |
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Categoria S Parti
del territorio destinate a spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico od a parcheggio ai sensi e per i fini di cui
agli articoli 3 e 5 del. D.M. 2/4/68 n.
1444 e art. 2I L.U.R.
5 dicembre 1977, n. 56 , distinte
nelle seguenti sottocategorie: Sr Servizi. afferenti agli insediamenti
residenziali; Sp Servizi afferenti agli insediamenti
produttivi, commerciali, terziari e ricettivi; Srp Servizi afferenti agli insediamenti residenziali
di tipo privato. |
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Categoria F Parti
del. territorio come definite dal. D.M. 2/4/1968
n. 1444 art. 2, comma primo lettera F, destinate ad attrezzature ed
impianti di interesse generale, distinte nelle seguenti sottocategorie: V Aree preminentemente destinate a parco
pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano, ai
sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.U.R., e art. 4 lettere A, B, D,
della L.R.
4/6/1975 n. 43; Fv*-Fr Aree come FV ma comprese nel P.T.O.
Regionale; FH Aree destinate ad attrezzature socio
sanitarie ed ospedaliere di carattere pubblico ai sensi e per i fini di cui
all'art.22 L.U.R; FHp Aree come FH ma di carattere privato; FI Aree destinate ad attrezzature per
l'istruzione superiore all'obbligo, di carattere pubblico ai sensi e per fini
di cui all'art. 22 L.U.R.; FIp Aree come FI ma di carattere privato; Ft Aree destinate ad impianti tecnologici
di interesse generale (captazione, produzione e distribuzione acqua potabile,
energia elettrica, gas, telecomunicazioni, depurazione acque luride, ecc.); Frp1 Area compresa nel PTO Regionale destinata ad
uso sportivo e tempo libero; Frp2 Area per attrezzature ricettive e parco
pubblico; Fg Aree destinate ad altre attrezzature
generali di interesse pubblico, (VV.FF., Poste, Pretura, Carabinieri, Uffici
finanziari ecc.); Fe Aree a prevalente destinazione di tipo
religioso (conventi, convitti, ecc.). |
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Ai
sensi dell'art.13 della L.U.R. la presente revisione articola gli interventi
ammissibili per le varie aree indicati all'art. 25 delle presenti norme, fatte
salve eventuali ulteriori specificazioni definite in sede di strumenti
urbanistici esecutivi. Le categorie
o sottocategorie tipologiche di intervento vengono contraddistinte da un
numero, semplice o doppio, posto di seguito alla sigla di riconoscimento
della categoria o sottocategoria delle aree di intervento |
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Ar1 |
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INDICI ( Art. 20) |
E' ammessa la conservazione della volumetria esistente |
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USI PREVISTI (Art.26) |
R1, R2, R3, C1.1, C3 (solo centri commerciali
naturali) , LP1, LP2, T1, T3, T4, P3, P5,
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Con concessione singola oppure con Piano di Recupero |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
Nelle tavole
in scala 1:1.000 sono individuate le tipologie degli edifici e le tipologie
di intervento per ogni edificio sia pubblico che privato. Gli elaborati in
scala 1:1000 del P.R.G.C. approvato in data 17 agosto 1983, sono stati
aggiornati e integrati al fine di renderli congruenti con l'attuale P.R.G.C. 2
L'ambito
minimo di intervento salvo per Mo e Ms può essere definito di volta in volta
dall'Amministrazione; tale ambito comunque deve comprendere almeno un
edificio omogeneo dal punto di vista architettonico con relative aree
esterne, ed eventuali maniche interne o bassi fabbricati di pertinenza
dell'edificio principale o coerenti dal punto di vista architettonico con lo
stesso. 3
La
ristrutturazione edilizia in particolare di tipo B comporta la facoltà di
chiudere le parti aperte (tettoie, fienili etc) e destinare i volumi ricavati
agli usi previsti, come pure a tali usi possono essere destinati, dopo
opportuno risanamento, stalle, scuderie ed ogni altro accessorio non più
utile all'attività agricola. Potranno essere realizzati posti auto nel numero
necessario alle unità immobiliari esistenti o previste. Potranno essere
ammesse demolizioni e ricostruzioni di elementi accessori agli edifici
principali, purché senza aumento delle superfici lorde sviluppate esistenti;
tali ricostruzioni potranno avvenire anche in sito diverso, purché sempre
nella stessa proprietà e nel massimo rispetto delle tipologie e senza
alterare i caratteri ambientali. 4
Gli
interventi attuabili con singola concessione sono ammessi nei seguenti casi: a)
negli
edifici di più recente edificazione incoerente rispetto al tessuto originario
e per i quali è ammessa la manutenzione straordinaria e ristrutturazione
edilizia di tipo A o B; tali interventi dovranno essere finalizzati a ridurre
od eliminare gli elementi di incoerenza ambientale (sostituzioni di paramenti
e finiture esterne, sistemazione di frontoni ciechi, demolizioni o modifiche
di edifici o loro parti effettuate allo scopo di un più organico inserimento
nel contesto ambientale. (v. punto 10 Tav. C5 B - C6 B) b)
negli
edifici nei quali sono previsti interventi di restauro conservativo,
risanamento conservativo, in essi potrà essere ammessa la variazione parziale
di destinazioni d'uso da residenza a terziario, commercio al minuto o
artigianato di servizio alla residenza, in particolare per quanto riguarda la
sistemazione dei piani terreni, primi piani e interrati. c)
negli edifici per i quali è prevista la
ristrutturazione edilizia. Gli interventi di demolizione e ricostruzione,
purché non si superi la superficie lorda di solaio preesistente, sono ammessi
esclusivamente per gli edifici appartenenti alla classe tipologica 10, della
tavola C5.2 (centro storico di Moncalieri) e per la classe tipologica 6,
della tavola C6.2 (centro storico di Revigliasco). 5
Per gli
interventi di cui sopra (4 a,b,c) non si dà luogo alla verifica delle aree
per verde privato e parcheggi di cui all'art. 24 delle presenti norme
(utilizzo superficie fondiaria) se le stesse sistemazioni dovessero alterare
l'assetto di omogeneità architettonica dell'insieme. E' ammissibile ricavare
in particolare i parcheggi nel sottosuolo sempre che le rampe di accesso non
creino fratture o alterazioni nel tessuto storico. 6
Per gli
stessi interventi sarà ammessa la variazione di destinazione d'uso da
produttiva a residenziale e parte terziaria - commerciale, ove gli edifici e
gli interventi previsti siano compatibili con le nuove destinazioni (e
comunque la trasformazione potrà avvenire entro i limiti massimi delle
superfici sviluppate esistenti). 7
Saranno
accettate, agli effetti dell'abitabilità dei locali preesistenti, delle
altezze interne minime di m 2,40; per i locali di sottotetto l'altezza media
potrà pure essere di m 2,40. 8
Potranno
essere proposti Piani di Recupero, sia di tipo pubblico che privato, estesi
ad ambiti definiti di volta in volta in accordo con l'Amministrazione. Nel
caso di PdR oltre a quanto previsto per le concessioni singole, sarà ammesso
un aumento del 10% della superficie lorda sviluppata esistente o
recuperabile, per favorire le operazioni di razionalizzazione degli alloggi,
risanamento, eventuali adeguamenti delle altezze interne e recupero dei
sottotetti. 9
Il centro storico di Revigliasco potrà essere
assoggettato a Piano di Recupero di tipo pubblico esteso all’intiera area o parte
della stessa con previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica da
attuare esclusivamente con interventi di tipo pubblico e nei limiti di cui al
successivo comma 13. In caso di sostituzione edilizia o di ristrutturazione
urbanistica sarà consentito il solo recupero delle volumetrie esistenti. Il
ricorso a tale strumento unitario è teso ad assicurare il coordinamento dei
sopra descritti interventi ed a garantire la connessione ed integrazione del
tessuto esistente in rapporto alle nuove previsioni, nonché a favorire il
recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle forme e dei
materiali che dovranno essere coerenti con l’ambiente circostante e a ridurre
la presenza di organismi edilizi in contrasto con le tipologie ed il tessuto
caratteristico del centro storico. 10
Sia nelle
concessioni singole che nei P.d.R., nelle aree esterne agli edifici, dovranno
essere attuati la conservazione, il restauro o il. ripristino delle
pavimentazioni, o delle sistemazioni a verde e delle alberature o il. loro
ampliamento. 11
I volumi
accessori che non rivestono carattere di omogeneità con il fabbricato
principale, e perciò sono previsti in demolizione, potranno eventualmente
essere sostituiti : a)
con locali
ai piani seminterrati degli edifici principali, compatibilmente con il
rispetto delle caratteristiche architettoniche di questi; b)
con locali a
uno o più piani ricavati nel. sottosuolo delle aree verdi o pavimentate, con
superfici di pavimento anche superiori a quelle eventualmente demolite,
purché le stesse non eccedano del 50% la superficie delle aree esterne; in
tal caso il solaio di copertura dei locali dovrà essere praticabile e coperto
con uno strato di terreno vegetale di spessore adeguato alla formazione di
sistemazioni verdi; la sistemazione e le eventuali demolizioni di cui al
presente paragrafo saranno comunque obbligatorie in sede di Strumento
Esecutivo. c)
i bassi
fabbricati per i quali è prevista la demolizione in cartografia o eventuali
altre demolizioni ammesse in fase di intervento, potranno essere sostituite e
recuperata la loro superficie sviluppata, con concessione singola; il loro
recupero dovrà risultare coerente con gli edifici principali per i quali è
prevista la conservazione con interventi di restauro o ristrutturazione. 12
Nei due
centri storici per quanto riguarda l'uso C1.1 é consentito l'insediamento di esercizi sino a 400 mq. E'
consentito l'insediamento dell'uso C3 solo per quanto riguarda la
realizzazione di centri commerciali naturali. 13
In fase attuativa di P.R.G.C., il Comune potrà
individuare ambiti di ristrutturazione urbanistica da sottoporre a Piano di
recupero riguardanti edifici appartenenti alle classi tipologiche 7 e 10,
della tavola C5.2 per il centro storico di Moncalieri, e alle classi
tipologiche 3 e 6, della tavola C6.2 del centro storico di Revigliasco. La
ristrutturazione urbanistica avverrà in presenza di variante specifica di
P.R.G.C., nel rispetto delle presenti N.T.A., di quanto previsto nelle tavole
C5.2 e C6.2 e delle prescrizioni e modalità di intervento dell’art. 24 della
L.U.R.. Il ricorso a tale tipo di intervento dovrà essere motivato da ragioni
di interesse pubblico e dovrà avvenire con esclusivo recupero delle
volumetrie esistenti, con particolare attenzione all’inserimento nel tessuto
edilizio e al mantenimento della continuità edilizia delle cortine edificate. 14
Gli interventi da effettuare su tutti gli edifici che richiedono
rilascio della concessione edilizia, saranno subordinati al parere di cui al
comma 15 dell' Art. 49 delle L.U.R. 15
Oltre alla conservazione della volumetria esistente sarà consentito un
aumento del piano di imposta del tetto, fino ad un massimo di 80 cm, anche
qualora comporti aumento di volumetria, nel rispetto delle pendenze esistenti
con riferimento agli edifici adiacenti o circostanti. Qualora il sottotetto
risultante dall’aumento di quota di imposta risponda ai requisiti di
abitabilità potrà essere recuperato ai fini abitativi, anche secondo quanto
disposto dalla Legge
Regionale n.21/98, comunque dovranno essere salvaguardati i caratteri
tipologici delle coperture esistenti e in particolare non sarà ammessa la
formazione di abbaini, salvo che gli stessi siano già esistenti e di
terrazze. |
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Ar2 |
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·
Edificabilità fondiaria (If):
·
Copertura fondiaria (Icf): ·
Altezza massima: · Superficie massima sviluppata (residenze rurali e attrezzature per l'agricoltura): |
0,30 mq/mq 0,25 mq/mq 7,5 m ( 2 p.f.t.) 500 mq |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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USI AMMESSI SE ESISTENTI |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
per usi previsti: Mo, Ms, Rc, Ric, Ris
A,Ris B, Drs, Cas, Ni · per usi ammessi : Mo, Ms, Rc, Ric, RisA, Ris B |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Con concessione singola |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
Per gli
edifici esistenti all'interno dei nuclei in questione di carattere rurale è
data la possibilità di aumento delle superfici utili residenziali mediante
ristrutturazione di volumi rustici annessi esistenti da attuare nel rispetto
delle strutture e delle forme originarie, con la sostituzione delle aggiunte
deturpanti, la eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati,
interni ed esterni, con eventuali orizzontamenti a quota diversa di quelli
originari. 2
Ove si renda
necessario realizzare volumi per attrezzature agricole, gli stessi dovranno
inserirsi armonicamente nel. tessuto tipologico esistente per forma,
materiali e ubicazione. 3
Gli edifici
di tipo civile esistenti all'intero delle aree Ar2 potranno essere recuperati
ad uso abitativo senza la verifica dell'indice di edificabilità. Inoltre la
demolizione e ricostruzione sarà ammessa nel caso di edifici fatiscenti o in
condizioni precarie. 4
Per gli
edifici sia di tipo civile che rurale, dovrà essere rispettato quanto
previsto all'art. 30 delle presenti NTA. 5
Inoltre gli
interventi di cui sopra dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: a)
i materiali
di finitura dovranno essere coerenti con quelli esistenti; b)
negli ambiti
individuati, di norma non sarà ammesso modificare i caratteri ambientali
della trama viaria ed edilizia, salvo che in casi definiti o accertati
dall'Amministrazione; c)
gli
interventi su muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e di ogni altro
manufatto caratterizzante l'ambiente dovranno avere carattere di restauro e
di ripristino con l'eliminazione degli elementi deturpanti; d)
i nuovi
edifici dovranno essere realizzati possibilmente in aderenza a quelli
esistenti e tali da non alterare le caratteristiche tipologiche del tessuto
originario sia per forma che per materiali; e)
le altezze
non potranno superare quelle caratteristiche degli edifici circostanti. 6
Per gli
edifici civili delle aziende agricole valgono gli indici in vigore per le
aree agricole. 7
Tutti gli interventi negli edifici Ar2 non saranno soggetti al parere
di cui al comma 15 dell’art.49 della L.U.R. 8
Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini è fatto divieto di realizzare
nuovi piani interrati. |
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Ar3/1 |
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E' ammessa la conservazione della volumetria esistente |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
Pr Per gli edifici rustici o di carattere accessorio: Mo, Ms, Ric, Ris A e B · Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni: Ris A e B, Drs gli edifici principali: Mo, Ms, Rc, Ric |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Autorizzazione o concessione singola |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1. Sarà facoltà dell'Amministrazione,
permettere usi diversi da quelli previsti, purché funzionali alle tipologie
degli edifici e allo spirito del. restauro, recupero e riutilizzo di tali
edifici di carattere storico-artistico. 2. Sarà possibile chiudere le parti
aperte (tettoie, fienili ecc. ) e destinare i volumi ricavati agli usi
previsti, come pure a tali usi possono essere destinati, dopo opportuno
risanamento, stalle, scuderie ed ogni altro volume accessorio non più utile
all'attività agricola 3. Sulle aree di pertinenza degli
edifici sarà ammessa la sistemazione o risistemazione delle aree a verde con
conservazione, restauro, ripristino delle sistemazioni verdi e delle
alberature di pregio; le nuove sistemazioni dovranno essere attuate con
tecniche e materiali coerenti con l'ambiente;si intendono per aree di
pertinenza le aree in proprietà al momento dell'adozione del Progetto
Preliminare, o quelle risultanti e definite dalle originarie recinzioni. 4. Potranno essere inserite in tali aree
attrezzature per il. gioco e il. tempo libero quali campi da tennis o piscine
purché le stesse siano attuate con materiali e finiture tali da salvaguardare
l'ambiente circostante. 5. Potranno essere realizzati posti
macchina nel numero necessario alle unità immobiliari esistenti o previste;
tali parcheggi dovranno essere di norma realizzati in sotterraneo, sfruttando
le pendenze del terreno ed evitando rampe di accesso che provochino fenditure
profonde nel terreno. 6. Per le sistemazioni esterne, in
particolare per piscine e campi da tennis, dovranno essere sfruttate parti
dell'area esterna tali da non dover operare scavi e movimenti di terra che
alterino in modo sensibile il profilo naturale del terreno. 7. I nuovi muri di sostegno, dovranno di
norma non superare l'altezza di m 2,00 fuori terra, essere distanziati tra di
loro di una misura almeno pari alla loro altezza; dovranno inoltre essere
realizzati con tecniche e materiali costruttivi coerenti con l'ambiente; 8. Ove si renda strettamente necessario
prevedere nuove attrezzature tecniche per l'eventuale azienda agricola, la
superficie coperta delle stesse non potrà superare il decimo della superficie
fondiaria libera del lotto di pertinenza dell'edificio residenziale, le
altezze non potranno superare i m 7,50 e i materiali e le forme dovranno
essere coerenti con le preesistenze e l'ambiente; 9. Saranno ammessi interventi di restauro
o ripristino di muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e ogni altro
manufatto caratterizzante l'ambiente con eliminazione o sostituzione di
elementi deturpanti. 10. Ove si rendano necessarie opere di
recinzione per parti mancanti o demolite, le stesse dovranno essere
realizzate con gli stessi materiali di quelli precedenti o di altri aventi
gli stessi requisiti sia strutturali che estetici di quelli precedenti. 11.
Potranno
essere ammesse demolizioni e ricostruzioni di elementi accessori costituenti
superfettazioni, non coevi e non coerenti con gli edifici principali, purché
senza aumento delle superfici lorde sviluppate esistenti; tali ricostruzioni
potranno avvenire anche in sito diverso purché sempre nella stessa proprietà
e nel massimo rispetto delle tipologie e senza alterare i caratteri
ambientali del complesso. Il presente
comma trova applicazione solo per le parti non coeve realizzate alla data di
adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. del 24/11/1995 e che risultino
essere legittime o legittimate. Detti edifici potranno essere recuperati agli
usi previsti quando abbiano l’altezza minima idonea agli stessi. Edifici con
altezze inferiori potranno essere recuperati esclusivamente per usi
pertinenziali. 12. Inoltre potranno essere realizzate
serre fisse purché non coprano più del terzo della superficie libera dei
lotti contigui e sede dell'azienda e delle relative residenze. Almeno il 10%
di tali lotti liberi dovrà essere piantumato con alberi di alto fusto (anche
alberi da frutta). 13. Nella presente categoria è inserito
il Castello di Moncalieri classificato dal Piano Territoriale Regionale come
"architetture o insieme di beni architettonici di interesse regionale
"; parte del Castello riveste funzioni museali; altre destinazioni
dovranno essere concordate con la Regione e la Soprintendenza ai beni
architettonici ed ambientali . 14.
Per gli edifici Ar3/1 non compresi negli elenchi di cui alla legge
29/06/1939 n. 1497 ed alla legge 01/06/1939 n. 1089, gli intereventi che
richiedono il rilascio di concessione edilizia saranno soggetti a quanto
prescritto dall’ultimo comma dell’art.49 della L.U.R.Tutti gli interventi
negli edifici Ar 3/1. saranno soggetti, a quanto prescritto dall'art. 91 bis della L.U.R. |
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Ar3/2 |
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Come Ar3/1 |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Ar3/1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
Per gli edifici principali: Mo, Ms, Rc, Ric,
Ris A ·
Per gli edifici rustici: Mo, Ms, Ric, Ris A e B, Drs · Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni: Ris A e B, Drs |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Ar3/1 |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1.
Come Ar3/1 e inoltre: tutti gli interventi negli edifici Ar3/2, che
richiedono il rilascio di concessione ediliza saranno soggetti a quanto
prescritto dall’ultimo comma dell’art.49 della L.U.R. 2.
L’intervento di demolizione e ricostruzione dei
rustici è consentito, nel rispetto delle volumetrie esistenti e nel rispetto
di quanto previsto dall’art.30 delle presenti norme, solo per motivi statici
asseverati da apposita perizia. |
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Av - Avc |
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Aree collinari agricole
di prevalente interesse ambientale. Singoli edifici manufatti non
compresi negli edifici di categoria Ar 3, comprese le aree di pertinenza. |
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Come Ar3/1 |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Ar3/1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Ar3/3 e Cas (solo ampliamenti e sopraelevazioni su edifici esistenti) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Ar3/1 Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni Ria A e B, Cas, Drs |
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NORMATIVA
PARTICOLARE Gli
edifici civili esistenti potranno essere ampliati nella misura massima del
20% della loro superficie lorda di pavimento esistente edificata chiusa da
pareti; con esclusione delle superfici aperte anche da un solo lato. Per gli
ampliamenti ammessi dovranno essere utilizzati prioritariamente gli spazi
aperti esistenti. L'ampliamento non deve comunque superare gli 80 mq. 1
Le aziende
agricole con annessa residenza esistenti potranno continuare la loro attività
e saranno soggette alla normativa delle aree agricole per quanto non in
contrasto con le prescrizioni della zona collinare. 2
Per quanto
non in contrasto con le prescrizioni sopra riportate valgono le Prescrizioni
Particolari di Ar 3/1 (serre etc. ) 3
Le acque
meteoriche provenienti dalle superfici coperte, comprese le serre fisse,
dovranno essere convogliate in apposita vasca di raccolta a tenuta stagna di
adeguate dimensioni. 4
Per tutti
gli interventi, nel momento della richiesta di concessione, dovranno essere
presentati elaborati riportanti in modo dettagliato, con rilievo
plani-altimetrico strumentale, le sistemazioni esterne, sia come stato di
fatto che come progetto, con l'impegno al mantenimento delle aree esterne sia
per le parti a parco o giardino sia per le parti coltivate. 5
Scavi e
movimenti di terra eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi
dovranno essere limitati al massimo ed essere collegati al profilo naturale
del terreno mediante raccordi di minima pendenza e coperti con terreno
vegetale 6
Saranno comunque consentite la attività di coltivazione agricola. |
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Br1 |
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·
Con Concessione singola densità fondiaria (If) 4,5 mc/mq altezza massima (H) 14
m (4 p.f.t.) ·
Con S.U.E. densità territoriale (It) 4,5 mc/mq densità fondiaria (If) 6 mc/mq altezza massima (H) 19 m (6 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
R1, R2, R 3, C1.1, LP1, T1, P5, P6, S1, S2, S3, S4, S6, S7, I3. Inoltre nella sola area Br1 (Via Sestriere) é consentito l'uso C3 relativamente alla realizzazione di centri commerciali naturali |
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USI AMMESSI (Art.26) |
P1, P3 (purché lo stesso sia, se esistente, legato all’attività in atto e non di tipo commerciale) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
Per usi previsti : Mo, Ms, Rc, Ric,
Ris A e B, Ru,
Cas, Drs, Ni ·
Per gli edifici esistenti con densità fondiaria superiore e quella
prevista sono ammessi gli interventi di Mo, Ms, Ris A e B · Per usi ammessi: Mo, Ms |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Con concessione singola oppure con S.U.E., obbligatorio per le aree indicate, nelle tavole di piano, con asterisco.( BR 1*) |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1.
Per gli
edifici esistenti, con usi P1 e P3, potranno essere ammessi ampliamenti
interni (soppalchi) per adeguamenti tecnologici, purché non superiori al 10%
della S.L.P, esistente. 2.
La dimensione
di aree per servizi pubblici sarà pari a 25 mq per abitante, per interventi
con S.U.E. 3.
Un S.U.E,
dovrà di norma essere esteso ad almeno un isolato. 4.
L'Amministrazione
potrà autorizzare un S.U.E. esteso solo a parte di un isolato purché
interessi un ambito omogeneo e qualificante 4bis Gli usi C1.1 e LP1 sono ammessi esclusivamente al piano terreno. 5. Le aree indicate con asterisco(Br1*) sono da attuare con Piano di
Recupero o Programmi Integrati. 6.
Nell'area
Br1 potrà essere ammessa altezza massima di m 19 anche con concessione
singola, nel caso in cui l'edificio da costruire o sopraelevare si trovi in
aderenza o posto tra edifici aventi altezze
esistenti maggiori di m14,00, in tal caso si potrà’ costruire solo sino
all’altezza dell’edificio più’alto fermo restando il massimo consentito di
m19,00. 7.
Nelle aree
Br1, Br2, Br3, Br4, e per i soli edifici con affacci sulle strade principali,
potrà essere ammesso l'uso LP1 e C1.1 nei locali seminterrati in ampliamento
alle destinazioni dei piani superiori nel rispetto dei requisiti igienici e
di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni idrogeologiche. |
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Br2 |
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·
Con Concessione singola densità fondiaria (If) 3 mc/mq altezza massima
(H) 14 m (4 p.f.t.) ·
Con S.U.E. densità territoriale (It) 3 mc/mq densità fondiaria (If) 4 mc/mq altezza massima (H) 16 m (5 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Br1 |
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USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti) |
Come Br1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Br1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Br1 |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1. Come Br1. |
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Br3 |
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·
Con Concessione singola densità fondiaria (If) 2 mc/mq altezza massima (H) 14 m (4 p.f.t.) ·
Con S.U.E. densità territoriale (It) 2 mc/mq densità fondiaria (If) 4 mc/mq altezza massima (H) 14 m (6 p.f.t.) |
|
|
USI PREVISTI (Art.26) |
R1, R2, R 3, C1.1, LP1, T1, P5, P6, S1, S2, S3, S4, S6, S7, I3. Inoltre nella sola area Br1 (Via Sestriere) é consentito l'uso C3 relativamente alla realizzazione di centri commerciali naturali |
|
USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti) |
P1, P3 (purché lo stesso sia, se esistente, legato all’attività in atto e non di tipo commerciale) |
|
INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
Per usi previsti : Mo, Ms, Rc, Ric,
Ris A e B, Ru,
Cas, Drs, Ni ·
Per gli edifici esistenti con densità fondiaria superiore e quella
prevista sono ammessi gli interventi di Mo, Ms, Ris A e B · Per usi ammessi: Mo, Ms |
|
MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Con concessione singola oppure con S.U.E., obbligatorio per le aree indicate, nelle tavole di piano, con asterisco.( BR 1*) |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1 Come Br1. |
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Br4 |
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·
Con Concessione singola densità fondiaria (If) 1,5 mc/mq altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t.) ·
Con S.U.E. densità territoriale (It) 1,5 mc/mq densità fondiaria (If) 3 mc/mq altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t. più mansardato) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Br1 |
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USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti) |
Come Br1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Br1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Br1 |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
Come Br1. |
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Br5 |
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·
Con Concessione singola densità fondiaria (If) 1 mc/mq altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t.) ·
Con S.U.E. densità territoriale (It) 1 mc/mq densità fondiaria (If) 2 mc/mq altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t. più mansarda) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Br1 |
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USI AMMESSI (Art.26) |
Come Br1 e inoltre RA1 (se esistente) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Br1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Br1 |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
Come Br1
salvo che le tipologie edilizie, i materiali e le finiture dovranno essere
coerenti con quanto previsto all’art.30 delle presenti norme. 2
Nelle aree
Br5 di Tetti Sapini, è ammessa la prosecuzione dell’attività delle aziende
rurali esistenti 2bis Per gli usi PA1 e PA6 sono consentiti interventi fino alla
ristrutturazione di tipo B. 3
Nelle Borgate di Bauducchi e Tetti Sapini, per
gli edifici di nuova costruzione non potranno essere realizzati nuovi piani
interrati o seminterrati. La tipologia degli edifici non dovrà prevedere al
piano terreno destinazioni d’uso o attività che contemplino la permanenza
continuativa di persone. La tipologia dovrà inoltre risultare tale da non
impedire il deflusso della piena di riferimento come risultante da apposita
relazione idraulica. 4
Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini, la
realizzazione di autorimesse fuori terra, da localizzarsi prioritariamente al
piano terreno dei fabbricati, potrà avvenire oltre i limiti stabiliti dagli
indici di edificabilità territoriale e fondiaria nei limiti di 1 mq. ogni 10
mc. edificati. 5
Nella
borgata Bauducchi sarà ammessa sia con concessione singola che con
S.U.E.,l’altezza massima di 9,00 m. (3p.f.t.). |
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Cr1 |
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Aree a
prevalente destinazione residenziale realizzate o in fase di realizzo con S.U.E. (Borgate) (art. 13 punto f L.U.R.). |
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·
densità territoriale (It) 0,75
mc/mq ·
densità fondiaria (If) 1,5
mc/mq · altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
·
Per usi previsti: tutti |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1. Le dismissioni di aree per servizi
pubblici saranno pari a 25 mq per abitante. 2. Per tali aree vale quanto previsto
per le aree di tipo Br5. |
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Cr2 |
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·
densità territoriale (It) 0,60
mc/mq ·
densità fondiaria (If) 1,5
mc/mq · altezza massima (H) 7,5 m (2 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
R1, R2, C1.1, C4.1, LP1, T1, P5, S1, S4, S6 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Tutti |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1. I S.U.E, saranno estesi alle intiere
aree indicate nelle tavole di piano. In sede di predisposizione dei S.U.E.,
si dovrà assicurare un corretto inserimento degli interventi ammessi con il
contesto rurale circostante, con particolare riferimento all'impianto
planimetrico dei nuovi fabbricati che dovrà avere analogie con quello degli
altri edifici esistenti nelle borgate. Per l’area Cr2-4 di
Borgata Bauducchi, sarà ammessa l’attuazione anche mediante due distinti
S.U.E. a condizione che le soluzioni progettuali proposte, relativamente alla
viabilità ed alle aree a servizi, siano compatibili con l’esistente tessuto
urbanistico edilizio e le aree a servizi siano contigue tra di loro con
riferimento ad ognuno dei due S.U.E.. 2. Le dismissioni di aree per servizi
pubblici saranno pari a 30 mq per abitante 3.
La collocazione dei servizi, così come riportata in cartografia è
indicativa, la stessa potrà essere modificata in sede di SUE. 4. Se le aree a servizi non sono
individuate nelle tavole di Piano, le stesse dovranno essere accorpate e
attestate lungo l'asse antico delle Borgate . 5. Nell'area Cr 2* (Moriondo) la dismissione di aree
per piazza e servizi pubblici sarà pari al 30% della superficie territoriale
individuata nelle tavole di Piano. 6. Valgono inoltre per tali aree quanto
previsto per le aree di tipo Br5. 7.
In attuazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata,
una quota almeno pari al 40% degli abitanti previsti, potrà essere oggetto di
assegnazione di quote di E.R.P. 8.
Nelle Borgate di Bauducchi e Tetti Sapini, per
gli edifici di nuova costruzione non potranno essere realizzati nuovi piani
interrati o seminterrati. La tipologia degli edifici non dovrà prevedere al
piano terreno destinazioni d’uso o attività che contemplino la permanenza
continuativa di persone. La tipologia dovrà risultare tale da non impedire il
deflusso della piena di riferimento come risultante da apposita relazione
idraulica. 9.
Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini, la
realizzazione di autorimesse fuori terra, da localizzarsi prioritariamente al
piano terreno dei fabbricati, potrà avvenire oltre i limiti stabiliti dagli
indici di edificabilità territoriale e fondiaria nei limiti di 1 mq. ogni 10
mc. edificati. 10.
I nuovi interventi nella Borgata Bauducchi
potranno essere realizzati solo a seguito del completamento e del collaudo
dell’argine previsto lungo il Rio Valle Sauglio – Tepice e dell’adeguamento
della sezione di deflusso del rio stesso al di sotto della S.S. 393. Inoltre
gli elaborati dei SUE dovranno contenere una specifica relazione
idrogeologica che attesti la compatibilità dal punto di vista idraulico, al
fine di non aggravare le situazioni di pericolosità per il contesto edificato
esistente. Ingenti nuovi interventi edilizi potrebbero infatti limitare
l’area di espansione di eventuali piene, nel caso in cui le opere di
sistemazione previste si rilevassero insufficienti, e determinare
innalzamenti anomali del livello idrico tali da provocare maggiori danni
nelle aree adiacenti attualmente edificate. 11.
per le aree Cr2-16 di Tetti Rolle, - Dr2 bis -, sarà ammessa
l’attuazione con due distinti SUE a condizione che sia salvaguardata la
funzionalita’ delle infrastrutture e servizi sviluppati dalle previsioni
dello strumento attuativo. 12.
A discrezione dell’Amministrazione, lo strumento urbanistico
esecutivo per le aree Cr2*-9 di Moriondo, - DI6-, potra’ essere esteso anche
a parti significative dell’intera zona individuata nelle Tavole di Piano, a
condizione che sia salvaguardata la funzionalità delle infrastrutture e
servizi sviluppati dalle previsioni dello strumento attuativo; in tal caso il
precedente comma 5 si applica con riferimento alla superficie territoriale
oggetto di SUE. 13. Nella
Borgata Bauducchi sara’ ammessa l’altezza massima di 9,00 m.(3 p.f.t.). 14. Relativamente
al PEC approvato con delibera di C.C. n. 86 del 23/07/93, e’ fatta salva la
possibilità di rilasciare la concessione edilizia fino alla scadenza dei
dieci anni dalla stipula della relativa convenzione solo se risultino
rispettatigli indici e parametri edilizi del PEC e completate o previsto il
completamento delle opere di urbanizzazione; per la più estesa area Cr2-14
porta’ essere consentita la formazione di un nuovo PEC anche non unitario con
le aree ricomprese nel PEC già approvato. |
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Cr3 |
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Aree in gran
parte edificate nella parte collinare (art. 1.3 punto f L. U. R.) |
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·
densità fondiaria (If) 0,30 mc/mq ·
altezza massima (H) 7,5 m (2
p.f.t. più mansardato) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Tutti |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Concessione singola, S.U.E. o concessione convenzionata |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
Per gli interventi di completamento con previsione di nuove
edificazioni le
tipologie dovranno essere di tipo uni e bifamiliari; la viabilità
di accesso ai lotti dovrà garantire adeguati spazi di manovra esterni
all’area di pertinenza. Nel caso in cui l’area di interevento (costituita
anche da più lotti contigui edificabili) risulti superiore a 5000 mq.,
l’attuazione sarà subordinata alla redazione di SUE o a concessione
convenzionata ex art. 49, comma 5 della L.R.
56/77 e s.m.i. che stabiliranno le quantità di standard, in base
all’art.7 delle presenti norme, finalizzate al reperimento in loco degli
spazi per il parcheggio pubblico e relativi spazi di manovra. Si
considerano lotti liberi edificabili quelli che alla data di presentazione
dell’istanza risultino derivanti da un frazionamento catastale anteriore alla
data del 24.11.95, che non hanno al loro interno edifici residenziali
esistenti di tipo civile; si considerano contigui uno o piu’ lotti quando
confinano tra di loro per almeno un lato. 2
Le tipologie
a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio
dell'amministrazione comunale. 3
Gli
interventi non dovranno alterare in modo sensibile, le linee naturali del
Terreno. 4
Per gli
edifici esistenti (al 24.11.95) sarà ammesso il recupero a fini abitativi
degli spazi esistenti al piano terreno, purché rispondano a requisiti di
abitabilità. Sarà inoltre ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti
(su edifici esistenti a 2 piani fuori terra e con tetti già a falde). In tal
caso sarà ammesso un aumento del piano di imposta del tetto pari a un massimo
di 80 cm.
purché le pendenze non superino il 50%. Gli interventi sopra descritti
potranno essere attuati anche in supero agli indici di edificabilità e potranno essere realizzati nei limiti predetti, anche tetti a capanna,
abbaini e terrazzi. 5
Nell'area
Cr3* gli interventi saranno ammessi con
S.U.E. o con concessione convenzionata di cui al comma 5 art.49 della LUR
fermo restando la quantità di aree a servizi, con una densità territoriale di
0,40 mc/mq, una densità fondiaria di 1 mc/mq, un'altezza di 2 p.f. terra con
mansarde. Le aree per servizi urbani dovranno essere reperite nella misura
prevista dall’art.21 della LUR e la loro collocazione così come riportata in
cartografia è indicativa, la stessa potrà essere modificata in sede di SUE. |
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Cr4 |
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·
densità territoriale (It) 0,75
mc/mq ·
densità fondiaria (If) 2 mc/mq · altezza massima (H) 10,50 m (3 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
R1, LP1,
P5, S1, S2, S4, S6,
I3 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
S.U.E. esteso all’intera area individuata nelle tavole di Piano |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
All'interno
del S.U.E., dovranno essere riservate aree per servizi pari a 30 mq per
abitante. 2
Le tipologie
a schiera potranno essere ammesse in via eccezionale a giudizio
dell'Amministrazione Comunale. 3
A
discrezione dell'Amministrazione il SUE potrà anche non essere esteso
all'intera area purché sia salvaguardata la viabilità prevista e
l'organizzazione razionale delle aree per servizi. 4
Il S.U.E. dovrà prevedere idonea creazione di zona verde, estesa per lo
meno all’intera fascia di rispetto del rio che delimita il confine dell’area, con
funzione di separazione dalle adiacenti aree produttive. 5
In attuazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata,
una quota, almeno pari al 45% degli abitanti previsti, potrà essere oggetto
di assegnazione di quote E.R.P. |
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Cr5 |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,40
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 1,20
mc/mq ·
altezza massima (H) 7,5
m (2 p.f.t. più mansarda) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1
Gli
interventi dovranno essere di tipo uni o bifamiliare e non dovranno alterare
in modo sensibile le linee naturali del terreno. 2
Le tipologie
a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio dell'Amministrazione
Comunale. 3
La
dismissione di aree per pubblici servizi dovrà essere pari al 60% dell'area
territoriale indicata in cartografia. 4
Le aree a
servizi sono generalmente individuate nelle tavole di P.R.G., ma il loro
posizionamento potrà essere modificato, purché il servizio risulti accorpato
e attestato su via di facile accesso. 5
In fase di
SUE dovrà essere valutata la compatibilità ambientale degli interventi sia
per quanto riguarda forma e materiali che il rispetto dei coni visuali. 6
Per l'area
Cr5*
(n° 24) in strada Maiole si
avrà un'edificabilità territoriale di 0,30 mc/mq un'edificabilità fondiaria
di 1,20 mc/mq e un'altezza di 2 p.f.t. più mansarde. Saranno dismesse aree
per servizi pari al 60% dell'area territoriale con tipologie isolate uni o bifamiliari.
Gli interventi dovranno essere attuati con P.P. di iniziativa pubblica che
risolva i problemi relativi all'accesso, alla sistemazione delle aree a
servizi, ai percorsi pedonali - ciclabili e alle infrastrutture primarie. Il
P.P. potrà essere esteso ad un ambito più vasto rispetto all'area di
intervento al fine di risolvere i problemi di cui sopra. Gli
interventi non dovranno alterare in modo sensibile la conformazione naturale
del terreno e i caratteri della vegetazione che dovrà essere conservata o
ripristinata a garanzia di continuità delle specie vegetali presenti
nell’ambito considerato e lungo il percorso collinare interessato
dall’interevento. L’edificazione è subordinata ad uno studio geologico di
dettaglio esteso ad un ambito significativo che tenga conto delle porzioni
classificate in classe IIIa, individuate all’interno dell’area nella carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica. |
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Crs1 |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,30
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 1,00
mc/mq ·
altezza massima (H) 7,5
m (2 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
||
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
Gli
strumenti Urbanistici Esecutivi, in
numero non superiore a due, dovranno essere estesi all'intera area
individuata nelle tavole di Piano. 2
Le tipologie
a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio
dell'Amministrazione Comunale. 3
La
superficie delle aree a servizi (compresa l'eventuale viabilità ) sarà pari
al 60% della superficie territoriale. 4
La collocazione dei servizi così come riportata
in cartografia potrà essere modificata in sede di SUE in modo marginale e
prioritariamente dovrà essere confermata la localizzazione lungo la viabilità
principale di accesso, salvo
specifiche e puntuali soluzioni urbanistiche alternative che a giudizio
dell’amministrazione consentano un migliore inserimento nel tessuto
urbanistico esistente della viabilità delle infrastrutture e degli spazi
pubblici in progetto. 5
Le aree a
servizi dovranno essere dismesse gratuitamente all'Amministrazione Comunale
al momento della stipula della convenzione. 6
Inoltre, per
tali aree, in fase di SUE o PP, dovrà essere valutata la compatibilità
ambientale degli interventi per quanto riguarda sia le forme e i materiali,
che il rispetto di coni visuali o comunque esigenze di tutela. 7
Nelle aree Crs1, limitata da strada Vivero ad ovest e ferrovia sud, è
ammessa l’altezza massima di metri 13 e 4 piani fuori terra. 8
Nelle aree Crs1A e Crs1B, per le quali valgono le
disposizioni del presente articolo, la zona a servizi corrispondente al 60%
della superficie territoriale, dovrà essere reperita all’interno dell’area di
intervento o in alternativa in altra zona limitrofa purché dotata di
opportune viabilità di accesso. Tali aspetti dovranno essere disciplinati
all’interno della convenzione del SUE. |
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Crs2 |
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·
edificabilità territoriale (It) 1,00
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 3,00
mc/mq ·
altezza massima (H) 13
m (4 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Crs1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Crs1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Crs1 |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1 Come Crs1. |
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Crs3 |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,60
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 1,80
mc/mq ·
altezza massima (H) 13
m (4 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Crs1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Crs1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Crs1 |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
Come Crs1. 2
Nell'area Crs3 - 6 - DR2, a Nord della ferrovia, in attuazione di
strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata, una quota di almeno
pari al 40% degli abitanti previsti potrà essere oggetto di assegnazione di
quote di E.R.P. |
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Crs4 |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,75
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 2,25
mc/mq ·
altezza massima (H) 13
m (4 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
Come Crs1 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Come Crs1 |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Come Crs1 |
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NORMATIVA
PARTICOLARE 1 Come Crs1 |
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Crc |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,30
mq/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 0,90
mq/mq ·
altezza massima (H) 15 m |
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USI PREVISTI (Art.26) |
C1.3, C1.4, T1, T3, LP1, P5, S1, S2, S4 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
Lo Strumento
Urbanistico Esecutivo dovrà essere esteso all'intera area indicata nella
Tavola di Piano. 2
La
Superficie delle aree a servizi (compresa la eventuale viabilità ) sarà pari
al 60% della Superficie territoriale; di questa 5.000 mq saranno destinati a
verde per la residenza; i parcheggi potranno essere realizzati anche a più
piani sotto o fuori terra. 3
Le aree a
servizi dovranno essere dismesse gratuitamente all'Amministrazione Comunale
al momento della stipula della Convenzione. 4
Sia l'uso C3 che l’uso C1.4 non potranno
superare i 3900 mq di SLP. Di questi la superficie destinata al commercio di
tipo alimentare non potrà superare i 1500 mq di vendita. Tali dimensioni
potranno essere superate per eventuali rilocalizzazioni di centri commerciali
esistenti all'interno del territorio comunale nel rispetto degli indici di zona. |
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Bpr1 |
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·
edificabilità territoriale (It) 0,80
mq/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 1,60
mq/mq ·
altezza massima (H) 25,00
m (8 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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USI AMMESSI (Art.26) ( se esistenti) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Per usi previsti: tutti |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
Per usi previsti: S.U.E. Per usi ammessi: autorizzazione singola |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
La residenza
sarà ammessa per una quota minima del 40% del totale. Le attività terziarie
potranno svilupparsi al massimo per il 25% del totale. 2
All'interno
dei singoli lotti sono ammessi n° 2 alloggi di cui uno per il titolare o
direttore o dirigente e uno per il custode ( max 250 mq totale) 3
La dotazione
di aree per servizi pubblici dovrà essere per i nuovi insediamenti di
carattere commerciale o direzionale o per l'ampliamento di quelli esistenti
pari al 80% della superficie del pavimento degli edifici previsti; di tali
aree, almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi pubblici; tali
parcheggi potranno essere ricavati a più piani interrati o fuori terra. Per
la residenza la dotazione di aree a servizi pubblici sarà di 25 mq per
abitante. Ai fini degli standard, per tali interventi le aree a servizi
potranno essere dismesse alla pubblica Amministrazione o restare assoggettate
ad uso pubblico tramite convenzionamento. 4
Per l'area
Bpr1* (Standa di Via Roma) sarà ammesso il mantenimento della destinazione in
atto con interventi di risanamento conservativo. Ristrutturazione di tipo A e
B, possibilità di eventuali ampliamenti interni per soppalchi sino ad un
massimo del 30% della superficie lorda già esistente. 5
Per le aree
Bpr1** (per la sola parte residenziale) poste a nord della Ferrovia To-Ge,
viste le difficoltà di reperire aree per servizi all'interno delle aree di
intervento ne sarà ammessa la monetizzazione in fase di PPA o comunque in
fase di gestione del PRGC nel
rispetto dell'art. 7 delle presenti norme. 6
Per le aree
di tipo Bpr1* le altezze non potranno essere superiori a m 20.00 con non più
di 6 piani fuori terra. Per le aree Bpr1* è consentito anche l’uso S4. Per le aree Bpr1* è consentito anche l’uso S4. 7
Per le aree
Bpr1** le altezze non potranno essere superiori a m 20.00 con non più di 6
piani fuori terra. La residenza non potrà superare il 20% della edificabilità
ammessa. Inoltre in fase di convenzionamento dovrà essere presentato dalle
aziende inserite in tali aree programma di rilocalizzazione nel territorio di
Moncalieri e mantenimento dei livelli occupazionali. Gli interventi dovranno
avvenire in presenza di P.P di iniziativa pubblica con eventuale ricorso a
quanto previsto dall'art. 53 LUR. 8
Per l’area Bpr1 interna al DR1 e compresa tra i
due tronchi ferroviari, la residenza non potrà superare il 40%
dell’edificabilità ammessa. |
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Bpr2 |
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·
edificabilità territoriale (It) 2,00
mc/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 4,00
mc/mq ·
altezza massima (H) 19
m (6 p.f.t.) |
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USI PREVISTI (Art.26) |
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USI AMMESSI (Art.26) |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
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Per usi previsti: Ni |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
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Per usi previsti: S.U.E. · Per usi ammessi: autorizzazione singola |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
La
dismissione di aree per servizi sarà pari a 25 mq per abitante. 2
Le aree per
servizi sono di massima individuate nelle tavole di Piano; se non sono individuate
nei piani esecutivi esse dovranno essere accorpate e attestate lungo le
principali vie di accesso pubbliche. 3
Le attività
terziarie e commerciali potranno svilupparsi al massimo per il 25% del volume
ammesso e potranno essere ubicate unicamente al piano terreno, al primo piano
ed al piano interrato. 4
Per l'area
Bpr2*, vista la particolare conformazione del terreno sarà ammessa l'altezza
di mt. 19.00 con 6 piani fuori terra più eventuali pilotis. Inoltre, al fine
di salvaguardare il giardino esistente saranno ammessi garage anche
parzialmente fuori terra non conteggiabili nella volumetria. Per le aree Bpr2
e Bpr2* poste a nord della Ferrovia To - Ge sarà ammessa, in fase di PPA o
comunque in fase di gestione del PRGC, la monetizzazione delle aree a servizi
nel rispetto dell'art. 7 delle
presenti norme. Per le aree Bpr2 poste lungo l'asse di strada Genova
sono consentiti gli esercizi fino a 400 mq di slp e gli esercizi commerciali
fino a 1500 mq di superficie a vendita. |
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Bp1 |
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edificabilità territoriale (It) 0,60
mq/mq ·
edificabilità fondiaria (If) 1,20
mq/mq ·
copertura fondiaria 0,50
mq/mq ·
altezza massima (H) 16
m |
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USI PREVISTI (Art.26) |
C1.1,C2,
C4.1, LP1, LP3, T2, T3, T4, P1, P3, P5,
P6, S1, I3, S4 |
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INTERVENTI AMMESSI (Art.25) |
Tutti |
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MODALITA' D'ATTUAZIONE |
·
Concessione singola: interventi sino alla Ris
B · Concessione singola convenzionata (art. 49 5° comma L.U.R.) per gli altri interventi e cambiamenti di destinazione d'uso |
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NORMATIVA PARTICOLARE 1
Per gli
interventi di Ris A e B, Cas, Drs e per le destinazioni industriali dovranno
essere riservati all'interno dell'area fondiaria superfici da destinare a
parcheggi e verde privato nelle percentuali previste all'art. 24 delle
presenti norme. 2
La
sistemazione di tali aree dovrà sempre essere prevista nella fase di
presentazione delle richieste di intervento, con la definizione dei tipi di
materiali per le pavimentazioni, i tipi e le altezze delle essenze previste,
l'illuminazione e ogni altro particolare significativo atto a rappresentare
la riqualificazione dell'area. 3
Ove non sia
possibile ricavare tali superfici nell'area territoriale di pertinenza degli
edifici, le stesse potranno essere ricavate in ambiti circostanti ed i
parcheggi potranno essere realizzati anche a più piani interrati o fuori
terra i parcheggi comunque dovranno essere individuati all'interno dello
stesso distretto di urbanizzazione. 4
All'interno
dei singoli lotti sarà possibile nei limiti degli indici di edificabilità,
costruire un appartamento per il. custode ed uno per il proprietario oppure
personale dirigente, nel. limite massimo di 250 mq di S.L.P. complessivo. 5 | |