CITTA' DI MONCALIERI

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

 VOLUME II

 

INTEGRATO CON MODIFICHE REGIONE PIEMONTE DGR N. 33-204 DEL 12.06.2000 E VARIANTI 1 E 2

 

PROGETTO PRELIMINARE D.C.C. N. 131 DEL 24/11/1995

PROGETTO DEFINITIVO D.C .C. N.77 DEL 23/07/1997

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE D.C.C. N. 72 DEL 21/07/1999

APPROVAZIONE REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 33-204 DEL 12/06/2000

VARIANTE N.1 D.C.C.  N.38 DEL 03/04/2001

VARIANTE N.2 ADOTTATA CON D.C.C. N. 39 DEL 03/04/2001

VARIANTE N.2 APPROVATA  CON D.C.C. N. 74 DEL 13/07/2001

 

 

 

INDICE

TITOLO VIII - Aree di intervento e modalità attuative

Art. 27 Classificazione delle aree di intervento

Art. 28 Aree di intervento e modalità attuative

Art. 28 - 1 - 1  Ar1

Art. 28 - 1 - 2  Ar2

Art. 28 - 1 - 3 - 1 Ar3/1

Art. 28 - 1 - 3 - 2 Ar3/2

Art. 28 - 1 - 3 - 3 Ar3/3

Art. 28 - 1 - 4  Av - Avc

Art. 28 - 2 - 1  Br1

Art. 28 - 2 - 2  Br2

Art. 28 - 2 - 3  Br3

Art. 28 - 2 - 4  Br4

Art. 28 - 2 - 5  Br5

Art. 28 - 2 - 6  Brep 1 - Brep 2

Art. 28 - 3 - 1  Cr1

Art. 28 - 3 - 2  Cr2

Art. 28 - 3 - 3  Cr3

Art. 28 - 3 - 4  Cr4

Art. 28 - 3 - 5  Cr5

Art. 28 - 3 - 6  Crs1

Art. 28 - 3 - 7  Crs2

Art. 28 - 3 - 8  Crs3

Art. 28 - 3 - 9  Crs4

Art. 28 - 3 - 10 Crc

Art. 28 - 4 - 1  Bpr1

Art. 28 - 4 - 2  Bpr2

Art. 28 - 5 - 1  Bp1

Art. 28 - 5 - 2  Bp2

Art. 28 - 5 - 3  Bp1A

Art. 28 - 6 - 1  Cp1

Art. 28 - 6 - 2  C p 1 *

Art. 28 - 6 - 3 Distretto industriale località Vadò

Art. 28 - 7 - 1 D1A

Art. 28 - 8 - 1  T r

Art. 28 - 8 - 2  T r *

Art. 28 - 9 - 1  T E 1

Art. 28 - 9 - 2  T E 1*

Art. 28 - 9 - 2 bis T E 1**

Art. 28 - 9 - 3  T E 2

Art. 28 - 9 - 4  T E 3

Art. 28 - 9 - 5  TE 4 - TE 5

Art. 28 - 9 - 6  E s

Art. 28 - 9 - 7  E s1

Art. 28 - 9 - 8  T e6

Art. 28 - 10 - 1 TCR 1 A

Art. 28 - 10 - 2 T C R 1 B

Art. 28 - 10 - 3 T C R A

Art. 28 - 10 - 4 T C R B

Art. 28 - 10 - 5 TCR 2

Art. 28 - 10 - 6 TCR 3

Art. 28 - 11 Categoria E - Aree Agricole Ee

Art. 28 - 11 - 1 E p

Art. 28 - 12  S

Art. 28 - 12 - 1 Sr

Art. 28 - 12 - 2 Sr *

Art. 28 - 12 - 3 Srp

Art. 28 - 12 - 4 Sp

Art. 28 - 12 - 5 S pt

Art. 28 - 12 - 6 S r c

Art. 28 - 13 F

Art. 28 - 13 - 1 Fv

Art. 28 - 13 - 1bis Frp2

Art. 28 - 13 - 2 FV* - Fr

Art. 28 - 13 - 3 FH

Art. 28 - 13 - 4 FHp

Art. 28 - 13 - 5 FI

Art. 28 - 13 - 6 FIp

Art. 28 - 13 - 7 Ft

Art. 28 - 13 - 8 F g

Art. 28 - 13 - 9 Fe

Art. 29 - Norme generali relative ad eventuali errori materiali contenuti nel P.R.G.

TITOLO IX - VINCOLI E NORME PARTICOLARI

Art. 30 - Particolari prescrizioni operative nel centro storico e nelle aree di tipo A, AV ed in altri ambiti particolari

Art. 31 - Strade, fasce di rispetto stradale e ferroviario ed elettrodotti

Art. 32 - Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradale e di arredo stradale e arredo stradale

Art. 33 - Aree di rispetto cimiteriale

Art. 34 - Altre fasce e zone di rispetto, sponde di fiumi, torrenti, canali e zone boscate

Art. 35 - Recinzioni

Art. 36 - Verande e logge

Art. 37 - Deroghe

Art. 38 - Rapporti con il Regolamento Edilizio

TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 1 )

Parametri urbanistici ( art. 20 )

parametri edilizi ( art. 21 )

tipi di intervento: ( art. 25 )

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 2 )

Usi urbani ( art. 27 )

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SIGLE ( 3 ) 

 

 

 

 

 


TITOLO VIII - Aree di intervento e modalità attuative

 

Art. 27 Classificazione delle aree di intervento

Con riferimento alle singole aree e agli edifici dotati dl specifica caratterizzazione, ed in funzione delle prescrizioni operative di cui all'art. 13 della L.U.R. 5 dicembre 1977, n. 56 la presente revisione classifica le varie parti del territorio secondo le seguenti categorie e sottocategorie:

Categoria A

Parti del territorio interessate da insediamenti urbani, nuclei minori, edifici, manufatti che rivestono carattere storico-artistico o ambientale o documentario, comprese le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante, distinte nelle seguenti sottocategorie

Ar1    Aree interessate da insediamenti urbani costituenti i centri storici ai sensi dell'art. 24 comma primo sub 1) della L.U.R. di cui alle apposite planimetrie in scala 1:1000 con esclusione delle tipologie 7 e 10;

Ar2    Parti del territorio interessate da nuclei minori aventi valore ambientale (art. 24 comma primo sub 2 della L.U.R.);

Ar3/1 Monumenti isolati, singoli edifici e manufatti civili e rurali compresi negli elenchi di cui alla legge 29/6/1939 n. 1089 o individuati come tali nelle cartografie della presente variante;

Ar3/2 Monumenti isolati, singoli edifici, ecc. come Ar3/1 con valore preminente od esclusivo di emergenza e di caratterizzazione del contesto panoramico-ambientale della collina e della pianura agricola;

Ar3/3 Singoli edifici e manufatti civili e rurali costituenti il tessuto minore che caratterizza il contesto paesistico-ambientale della collina e della pianura agricola;

AV     Aree collinari, di prevalente interesse ambientale. Singoli edifici, manufatti e relative aree di pertinenza non compresi nelle aree di tipo Ar3 (AVC);

AVc   Edifici in aree collinari AV non compresi nelle categorie

Categoria B

Parti del territorio in gran parte o totalmente edificate, distinte nelle seguenti sottocategorie:

Br      aree a preminente destinazione residenziale in gran parte o totalmente edificate;

Bp     Aree a preminente destinazione produttiva di carattere industriale, artigianale, commerciale e terziario classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 26 comma primo sub b) della L.U.R.;

Bpr1  Aree di trasformazione da industriale a prevalente terziario, ricettivo commerciale e parte residenziale;

Bpr2  Aree di trasformazione da industriale a prevalente residenziale.

Categoria C

Parti del territorio di completamento o di nuovo impianto distinte nelle seguenti sottocategorie

Cr      Aree a preminente destinazione residenziale;

Crs    Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi;

Crc    Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a centro commerciale integrato ed in parte a servizi per commercio e residenza (Via Sestriere);

Cp     Aree parzialmente edificate a destinazione produttiva, commerciale e terziaria

Categoria D

Parti del territorio libere destinate a insediamenti di carattere industriale, artigianale e terziario.

Aree speciali di trasformazione

TCR   Aree di trasformazione da servizi ad attività terziarie, residenza e servizi;

TR     Aree per attività direzionale e terziaria con eventuale inserimento di attività ricettiva e residenziale;

TE     Aree a terziario prevalentemente espositivo ed in parte direzionale e ricettivo.

Categoria E

Parti del territorio, preminentemente destinate ad uso agricolo, distinte nelle seguenti sottocategorie:

Ee     Aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale di pianura e parte collinare a est di Strada Revigliasco;

Ep     Aree edificate, edifici e manufatti situati in aree agricole, ma adibiti ad usi extragricoli di tipo produttivo, classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 25 comma secondo sub 1.) della L.U.R. 5 dicembre 1977, n. 56;

Es      Vivaio con vendita diretta anche di accessori e arredi da giardino;

Es1    Area destinata a serre fisse, interclusa tra aree residenziali.

Categoria S

Parti del territorio destinate a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio ai sensi e per i fini di cui agli articoli 3 e 5 del. D.M. 2/4/68 n. 1444 e art. 2I L.U.R. 5 dicembre 1977, n. 56  , distinte nelle seguenti sottocategorie:

Sr      Servizi. afferenti agli insediamenti residenziali;

Sp     Servizi afferenti agli insediamenti produttivi, commerciali, terziari e ricettivi;

Srp    Servizi afferenti agli insediamenti residenziali di tipo privato.

Categoria F

Parti del. territorio come definite dal. D.M. 2/4/1968 n. 1444 art. 2, comma primo lettera F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, distinte nelle seguenti sottocategorie:

V       Aree preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano, ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.U.R., e art. 4 lettere A, B, D, della L.R. 4/6/1975 n. 43;

Fv*-Fr     Aree come FV ma comprese nel P.T.O. Regionale;

FH     Aree destinate ad attrezzature socio sanitarie ed ospedaliere di carattere pubblico ai sensi e per i fini di cui all'art.22 L.U.R;

FHp   Aree come FH ma di carattere privato;

FI      Aree destinate ad attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, di carattere pubblico ai sensi e per fini di cui all'art. 22 L.U.R.;

FIp    Aree come FI ma di carattere privato;

Ft      Aree destinate ad impianti tecnologici di interesse generale (captazione, produzione e distribuzione acqua potabile, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, depurazione acque luride, ecc.);

Frp1  Area compresa nel PTO Regionale destinata ad uso sportivo e tempo libero;

Frp2  Area per attrezzature ricettive e parco pubblico;

Fg     Aree destinate ad altre attrezzature generali di interesse pubblico, (VV.FF., Poste, Pretura, Carabinieri, Uffici finanziari ecc.);

Fe     Aree a prevalente destinazione di tipo religioso (conventi, convitti, ecc.).

 

 

 

 

 

 


 

Art. 28 - Aree di intervento e modalità attuative

 

Ai sensi dell'art.13 della L.U.R. la presente revisione articola gli interventi ammissibili per le varie aree indicati all'art. 25 delle presenti norme, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni definite in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

Le categorie o sottocategorie tipologiche di intervento vengono contraddistinte da un numero, semplice o doppio, posto di seguito alla sigla di riconoscimento della categoria o sottocategoria delle aree di intervento

 

 

 


 

 

 

Art. 28 - 1 - 1

Ar1

Aree edificate costituenti centri storici in cui saranno ammessi gli interventi specificati in modo puntuale negli elaborati in scala 1:1.000. Tali aree sono individuate quali zona "A" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI ( Art. 20)

E' ammessa la conservazione della volumetria esistente

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, R3, C1.1, C3 (solo centri commerciali naturali) , LP1, LP2, T1, T3, T4, P3, P5, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Mo, Ms, Rc, Ric, Ris A, Ris B, Ru, Drs

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Con concessione singola oppure con Piano di Recupero

NORMATIVA PARTICOLARE

1                  Nelle tavole in scala 1:1.000 sono individuate le tipologie degli edifici e le tipologie di intervento per ogni edificio sia pubblico che privato. Gli elaborati in scala 1:1000 del P.R.G.C. approvato in data 17 agosto 1983, sono stati aggiornati e integrati al fine di renderli congruenti con l'attuale P.R.G.C.

2                  L'ambito minimo di intervento salvo per Mo e Ms può essere definito di volta in volta dall'Amministrazione; tale ambito comunque deve comprendere almeno un edificio omogeneo dal punto di vista architettonico con relative aree esterne, ed eventuali maniche interne o bassi fabbricati di pertinenza dell'edificio principale o coerenti dal punto di vista architettonico con lo stesso.

3                  La ristrutturazione edilizia in particolare di tipo B comporta la facoltà di chiudere le parti aperte (tettoie, fienili etc) e destinare i volumi ricavati agli usi previsti, come pure a tali usi possono essere destinati, dopo opportuno risanamento, stalle, scuderie ed ogni altro accessorio non più utile all'attività agricola. Potranno essere realizzati posti auto nel numero necessario alle unità immobiliari esistenti o previste. Potranno essere ammesse demolizioni e ricostruzioni di elementi accessori agli edifici principali, purché senza aumento delle superfici lorde sviluppate esistenti; tali ricostruzioni potranno avvenire anche in sito diverso, purché sempre nella stessa proprietà e nel massimo rispetto delle tipologie e senza alterare i caratteri ambientali.

4                  Gli interventi attuabili con singola concessione sono ammessi nei seguenti casi:

a)                 negli edifici di più recente edificazione incoerente rispetto al tessuto originario e per i quali è ammessa la manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia di tipo A o B; tali interventi dovranno essere finalizzati a ridurre od eliminare gli elementi di incoerenza ambientale (sostituzioni di paramenti e finiture esterne, sistemazione di frontoni ciechi, demolizioni o modifiche di edifici o loro parti effettuate allo scopo di un più organico inserimento nel contesto ambientale. (v. punto 10 Tav. C5 B - C6 B)

b)                 negli edifici nei quali sono previsti interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, in essi potrà essere ammessa la variazione parziale di destinazioni d'uso da residenza a terziario, commercio al minuto o artigianato di servizio alla residenza, in particolare per quanto riguarda la sistemazione dei piani terreni, primi piani e interrati.

c)                  negli edifici per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché non si superi la superficie lorda di solaio preesistente, sono ammessi esclusivamente per gli edifici appartenenti alla classe tipologica 10, della tavola C5.2 (centro storico di Moncalieri) e per la classe tipologica 6, della tavola C6.2 (centro storico di Revigliasco).

5                  Per gli interventi di cui sopra (4 a,b,c) non si dà luogo alla verifica delle aree per verde privato e parcheggi di cui all'art. 24 delle presenti norme (utilizzo superficie fondiaria) se le stesse sistemazioni dovessero alterare l'assetto di omogeneità architettonica dell'insieme. E' ammissibile ricavare in particolare i parcheggi nel sottosuolo sempre che le rampe di accesso non creino fratture o alterazioni nel tessuto storico.

6                  Per gli stessi interventi sarà ammessa la variazione di destinazione d'uso da produttiva a residenziale e parte terziaria - commerciale, ove gli edifici e gli interventi previsti siano compatibili con le nuove destinazioni (e comunque la trasformazione potrà avvenire entro i limiti massimi delle superfici sviluppate esistenti).

7                  Saranno accettate, agli effetti dell'abitabilità dei locali preesistenti, delle altezze interne minime di m 2,40; per i locali di sottotetto l'altezza media potrà pure essere di m 2,40.

8                  Potranno essere proposti Piani di Recupero, sia di tipo pubblico che privato, estesi ad ambiti definiti di volta in volta in accordo con l'Amministrazione. Nel caso di PdR oltre a quanto previsto per le concessioni singole, sarà ammesso un aumento del 10% della superficie lorda sviluppata esistente o recuperabile, per favorire le operazioni di razionalizzazione degli alloggi, risanamento, eventuali adeguamenti delle altezze interne e recupero dei sottotetti.

9                   Il centro storico di Revigliasco potrà essere assoggettato a Piano di Recupero di tipo pubblico esteso all’intiera area o parte della stessa con previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica da attuare esclusivamente con interventi di tipo pubblico e nei limiti di cui al successivo comma 13. In caso di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica sarà consentito il solo recupero delle volumetrie esistenti. Il ricorso a tale strumento unitario è teso ad assicurare il coordinamento dei sopra descritti interventi ed a garantire la connessione ed integrazione del tessuto esistente in rapporto alle nuove previsioni, nonché a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle forme e dei materiali che dovranno essere coerenti con l’ambiente circostante e a ridurre la presenza di organismi edilizi in contrasto con le tipologie ed il tessuto caratteristico del centro storico.

10               Sia nelle concessioni singole che nei P.d.R., nelle aree esterne agli edifici, dovranno essere attuati la conservazione, il restauro o il. ripristino delle pavimentazioni, o delle sistemazioni a verde e delle alberature o il. loro ampliamento.

11               I volumi accessori che non rivestono carattere di omogeneità con il fabbricato principale, e perciò sono previsti in demolizione, potranno eventualmente essere sostituiti :

a)                 con locali ai piani seminterrati degli edifici principali, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche architettoniche di questi;

b)                 con locali a uno o più piani ricavati nel. sottosuolo delle aree verdi o pavimentate, con superfici di pavimento anche superiori a quelle eventualmente demolite, purché le stesse non eccedano del 50% la superficie delle aree esterne; in tal caso il solaio di copertura dei locali dovrà essere praticabile e coperto con uno strato di terreno vegetale di spessore adeguato alla formazione di sistemazioni verdi; la sistemazione e le eventuali demolizioni di cui al presente paragrafo saranno comunque obbligatorie in sede di Strumento Esecutivo.

c)                 i bassi fabbricati per i quali è prevista la demolizione in cartografia o eventuali altre demolizioni ammesse in fase di intervento, potranno essere sostituite e recuperata la loro superficie sviluppata, con concessione singola; il loro recupero dovrà risultare coerente con gli edifici principali per i quali è prevista la conservazione con interventi di restauro o ristrutturazione.

12               Nei due centri storici per quanto riguarda l'uso C1.1 é consentito l'insediamento di esercizi sino a 400 mq. E' consentito l'insediamento dell'uso C3 solo per quanto riguarda la realizzazione di centri commerciali naturali.

13                In fase attuativa di P.R.G.C., il Comune potrà individuare ambiti di ristrutturazione urbanistica da sottoporre a Piano di recupero riguardanti edifici appartenenti alle classi tipologiche 7 e 10, della tavola C5.2 per il centro storico di Moncalieri, e alle classi tipologiche 3 e 6, della tavola C6.2 del centro storico di Revigliasco. La ristrutturazione urbanistica avverrà in presenza di variante specifica di P.R.G.C., nel rispetto delle presenti N.T.A., di quanto previsto nelle tavole C5.2 e C6.2 e delle prescrizioni e modalità di intervento dell’art. 24 della L.U.R.. Il ricorso a tale tipo di intervento dovrà essere motivato da ragioni di interesse pubblico e dovrà avvenire con esclusivo recupero delle volumetrie esistenti, con particolare attenzione all’inserimento nel tessuto edilizio e al mantenimento della continuità edilizia delle cortine edificate.

14               Gli interventi da effettuare su tutti gli edifici che richiedono rilascio della concessione edilizia, saranno subordinati al parere di cui al comma 15 dell' Art. 49 delle L.U.R.

15               Oltre alla conservazione della volumetria esistente sarà consentito un aumento del piano di imposta del tetto, fino ad un massimo di 80 cm, anche qualora comporti aumento di volumetria, nel rispetto delle pendenze esistenti con riferimento agli edifici adiacenti o circostanti. Qualora il sottotetto risultante dall’aumento di quota di imposta risponda ai requisiti di abitabilità potrà essere recuperato ai fini abitativi, anche secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.21/98, comunque dovranno essere salvaguardati i caratteri tipologici delle coperture esistenti e in particolare non sarà ammessa la formazione di abbaini, salvo che gli stessi siano già esistenti e di terrazze.

 

 

 

 


 

 

 

Art. 28 – 1 – 2

Ar2

Nuclei minori, inglobati nell'agglomerato urbano o costituenti l'originario tessuto insediativo delle borgate della pianura agricola. Tali aree sono individuate quali zona "A" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI ( Art. 20)

·         Edificabilità fondiaria (If): 

·         Copertura fondiaria (Icf):

·         Altezza massima:

·         Superficie massima sviluppata

(residenze rurali e attrezzature per l'agricoltura):

0,30 mq/mq

0,25 mq/mq

7,5 m ( 2 p.f.t.)

 

500 mq

USI PREVISTI (Art.26)

R1, C1.1, LP1, P5; RA1, PA1, PA4, PA5, PA6, TA

USI AMMESSI SE ESISTENTI

P3 , P5

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         per usi previsti: Mo, Ms, Rc, Ric, Ris A,Ris B, Drs, Cas, Ni

·         per usi ammessi : Mo, Ms, Rc, Ric, RisA, Ris B

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Con concessione singola

NORMATIVA PARTICOLARE

1                    Per gli edifici esistenti all'interno dei nuclei in questione di carattere rurale è data la possibilità di aumento delle superfici utili residenziali mediante ristrutturazione di volumi rustici annessi esistenti da attuare nel rispetto delle strutture e delle forme originarie, con la sostituzione delle aggiunte deturpanti, la eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con eventuali orizzontamenti a quota diversa di quelli originari.

2                    Ove si renda necessario realizzare volumi per attrezzature agricole, gli stessi dovranno inserirsi armonicamente nel. tessuto tipologico esistente per forma, materiali e ubicazione.

3                    Gli edifici di tipo civile esistenti all'intero delle aree Ar2 potranno essere recuperati ad uso abitativo senza la verifica dell'indice di edificabilità. Inoltre la demolizione e ricostruzione sarà ammessa nel caso di edifici fatiscenti o in condizioni precarie.

4                    Per gli edifici sia di tipo civile che rurale, dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 30 delle presenti NTA.

5                    Inoltre gli interventi di cui sopra dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a)                 i materiali di finitura dovranno essere coerenti con quelli esistenti;

b)                 negli ambiti individuati, di norma non sarà ammesso modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia, salvo che in casi definiti o accertati dall'Amministrazione;

c)                 gli interventi su muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e di ogni altro manufatto caratterizzante l'ambiente dovranno avere carattere di restauro e di ripristino con l'eliminazione degli elementi deturpanti;

d)                 i nuovi edifici dovranno essere realizzati possibilmente in aderenza a quelli esistenti e tali da non alterare le caratteristiche tipologiche del tessuto originario sia per forma che per materiali;

e)                 le altezze non potranno superare quelle caratteristiche degli edifici circostanti.

6         Per gli edifici civili delle aziende agricole valgono gli indici in vigore per le aree agricole.

7         Tutti gli interventi negli edifici Ar2 non saranno soggetti al parere di cui al comma 15 dell’art.49 della L.U.R.

8         Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini è fatto divieto di realizzare nuovi piani interrati.

 

 

 

 

 


 

Art. 28 –1 – 3 –1

Ar3/1

Monumenti isolati, singoli edifici e manufatti civili e rurali, compresi negli elenchi di cui alla legge 29/6/1939 n° 1497 ed alla legge 1/6/1939 n° 1089 o individuati come tali nelle cartografie della presente revisione, con relative aree di pertinenza, e gli edifici rustici e di carattere accessorio annessi.

 

INDICI ( Art. 20)

E' ammessa la conservazione della volumetria esistente

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, R3, LP1, LP2, S6, S7, RA1, PA1, PA4

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Pr Per gli edifici rustici o di carattere accessorio: Mo, Ms, Ric, Ris A e B

·         Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni: Ris A e B, Drs gli edifici principali: Mo, Ms, Rc, Ric

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Autorizzazione o concessione singola

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       Sarà facoltà dell'Amministrazione, permettere usi diversi da quelli previsti, purché funzionali alle tipologie degli edifici e allo spirito del. restauro, recupero e riutilizzo di tali edifici di carattere storico-artistico.

2.       Sarà possibile chiudere le parti aperte (tettoie, fienili ecc. ) e destinare i volumi ricavati agli usi previsti, come pure a tali usi possono essere destinati, dopo opportuno risanamento, stalle, scuderie ed ogni altro volume accessorio non più utile all'attività agricola

3.       Sulle aree di pertinenza degli edifici sarà ammessa la sistemazione o risistemazione delle aree a verde con conservazione, restauro, ripristino delle sistemazioni verdi e delle alberature di pregio; le nuove sistemazioni dovranno essere attuate con tecniche e materiali coerenti con l'ambiente;si intendono per aree di pertinenza le aree in proprietà al momento dell'adozione del Progetto Preliminare, o quelle risultanti e definite dalle originarie recinzioni.

4.       Potranno essere inserite in tali aree attrezzature per il. gioco e il. tempo libero quali campi da tennis o piscine purché le stesse siano attuate con materiali e finiture tali da salvaguardare l'ambiente circostante.

5.       Potranno essere realizzati posti macchina nel numero necessario alle unità immobiliari esistenti o previste; tali parcheggi dovranno essere di norma realizzati in sotterraneo, sfruttando le pendenze del terreno ed evitando rampe di accesso che provochino fenditure profonde nel terreno.

6.       Per le sistemazioni esterne, in particolare per piscine e campi da tennis, dovranno essere sfruttate parti dell'area esterna tali da non dover operare scavi e movimenti di terra che alterino in modo sensibile il profilo naturale del terreno.

7.       I nuovi muri di sostegno, dovranno di norma non superare l'altezza di m 2,00 fuori terra, essere distanziati tra di loro di una misura almeno pari alla loro altezza; dovranno inoltre essere realizzati con tecniche e materiali costruttivi coerenti con l'ambiente;

8.       Ove si renda strettamente necessario prevedere nuove attrezzature tecniche per l'eventuale azienda agricola, la superficie coperta delle stesse non potrà superare il decimo della superficie fondiaria libera del lotto di pertinenza dell'edificio residenziale, le altezze non potranno superare i m 7,50 e i materiali e le forme dovranno essere coerenti con le preesistenze e l'ambiente;

9.       Saranno ammessi interventi di restauro o ripristino di muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e ogni altro manufatto caratterizzante l'ambiente con eliminazione o sostituzione di elementi deturpanti.

10.   Ove si rendano necessarie opere di recinzione per parti mancanti o demolite, le stesse dovranno essere realizzate con gli stessi materiali di quelli precedenti o di altri aventi gli stessi requisiti sia strutturali che estetici di quelli precedenti.

11.   Potranno essere ammesse demolizioni e ricostruzioni di elementi accessori costituenti superfettazioni, non coevi e non coerenti con gli edifici principali, purché senza aumento delle superfici lorde sviluppate esistenti; tali ricostruzioni potranno avvenire anche in sito diverso purché sempre nella stessa proprietà e nel massimo rispetto delle tipologie e senza alterare i caratteri ambientali del complesso. Il presente comma trova applicazione solo per le parti non coeve realizzate alla data di adozione del progetto preliminare di P.R.G.C. del 24/11/1995 e che risultino essere legittime o legittimate. Detti edifici potranno essere recuperati agli usi previsti quando abbiano l’altezza minima idonea agli stessi. Edifici con altezze inferiori potranno essere recuperati esclusivamente per usi pertinenziali.

12.   Inoltre potranno essere realizzate serre fisse purché non coprano più del terzo della superficie libera dei lotti contigui e sede dell'azienda e delle relative residenze. Almeno il 10% di tali lotti liberi dovrà essere piantumato con alberi di alto fusto (anche alberi da frutta).

13.   Nella presente categoria è inserito il Castello di Moncalieri classificato dal Piano Territoriale Regionale come "architetture o insieme di beni architettonici di interesse regionale "; parte del Castello riveste funzioni museali; altre destinazioni dovranno essere concordate con la Regione e la Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali .

14.   Per gli edifici Ar3/1 non compresi negli elenchi di cui alla legge 29/06/1939 n. 1497 ed alla legge 01/06/1939 n. 1089, gli intereventi che richiedono il rilascio di concessione edilizia saranno soggetti a quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art.49 della L.U.R.Tutti gli interventi negli edifici Ar 3/1. saranno soggetti, a quanto prescritto dall'art. 91 bis della L.U.R.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 – 1 – 3 – 2

Ar3/2

Monumenti isolati, singoli edifici, ecc. come Ar3/1, però con valore preminente od esclusivo di emergenza e caratterizzazione del contesto panoramico-ambientale della collina e della pianura agricola, con relative aree di pertinenza e degli edifici rustici e di carattere accessorio annessi

 

 

INDICI ( Art. 20)

Come Ar3/1

USI PREVISTI (Art.26)

Come Ar3/1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Per gli edifici principali: Mo, Ms, Rc, Ric, Ris A

·         Per gli edifici rustici: Mo, Ms, Ric, Ris A e B, Drs

·         Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni: Ris A e B, Drs

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Ar3/1

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       Come Ar3/1 e inoltre: tutti gli interventi negli edifici Ar3/2, che richiedono il rilascio di concessione ediliza saranno soggetti a quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art.49 della L.U.R.

2.        L’intervento di demolizione e ricostruzione dei rustici è consentito, nel rispetto delle volumetrie esistenti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.30 delle presenti norme, solo per motivi statici asseverati da apposita perizia.

 


 

 

 

Art. 28 – 1 – 3 – 3

Ar3/3

Singoli edifici e manufatti civili e rurali costituenti il tessuto minore che caratterizza il contesto paesistico-ambientale della collina e della pianura agricola

 

INDICI (Art. 20)

Come Ar3/1

USI PREVISTI (Art.26)

Come Ar3/1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Ar3/2

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Ar3/1

NORMATIVA PARTICOLARE

 1         Come Ar3/1 salvo quanto riguarda l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.49 della L.U.R.

 


 

 

 

Art. 28 - 1 - 4

Av - Avc

Aree collinari agricole di prevalente interesse ambientale. Singoli edifici manufatti non compresi negli edifici di categoria Ar 3, comprese le aree di pertinenza.

 

INDICI ( Art. 20)

Come Ar3/1

USI PREVISTI (Art.26)

Come Ar3/1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Ar3/3 e Cas (solo ampliamenti e sopraelevazioni su edifici esistenti)

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Ar3/1

Per elementi accessori non coevi e costituenti superfettazioni Ria A e B, Cas, Drs

NORMATIVA PARTICOLARE

 Gli edifici civili esistenti potranno essere ampliati nella misura massima del 20% della loro superficie lorda di pavimento esistente edificata chiusa da pareti; con esclusione delle superfici aperte anche da un solo lato. Per gli ampliamenti ammessi dovranno essere utilizzati prioritariamente gli spazi aperti esistenti. L'ampliamento non deve comunque superare gli 80 mq.

1                    Le aziende agricole con annessa residenza esistenti potranno continuare la loro attività e saranno soggette alla normativa delle aree agricole per quanto non in contrasto con le prescrizioni della zona collinare.

2                    Per quanto non in contrasto con le prescrizioni sopra riportate valgono le Prescrizioni Particolari di Ar 3/1 (serre etc. )

3                    Le acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte, comprese le serre fisse, dovranno essere convogliate in apposita vasca di raccolta a tenuta stagna di adeguate dimensioni.

4                    Per tutti gli interventi, nel momento della richiesta di concessione, dovranno essere presentati elaborati riportanti in modo dettagliato, con rilievo plani-altimetrico strumentale, le sistemazioni esterne, sia come stato di fatto che come progetto, con l'impegno al mantenimento delle aree esterne sia per le parti a parco o giardino sia per le parti coltivate.

5                    Scavi e movimenti di terra eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi dovranno essere limitati al massimo ed essere collegati al profilo naturale del terreno mediante raccordi di minima pendenza e coperti con terreno vegetale

6                    Saranno comunque consentite la attività di coltivazione agricola.

 


 

 

 

Art. 28 - 2 - 1

Br1

Aree edificate di insediamento consolidato con minime possibilità di completamento (art. 13 punto f L.U.R.). Tali aree sono individuate quali zona "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI ( Art. 20)

·         Con Concessione singola

densità fondiaria (If)           4,5 mc/mq

altezza massima (H)             14 m (4 p.f.t.)

·         Con S.U.E.

densità territoriale (It)         4,5 mc/mq

densità fondiaria (If)           6 mc/mq

altezza massima (H)             19 m (6 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, R 3, C1.1, LP1, T1, P5, P6, S1, S2, S3, S4, S6, S7, I3. Inoltre nella sola area Br1 (Via Sestriere) é consentito l'uso C3 relativamente alla realizzazione di centri commerciali naturali

USI AMMESSI (Art.26)

P1, P3 (purché lo stesso sia, se esistente, legato all’attività in atto e non di tipo commerciale)

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Per usi previsti : Mo, Ms, Rc, Ric, Ris A e B, Ru, Cas, Drs, Ni

·         Per gli edifici esistenti con densità fondiaria superiore e quella prevista sono ammessi gli interventi di Mo, Ms, Ris A e B

·         Per usi ammessi: Mo, Ms

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Con concessione singola oppure con S.U.E., obbligatorio per le aree indicate, nelle tavole di piano, con asterisco.( BR 1*)

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       Per gli edifici esistenti, con usi P1 e P3, potranno essere ammessi ampliamenti interni (soppalchi) per adeguamenti tecnologici, purché non superiori al 10% della S.L.P, esistente.

2.       La dimensione di aree per servizi pubblici sarà pari a 25 mq per abitante, per interventi con S.U.E.

3.       Un S.U.E, dovrà di norma essere esteso ad almeno un isolato.

4.       L'Amministrazione potrà autorizzare un S.U.E. esteso solo a parte di un isolato purché interessi un ambito omogeneo e qualificante

4bis Gli usi C1.1 e LP1 sono ammessi esclusivamente al piano terreno.

5.       Le aree indicate con asterisco(Br1*) sono da attuare con Piano di Recupero o Programmi Integrati.

6.      Nell'area Br1 potrà essere ammessa altezza massima di m 19 anche con concessione singola, nel caso in cui l'edificio da costruire o sopraelevare si trovi in aderenza o posto tra edifici aventi altezze esistenti maggiori di m14,00, in tal caso si potrà’ costruire solo sino all’altezza dell’edificio più’alto fermo restando il massimo consentito di m19,00.

7.       Nelle aree Br1, Br2, Br3, Br4, e per i soli edifici con affacci sulle strade principali, potrà essere ammesso l'uso LP1 e C1.1 nei locali seminterrati in ampliamento alle destinazioni dei piani superiori nel rispetto dei requisiti igienici e di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni idrogeologiche.

8.      Per le sole aree Br1, le altezze possono essere incrementate di m2, in caso di edifici su piloty fermo restando in ogni caso l’altezza massima di m. 19; il piano piloty dovra’ avere un’ altezza netta di almeno m 2,40.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 28 - 2 - 2

Br2

Aree in gran parte edificate (art. 13 punto f L.U.R.). Tali aree sono individuate quali zona "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI (Art. 20)

·         Con Concessione singola

densità fondiaria (If)           3 mc/mq

altezza massima (H)             14 m (4 p.f.t.)

·         Con S.U.E.

densità territoriale (It)         3 mc/mq

densità fondiaria (If)           4 mc/mq

altezza massima (H)             16 m (5 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Br1

USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti)

Come Br1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Br1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Br1

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       Come Br1.


 

 

 

 

 

 

 


Art. 28 - 2 - 3

Br3

Aree in gran parte edificate ( Art. 13 punto f L.U.R.). Tali aree sono individuate quali zona "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI ( Art. 20)

·         Con Concessione singola

densità fondiaria (If)           2 mc/mq

altezza massima (H)             14 m (4 p.f.t.)

 

·         Con S.U.E.

densità territoriale (It)         2 mc/mq

densità fondiaria (If)           4 mc/mq

altezza massima (H)             14 m (6 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, R 3, C1.1, LP1, T1, P5, P6, S1, S2, S3, S4, S6, S7, I3. Inoltre nella sola area Br1 (Via Sestriere) é consentito l'uso C3 relativamente alla realizzazione di centri commerciali naturali

USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti)

P1, P3 (purché lo stesso sia, se esistente, legato all’attività in atto e non di tipo commerciale)

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Per usi previsti : Mo, Ms, Rc, Ric, Ris A e B, Ru, Cas, Drs, Ni

·         Per gli edifici esistenti con densità fondiaria superiore e quella prevista sono ammessi gli interventi di Mo, Ms, Ris A e B

·         Per usi ammessi: Mo, Ms

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Con concessione singola oppure con S.U.E., obbligatorio per le aree indicate, nelle tavole di piano, con asterisco.( BR 1*)

NORMATIVA PARTICOLARE

 1         Come Br1.


 

 

 

 


 

 

Art. 28 - 2 - 4

Br4

Aree in gran parte edificate ( Art. 13 punto f L.U.R.). Tali aree sono individuate quali zona "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

INDICI ( Art. 20)

·         Con Concessione singola

densità fondiaria (If)           1,5 mc/mq

altezza massima (H)             7,5 m (2 p.f.t.)

 

·         Con S.U.E.

densità territoriale (It)         1,5 mc/mq

densità fondiaria (If)           3 mc/mq

altezza massima (H)             7,5 m (2 p.f.t. più mansardato)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Br1

USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti)

Come Br1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Br1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Br1

NORMATIVA PARTICOLARE

1                    Come Br1.

 

 

 

 

 


 

 

Art. 28 - 2 - 5

Br5

Aree in gran parte edificate (Parti consolidate delle borgate). Tali aree sono individuate quali zona "B" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

 

 

INDICI (Art. 20)

·         Con Concessione singola

densità fondiaria (If)           1 mc/mq

altezza massima (H)             7,5 m (2 p.f.t.)

 

·         Con S.U.E.

densità territoriale (It)         1 mc/mq

densità fondiaria (If)           2 mc/mq

altezza massima (H)             7,5 m (2 p.f.t. più mansarda)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Br1

USI AMMESSI (Art.26)

Come Br1 e inoltre RA1 (se esistente)

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Br1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Br1

NORMATIVA PARTICOLARE

1                    Come Br1 salvo che le tipologie edilizie, i materiali e le finiture dovranno essere coerenti con quanto previsto all’art.30 delle presenti norme.

2                    Nelle aree Br5 di Tetti Sapini, è ammessa la prosecuzione dell’attività delle aziende rurali esistenti

2bis     Per gli usi PA1 e PA6 sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione di tipo B.

3                    Nelle Borgate di Bauducchi e Tetti Sapini, per gli edifici di nuova costruzione non potranno essere realizzati nuovi piani interrati o seminterrati. La tipologia degli edifici non dovrà prevedere al piano terreno destinazioni d’uso o attività che contemplino la permanenza continuativa di persone. La tipologia dovrà inoltre risultare tale da non impedire il deflusso della piena di riferimento come risultante da apposita relazione idraulica.

4                    Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini, la realizzazione di autorimesse fuori terra, da localizzarsi prioritariamente al piano terreno dei fabbricati, potrà avvenire oltre i limiti stabiliti dagli indici di edificabilità territoriale e fondiaria nei limiti di 1 mq. ogni 10 mc. edificati.

5                   Nella borgata Bauducchi sarà ammessa sia con concessione singola che con S.U.E.,l’altezza massima di 9,00 m. (3p.f.t.).

 

 

 

 

 

 


 

Art. 28 - 2 - 6

Brep 1 - Brep 2

Piani di edilizia economico e popolare di S. Maria, Testona e Moriondo

 

1                    Seguono negli indici e nella normativa quanto previsto nei Piani di Zona e loro varianti.

2                    Dopo la scadenza dei piani di zona saranno ammessi i seguenti interventi:

a)                 il recupero a fini abitativi degli eventuali spazi coperti aperti o chiusi non residenziali esistenti al piano terreno;

b)                 il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti per gli edifici unifamiliari e a due piani fuori terra.

3                    Restano in vigore gli indici previsti dai piani di zona. Ove tali indici non siano stati completamente utilizzati, potranno essere consentiti ampliamenti sino alla concorrenza dell'edificio ammesso dal piano di zona. L'eventuale Progetto di ampliamento dovrà essere esteso ad un lotto funzionale.

 


Art. 28 - 3 - 1

Cr1

Aree a prevalente destinazione residenziale realizzate o in fase di realizzo con S.U.E. (Borgate) (art. 13 punto f L.U.R.).

 

INDICI ( Art. 20)

·         densità territoriale (It) 0,75 mc/mq

·         densità fondiaria (If)   1,5 mc/mq

·         altezza massima (H)     7,5 m (2 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, C1.1, LP1, T1, P5, S1, S2, S4, S6, I3

USI AMMESSI (Art.26) (se esistenti)

P1, P3, RA1, PA1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Per usi previsti: tutti

·         Per usi ammessi: Mo, Ms

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E.

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       Le dismissioni di aree per servizi pubblici saranno pari a 25 mq per abitante.

2.       Per tali aree vale quanto previsto per le aree di tipo Br5.

 

 

 

 

 


 

Art. 28 - 3 - 2

Cr2

Aree scarsamente edificate o libere a prevalente destinazione residenziale (Art. 13 punto g L.U.R.) (espansione Borgate)

 

INDICI ( Art. 20)

·         densità territoriale (It)        0,60 mc/mq

·         densità fondiaria (If)           1,5 mc/mq

·         altezza massima (H)            7,5 m (2 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, C1.1, C4.1, LP1, T1, P5, S1, S4, S6

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Tutti

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E.

NORMATIVA PARTICOLARE

1.       I S.U.E, saranno estesi alle intiere aree indicate nelle tavole di piano. In sede di predisposizione dei S.U.E., si dovrà assicurare un corretto inserimento degli interventi ammessi con il contesto rurale circostante, con particolare riferimento all'impianto planimetrico dei nuovi fabbricati che dovrà avere analogie con quello degli altri edifici esistenti nelle borgate.

Per l’area Cr2-4 di Borgata Bauducchi, sarà ammessa l’attuazione anche mediante due distinti S.U.E. a condizione che le soluzioni progettuali proposte, relativamente alla viabilità ed alle aree a servizi, siano compatibili con l’esistente tessuto urbanistico edilizio e le aree a servizi siano contigue tra di loro con riferimento ad ognuno dei due S.U.E..

2.       Le dismissioni di aree per servizi pubblici saranno pari a 30 mq per abitante

3.       La collocazione dei servizi, così come riportata in cartografia è indicativa, la stessa potrà essere modificata in sede di SUE.

4.       Se le aree a servizi non sono individuate nelle tavole di Piano, le stesse dovranno essere accorpate e attestate lungo l'asse antico delle Borgate .

5.       Nell'area Cr 2* (Moriondo) la dismissione di aree per piazza e servizi pubblici sarà pari al 30% della superficie territoriale individuata nelle tavole di Piano.

6.       Valgono inoltre per tali aree quanto previsto per le aree di tipo Br5.

7.       In attuazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata, una quota almeno pari al 40% degli abitanti previsti, potrà essere oggetto di assegnazione di quote di E.R.P.

8.       Nelle Borgate di Bauducchi e Tetti Sapini, per gli edifici di nuova costruzione non potranno essere realizzati nuovi piani interrati o seminterrati. La tipologia degli edifici non dovrà prevedere al piano terreno destinazioni d’uso o attività che contemplino la permanenza continuativa di persone. La tipologia dovrà risultare tale da non impedire il deflusso della piena di riferimento come risultante da apposita relazione idraulica.

9.       Nelle Borgate Bauducchi e Tetti Sapini, la realizzazione di autorimesse fuori terra, da localizzarsi prioritariamente al piano terreno dei fabbricati, potrà avvenire oltre i limiti stabiliti dagli indici di edificabilità territoriale e fondiaria nei limiti di 1 mq. ogni 10 mc. edificati.

10.    I nuovi interventi nella Borgata Bauducchi potranno essere realizzati solo a seguito del completamento e del collaudo dell’argine previsto lungo il Rio Valle Sauglio – Tepice e dell’adeguamento della sezione di deflusso del rio stesso al di sotto della S.S. 393. Inoltre gli elaborati dei SUE dovranno contenere una specifica relazione idrogeologica che attesti la compatibilità dal punto di vista idraulico, al fine di non aggravare le situazioni di pericolosità per il contesto edificato esistente. Ingenti nuovi interventi edilizi potrebbero infatti limitare l’area di espansione di eventuali piene, nel caso in cui le opere di sistemazione previste si rilevassero insufficienti, e determinare innalzamenti anomali del livello idrico tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti attualmente edificate.

11.         per le aree Cr2-16 di Tetti Rolle, - Dr2 bis -, sarà ammessa l’attuazione con due distinti SUE a condizione che sia salvaguardata la funzionalita’ delle infrastrutture e servizi sviluppati dalle previsioni dello strumento attuativo.

12.         A discrezione dell’Amministrazione, lo strumento urbanistico esecutivo per le aree Cr2*-9 di Moriondo, - DI6-, potra’ essere esteso anche a parti significative dell’intera zona individuata nelle Tavole di Piano, a condizione che sia salvaguardata la funzionalità delle infrastrutture e servizi sviluppati dalle previsioni dello strumento attuativo; in tal caso il precedente comma 5 si applica con riferimento alla superficie territoriale oggetto di SUE.

13.  Nella Borgata Bauducchi sara’ ammessa l’altezza massima di 9,00 m.(3 p.f.t.).

14.   Relativamente al PEC approvato con delibera di C.C. n. 86 del 23/07/93, e’ fatta salva la possibilità di rilasciare la concessione edilizia fino alla scadenza dei dieci anni dalla stipula della relativa convenzione solo se risultino rispettatigli indici e parametri edilizi del PEC e completate o previsto il completamento delle opere di urbanizzazione; per la più estesa area Cr2-14 porta’ essere consentita la formazione di un nuovo PEC anche non unitario con le aree ricomprese nel PEC già approvato.

 


 

Art. 28 - 3 - 3

Cr3

Aree in gran parte edificate nella parte collinare (art. 1.3 punto f L. U. R.)

 

INDICI ( Art. 20)

·         densità fondiaria (If)   0,30 mc/mq

·         altezza massima (H)     7,5 m (2 p.f.t. più mansardato)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, LP1, T1, S1, S3

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Tutti

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Concessione singola, S.U.E. o concessione convenzionata

NORMATIVA PARTICOLARE

1                 Per gli interventi di completamento con previsione di nuove edificazioni le tipologie dovranno essere di tipo uni e bifamiliari; la viabilità di accesso ai lotti dovrà garantire adeguati spazi di manovra esterni all’area di pertinenza. Nel caso in cui l’area di interevento (costituita anche da più lotti contigui edificabili) risulti superiore a 5000 mq., l’attuazione sarà subordinata alla redazione di SUE o a concessione convenzionata ex art. 49, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. che stabiliranno le quantità di standard, in base all’art.7 delle presenti norme, finalizzate al reperimento in loco degli spazi per il parcheggio pubblico e relativi spazi di manovra. Si considerano lotti liberi edificabili quelli che alla data di presentazione dell’istanza risultino derivanti da un frazionamento catastale anteriore alla data del 24.11.95, che non hanno al loro interno edifici residenziali esistenti di tipo civile; si considerano contigui uno o piu’ lotti quando confinano tra di loro per almeno un lato.

2                  Le tipologie a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio dell'amministrazione comunale.

3                  Gli interventi non dovranno alterare in modo sensibile, le linee naturali del Terreno.

4                  Per gli edifici esistenti (al 24.11.95) sarà ammesso il recupero a fini abitativi degli spazi esistenti al piano terreno, purché rispondano a requisiti di abitabilità. Sarà inoltre ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti (su edifici esistenti a 2 piani fuori terra e con tetti già a falde). In tal caso sarà ammesso un aumento del piano di imposta del tetto pari a un massimo di 80 cm. purché le pendenze non superino il 50%. Gli interventi sopra descritti potranno essere attuati anche in supero agli indici di edificabilità e potranno essere realizzati nei limiti predetti, anche tetti a capanna, abbaini e terrazzi.

5                  Nell'area Cr3* gli interventi saranno ammessi con S.U.E. o con concessione convenzionata di cui al comma 5 art.49 della LUR fermo restando la quantità di aree a servizi, con una densità territoriale di 0,40 mc/mq, una densità fondiaria di 1 mc/mq, un'altezza di 2 p.f. terra con mansarde. Le aree per servizi urbani dovranno essere reperite nella misura prevista dall’art.21 della LUR e la loro collocazione così come riportata in cartografia è indicativa, la stessa potrà essere modificata in sede di SUE.

 


 

Art. 28 - 3 - 4

Cr4

Aree libere da pianura a prevalente destinazione residenziale, definibili di completamento ( Art. 13 punto f L.U.R. )

 

INDICI ( Art. 20)

·         densità territoriale (It) 0,75 mc/mq

·         densità fondiaria (If)   2 mc/mq

·         altezza massima (H)     10,50 m (3 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, LP1, P5, S1, S2, S4, S6, I3

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E. esteso all’intera area individuata nelle tavole di Piano

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    All'interno del S.U.E., dovranno essere riservate aree per servizi pari a 30 mq per abitante.

2                    Le tipologie a schiera potranno essere ammesse in via eccezionale a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

3                    A discrezione dell'Amministrazione il SUE potrà anche non essere esteso all'intera area purché sia salvaguardata la viabilità prevista e l'organizzazione razionale delle aree per servizi.

4                    Il S.U.E. dovrà prevedere idonea creazione di zona verde, estesa per lo meno all’intera fascia di rispetto del rio che delimita il confine dell’area, con funzione di separazione dalle adiacenti aree produttive.

5                    In attuazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata, una quota, almeno pari al 45% degli abitanti previsti, potrà essere oggetto di assegnazione di quote E.R.P.

 


 

Art. 28 - 3 - 5

Cr5

Aree scarsamente edificate o libere precollinari a prevalente destinazione residenziale, definibili di completamento (art. 13 punto g L.U.R.)

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)         0,40 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)           1,20 mc/mq

·         altezza massima (H)                    7,5 m (2 p.f.t. più mansarda)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, T1, S1, S3, S4, S6

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E.

NORMATIVA PARTICOLARE

1                    Gli interventi dovranno essere di tipo uni o bifamiliare e non dovranno alterare in modo sensibile le linee naturali del terreno.

2                    Le tipologie a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

3                    La dismissione di aree per pubblici servizi dovrà essere pari al 60% dell'area territoriale indicata in cartografia.

4                    Le aree a servizi sono generalmente individuate nelle tavole di P.R.G., ma il loro posizionamento potrà essere modificato, purché il servizio risulti accorpato e attestato su via di facile accesso.

5                    In fase di SUE dovrà essere valutata la compatibilità ambientale degli interventi sia per quanto riguarda forma e materiali che il rispetto dei coni visuali.

6                    Per l'area Cr5* (n° 24) in strada Maiole si avrà un'edificabilità territoriale di 0,30 mc/mq un'edificabilità fondiaria di 1,20 mc/mq e un'altezza di 2 p.f.t. più mansarde. Saranno dismesse aree per servizi pari al 60% dell'area territoriale con tipologie isolate uni o bifamiliari. Gli interventi dovranno essere attuati con P.P. di iniziativa pubblica che risolva i problemi relativi all'accesso, alla sistemazione delle aree a servizi, ai percorsi pedonali - ciclabili e alle infrastrutture primarie. Il P.P. potrà essere esteso ad un ambito più vasto rispetto all'area di intervento al fine di risolvere i problemi di cui sopra. Gli interventi non dovranno alterare in modo sensibile la conformazione naturale del terreno e i caratteri della vegetazione che dovrà essere conservata o ripristinata a garanzia di continuità delle specie vegetali presenti nell’ambito considerato e lungo il percorso collinare interessato dall’interevento. L’edificazione è subordinata ad uno studio geologico di dettaglio esteso ad un ambito significativo che tenga conto delle porzioni classificate in classe IIIa, individuate all’interno dell’area nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica.


 


Art. 28 - 3 - 6

Crs1

Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi (art. 13 punto g L.U.R.).

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)         0,30 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)           1,00 mc/mq

·         altezza massima (H)                    7,5 m (2 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, T1, P5, C1.1, LP1, S1, S2, S4

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E.

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    Gli strumenti Urbanistici Esecutivi, in numero non superiore a due, dovranno essere estesi all'intera area individuata nelle tavole di Piano.

2                    Le tipologie a schiera possono essere ammesse in via eccezionale a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

3                    La superficie delle aree a servizi (compresa l'eventuale viabilità ) sarà pari al 60% della superficie territoriale.

4                   La collocazione dei servizi così come riportata in cartografia potrà essere modificata in sede di SUE in modo marginale e prioritariamente dovrà essere confermata la localizzazione lungo la viabilità principale di accesso, salvo specifiche e puntuali soluzioni urbanistiche alternative che a giudizio dell’amministrazione consentano un migliore inserimento nel tessuto urbanistico esistente della viabilità delle infrastrutture e degli spazi pubblici in progetto.

5                    Le aree a servizi dovranno essere dismesse gratuitamente all'Amministrazione Comunale al momento della stipula della convenzione.

6                    Inoltre, per tali aree, in fase di SUE o PP, dovrà essere valutata la compatibilità ambientale degli interventi per quanto riguarda sia le forme e i materiali, che il rispetto di coni visuali o comunque esigenze di tutela.

7                    Nelle aree Crs1, limitata da strada Vivero ad ovest e ferrovia sud, è ammessa l’altezza massima di metri 13 e 4 piani fuori terra.

8                    Nelle aree Crs1A e Crs1B, per le quali valgono le disposizioni del presente articolo, la zona a servizi corrispondente al 60% della superficie territoriale, dovrà essere reperita all’interno dell’area di intervento o in alternativa in altra zona limitrofa purché dotata di opportune viabilità di accesso. Tali aspetti dovranno essere disciplinati all’interno della convenzione del SUE.

 


 

Art. 28 - 3 - 7

Crs2

Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi definibili come aree di completamento ai sensi dell'art, 13 punto f L.U.R.

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)         1,00 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)           3,00 mc/mq

·         altezza massima (H)                    13 m (4 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Crs1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Crs1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Crs1

NORMATIVA PARTICOLARE 

1          Come Crs1.

 

 

 

 

 


 

Art. 28 - 3 - 8

Crs3

Area di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi definibili come aree di completamento ai sensi dell'art. 13 punto f L.U.R.

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)                  0,60 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)                    1,80 mc/mq

·         altezza massima (H)                             13 m (4 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Crs1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Crs1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Crs1

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    Come Crs1.

2                    Nell'area Crs3 - 6 - DR2, a Nord della ferrovia, in attuazione di strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata, una quota di almeno pari al 40% degli abitanti previsti potrà essere oggetto di assegnazione di quote di E.R.P.

 

 

 

 

 


 

 

Art. 28 - 3 - 9

Crs4

Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a residenza ed in parte a pubblici servizi definibili come aree di completamento ai sensi dell'art. 13 punto f L.U.R.

 

INDICI (Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)                         0,75 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)                            2,25 mc/mq

·         altezza massima (H)                                     13 m (4 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

Come Crs1

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Come Crs1

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Come Crs1

NORMATIVA PARTICOLARE 

1          Come Crs1

 

 

Art. 28 - 3 - 10

Crc

Aree di trasformazione da pubblici servizi ad aree destinate in parte a centro commerciale integrato ed in parte a servizi per commercio e residenza (V. Sestriere) art. 13 punto e L.U.R.

 

INDICI (Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)         0,30 mq/mq

·         edificabilità fondiaria (If)           0,90 mq/mq

·         altezza massima (H)     15 m

USI PREVISTI (Art.26)

C1.3, C1.4, T1, T3, LP1, P5, S1, S2, S4

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Ni

MODALITA' D'ATTUAZIONE

S.U.E.

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    Lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà essere esteso all'intera area indicata nella Tavola di Piano.

2                    La Superficie delle aree a servizi (compresa la eventuale viabilità ) sarà pari al 60% della Superficie territoriale; di questa 5.000 mq saranno destinati a verde per la residenza; i parcheggi potranno essere realizzati anche a più piani sotto o fuori terra.

3                    Le aree a servizi dovranno essere dismesse gratuitamente all'Amministrazione Comunale al momento della stipula della Convenzione.

4                    Sia l'uso C3 che l’uso C1.4 non potranno superare i 3900 mq di SLP. Di questi la superficie destinata al commercio di tipo alimentare non potrà superare i 1500 mq di vendita. Tali dimensioni potranno essere superate per eventuali rilocalizzazioni di centri commerciali esistenti all'interno del territorio comunale nel rispetto degli indici di zona.

 

 

 

 

 


 

Art. 28 - 4 -1

Bpr1

Aree a preminente destinazione produttiva esistenti, con propensione alla trasformazione da attività strettamente produttiva ad attività residenziale, terziaria, espositiva, direzionale, ricettiva e residenziale (art. 13 punto f L.U.R.)

 

INDICI ( Art. 20)

·          edificabilità territoriale (It)         0,80 mq/mq

·          edificabilità fondiaria (If)           1,60 mq/mq

·          altezza massima (H)                     25,00 m (8 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R 2, C1.1, LP1, LP2, T2, T3, T4, P6, S1

USI AMMESSI (Art.26) ( se esistenti)

P1, P3

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Per usi previsti: tutti

Per usi ammessi: Mo, Ms

MODALITA' D'ATTUAZIONE

Per usi previsti: S.U.E.

Per usi ammessi: autorizzazione singola

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    La residenza sarà ammessa per una quota minima del 40% del totale. Le attività terziarie potranno svilupparsi al massimo per il 25% del totale.

2                    All'interno dei singoli lotti sono ammessi n° 2 alloggi di cui uno per il titolare o direttore o dirigente e uno per il custode ( max 250 mq totale)

3                    La dotazione di aree per servizi pubblici dovrà essere per i nuovi insediamenti di carattere commerciale o direzionale o per l'ampliamento di quelli esistenti pari al 80% della superficie del pavimento degli edifici previsti; di tali aree, almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi pubblici; tali parcheggi potranno essere ricavati a più piani interrati o fuori terra. Per la residenza la dotazione di aree a servizi pubblici sarà di 25 mq per abitante. Ai fini degli standard, per tali interventi le aree a servizi potranno essere dismesse alla pubblica Amministrazione o restare assoggettate ad uso pubblico tramite convenzionamento.

4                    Per l'area Bpr1* (Standa di Via Roma) sarà ammesso il mantenimento della destinazione in atto con interventi di risanamento conservativo. Ristrutturazione di tipo A e B, possibilità di eventuali ampliamenti interni per soppalchi sino ad un massimo del 30% della superficie lorda già esistente.

5                    Per le aree Bpr1** (per la sola parte residenziale) poste a nord della Ferrovia To-Ge, viste le difficoltà di reperire aree per servizi all'interno delle aree di intervento ne sarà ammessa la monetizzazione in fase di PPA o comunque in fase di gestione del PRGC nel rispetto dell'art. 7 delle presenti norme.

6                   Per le aree di tipo Bpr1* le altezze non potranno essere superiori a m 20.00 con non più di 6 piani fuori terra. Per le aree Bpr1* è consentito anche l’uso S4. Per le aree Bpr1* è consentito anche l’uso S4.

7                    Per le aree Bpr1** le altezze non potranno essere superiori a m 20.00 con non più di 6 piani fuori terra. La residenza non potrà superare il 20% della edificabilità ammessa. Inoltre in fase di convenzionamento dovrà essere presentato dalle aziende inserite in tali aree programma di rilocalizzazione nel territorio di Moncalieri e mantenimento dei livelli occupazionali. Gli interventi dovranno avvenire in presenza di P.P di iniziativa pubblica con eventuale ricorso a quanto previsto dall'art. 53 LUR.

8                    Per l’area Bpr1 interna al DR1 e compresa tra i due tronchi ferroviari, la residenza non potrà superare il 40% dell’edificabilità ammessa.

 

 


Art. 28 - 4 - 2

Bpr2

Aree a preminente destinazione produttiva esistente con propensione alla trasformazione da attività produttiva a uso prevalentemente residenziale (art. 13 punto f L.U.R.)

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)         2,00 mc/mq

·         edificabilità fondiaria (If)           4,00 mc/mq

·         altezza massima (H)                    19 m (6 p.f.t.)

USI PREVISTI (Art.26)

R1, R2, C1.1, C4.1, LP1, T1, S1, S3, S4, S6

USI AMMESSI (Art.26)

P 1, P 3

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

·         Per usi previsti: Ni

·         Per usi ammessi: Mo, Ms

MODALITA' D'ATTUAZIONE

·         Per usi previsti: S.U.E.

·         Per usi ammessi: autorizzazione singola

NORMATIVA PARTICOLARE 

1                    La dismissione di aree per servizi sarà pari a 25 mq per abitante.

2                    Le aree per servizi sono di massima individuate nelle tavole di Piano; se non sono individuate nei piani esecutivi esse dovranno essere accorpate e attestate lungo le principali vie di accesso pubbliche.

3                    Le attività terziarie e commerciali potranno svilupparsi al massimo per il 25% del volume ammesso e potranno essere ubicate unicamente al piano terreno, al primo piano ed al piano interrato.

4                    Per l'area Bpr2*, vista la particolare conformazione del terreno sarà ammessa l'altezza di mt. 19.00 con 6 piani fuori terra più eventuali pilotis. Inoltre, al fine di salvaguardare il giardino esistente saranno ammessi garage anche parzialmente fuori terra non conteggiabili nella volumetria. Per le aree Bpr2 e Bpr2* poste a nord della Ferrovia To - Ge sarà ammessa, in fase di PPA o comunque in fase di gestione del PRGC, la monetizzazione delle aree a servizi nel rispetto dell'art. 7 delle presenti norme. Per le aree Bpr2 poste lungo l'asse di strada Genova sono consentiti gli esercizi fino a 400 mq di slp e gli esercizi commerciali fino a 1500 mq di superficie a vendita.

5                    A discrezione dell’Amministrazione il S.U.E. potrà anche non essere esteso all’intera area, purché sia salvaguardata la viabilità prevista e l’organizzazione razionale delle aree per servizi.

 

 

 


 

Art. 28 - 5 - 1

Bp1

Aree a preminente destinazione produttiva esistente che si confermano nella loro ubicazione. Corso Savona (art.13 punto f L.U.R.)

 

INDICI ( Art. 20)

·         edificabilità territoriale (It)                         0,60 mq/mq

·         edificabilità fondiaria (If)                            1,20 mq/mq

·         copertura fondiaria                                     0,50 mq/mq

·         altezza massima (H)                                     16 m

USI PREVISTI (Art.26)

C1.1,C2, C4.1, LP1, LP3, T2, T3, T4, P1, P3, P5, P6, S1, I3, S4

INTERVENTI AMMESSI (Art.25)

Tutti

MODALITA' D'ATTUAZIONE

·         Concessione singola: interventi sino alla Ris B

·         Concessione singola convenzionata (art. 49 5° comma L.U.R.) per gli altri interventi e cambiamenti di destinazione d'uso

NORMATIVA PARTICOLARE               

1                    Per gli interventi di Ris A e B, Cas, Drs e per le destinazioni industriali dovranno essere riservati all'interno dell'area fondiaria superfici da destinare a parcheggi e verde privato nelle percentuali previste all'art. 24 delle presenti norme.

2                    La sistemazione di tali aree dovrà sempre essere prevista nella fase di presentazione delle richieste di intervento, con la definizione dei tipi di materiali per le pavimentazioni, i tipi e le altezze delle essenze previste, l'illuminazione e ogni altro particolare significativo atto a rappresentare la riqualificazione dell'area.

3                    Ove non sia possibile ricavare tali superfici nell'area territoriale di pertinenza degli edifici, le stesse potranno essere ricavate in ambiti circostanti ed i parcheggi potranno essere realizzati anche a più piani interrati o fuori terra i parcheggi comunque dovranno essere individuati all'interno dello stesso distretto di urbanizzazione.

4                    All'interno dei singoli lotti sarà possibile nei limiti degli indici di edificabilità, costruire un appartamento per il. custode ed uno per il proprietario oppure personale dirigente, nel. limite massimo di 250 mq di S.L.P. complessivo.

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