CITTA' DI MONCALIERI

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

 VOLUME I°

 

INTEGRATO CON MODIFICHE REGIONE PIEMONTE DGR N. 33-204 DEL 12.06.2000 E VARIANTI 1 E 2

 

PROGETTO PRELIMINARE D.C.C. N. 131 DEL 24/11/1995

PROGETTO DEFINITIVO D.C .C. N.77 DEL 23/07/1997

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE D.C.C. N. 72 DEL 21/07/1999

APPROVAZIONE REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 33-204 DEL 12/06/2000

VARIANTE N.1 D.C.C.  N.38 DEL 03/04/2001

VARIANTE N.2 ADOTTATA CON D.C.C. N. 39 DEL 03/04/2001

VARIANTE N.2 APPROVATA  CON D.C.C. N. 74 DEL 13/07/2001

 

 

TITOLO I- FINALITA' E CONTENUTO DELLA REVISIONE

Art. 1 - Finalità della revisione

Art. 2 - Elaborati del P R G C

Art. 3 - Validità ed efficacia del P.R.G.C.

TITOLO II -NORME GENERALI

Art. 4 - Distretti di urbanizzazione

Art. 5 - Leggi di salvaguardia

Art. 6 - Piano territoriale regionale

Art. 7 - Standard urbanistici e connessioni funzionali

Art. 8 - Passaggio dai parametri di volume o superficie agli abitanti o ai posti di lavoro.

Art. 9 - Norme per la edificabilità , condizioni necessarie

TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGC

Art. 10 - Attuazione del Piano

Art. 11 - Gli strumenti urbanistici esecutivi

Art. 12 - Edifici esistenti in contrasto con le Norme previste del PRGC

TITOLO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 13 - Il territorio e la tutela dagli inquinamenti

Art. 14 - Prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G. nelle varie parti del territorio nei settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d'uso (circolare P.R.G. N° 7/LAP 8/5/96)

Art. 15 - Disciplina attività estrattive

Art. 16 - Aree e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili

Art. 17 - Norme per la tutela del suolo del territorio Collinare o ambiti particolari.

Art. 18 - Vincoli idrogeologici e fasce di rispetto rii

Art.19 - Tutela geologica e geotecnica del suolo e sottosuolo a seguito di progettazioni di opere pubbliche o private da autorizzarsi o licenziare nel comune di Moncalieri

TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 2O - Parametri urbanistici

Art. 21 - Parametri edilizi

Art. 22 - Distanze dai confini, distanze fra i fabbricati

Art. 23 - Allineamenti, Altezza degli edifici

Art. 24 - Utilizzazione della superficie fondiaria

TITOLO VI - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 25 - Tipi di intervento

TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO

Art. 26 - Usi urbani, destinazioni, caratteristiche

 

 

 

 

 

 



TITOLO I- FINALITA' E CONTENUTO DELLA REVISIONE

Art. 1

Finalità della revisione

 

1.      Il presente strumento urbanistico costituisce variante generale al P.R.G.C. vigente di Moncalieri ed è redatto ai sensi della L.115O/42 e successive modifiche ed integrazioni e della L.U.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Le finalità e i contenuti sono quelli esposti negli articoli 11 e 12 della L.U.R

 

 

 

 


 

 

 

Art. 2

Elaborati del P R G C

 

La presente variante è formata dai seguenti elaborati:

A             Relazione illustrativa. Testo contenente: obiettivi, indirizzi programmatici e criteri informatori del piano e tabella illustrante la sintesi dello stato di fatto degli insediamenti residenziali al 1994 e previsione incrementi abitanti per la variante al PRGC.

B         Allegati tecnici comprendenti:

B1       Carta di propensione della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica n.8 Tavole, da B 1.1 a B 1.8, scala 1:5000;

B2.1    Studio idrogeologico assetto territorio Comunale (Ing. P. Cavallero, Ing. P. Denina, Dott. Geologo P. Bocca, Dott. Geologo E. Franceri) n° 11 Tavole e elaborati :

A          Relazione di sintesi degli studi

B         Planimetria del territorio Comunale scala 1:10.000;

C         Censimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel settore collinare del territorio Moncalierese ( relazione);

D         Planimetria scala 1:10.000 del censimento dei fenomeni franosi nel settore Moncalierese della Collina di Torino

E         Relazione idraulica area collinare;

F          Corografia area collinare scala 1:5000 zona Ovest

G         Corografia area collinare scala 1:5000 zona Est

H         Schede monografiche opere di attraversamento site nell'area collinare;

I           Relazione geologico-tecnica sulle principali tematiche di rischio idrogeologico della parte piana del territorio Comunale;

L          Relazione illustrativa sulla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua secondari della zona industriale in Regione Sanda-Vadò:

M         Corografia scala 1:25.000 della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua secondari della zona Insutriale Sanda-Vadò;

N         Planimetria scala 1:10.000 Bacini imbriferi gravanti sulla zona industriale in Regione Sanda-Vadò;

O         Planimetria generale scala 1:5000 delle sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua secondari in Regione Sanda - Vadò.

B2.2    Carta idrografica, (Dott. E. Franceri) N° 1 Tavola a colori, scala 1:10.000;

B2.3    Relazioni geologico tecniche sulle principali aree di espansione urbanistica. (Dott. E. Franceri);

B2.4    Relazioni geologico-tecnica di riduzione delle fasce di rispetto di alcuni rii, ai sensi dell'art. 29 L.U.R.56/77 e s.m.i. (Dott. E. Franceri);

B2.5    Relazione geologico-tecnica: "Ampliamento della cartografia degli allagamenti dell'area le Carpice-Preserasca - Borgo Mercato, con indicazione degli spessori d'acqua registrati nel corso dell’evento alluvionale del Novembre 1994". (Dott. E. Franceri);

B2.6    Relazione geologico-tecnica: " Ampliamento della cartografia degli allagamenti verso il Comune di Trofarello ( Frazione Bauducchi), con indicazione degli spessori d'acqua registrati nel corso dell'evento alluvionale del Novembre 1994". (Dott. E. Franceri);

B2.7    Carta dell'acclività della fascia collinare N° 1 Tavola a colori (Nord), scala1:5.000. (Dott. E. Franceri);

B3       Usi del suolo in atto B3.1 Nord - B3.2 Sud - Aggiornamento a dicembre 1994 - scala 1:5.000;

B4       Rilevazioni fotografiche e cartografiche ex aree Bpr.;

B5       Indagini e rappresentazioni cartografiche degli usi del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi e rilevamento cascine attive censite:

B5.1    Nord a colori - Aggiornamento a dicembre 1990 Scala 1:10.000;

B5.2    Sud a colori - Aggiornamento a dicembre 1990- Scala 1:10.000;

B5.3    Stato di fatto insediamenti agricoli al 1990 Schede di indagine cascine in attività;

B6       Base cartografica numerica della Città di Moncalieri – Rilievo aereofotogrammetrico della Provincia di Torino (anno 1985), aggiornamento giugno 1996 controllato ai sensi della Legge 2.2.1960 n° 68, nulla osta alla diffusione n° 190 in data 21.4.1997 - n° 8 tavole scala 1:5.000;

B7       Censimento e analisi della dotazione di attrezzature scolastiche al 31.12.94 e calcolo fabbisogni per la presente revisione al P.R.G.C.;

B8       Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla regione Piemonte;

B9.1 e 2         Infrastrutture primarie esistenti: fognature - scala 1:5.000;

B10.1 e 2 Infrastrutture primarie esistenti : acquedotto - scala 1:5.000

C1       Planimetria sintetica del piano in scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei comuni contermini;

C2       Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio del Comune, suddivisa in n° 8 tavole (aggiornamento giugno 1996) scala 1:5000;

C3       Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale n° 53 tavole (aggiornamento giugno 1996) scala 1:2.000;

C4       Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano;

C5       Centro Storico di Moncalieri:

C5.1    Viabilità, servizi, assetto degli spazi aperti scala 1:1.000;

C5.2    Tipologie di intervento scala 1:1000;

C6       Centro Storico di Revigliasco:

C6.1    Viabilità, servizi, assetto degli spazi aperti scala 1:1.000;

C6.2    Tipologie di intervento scala 1:1000;

D         Norme tecniche di attuazione: Volume I, ( ed allegato A ), e Volume II

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Validità ed efficacia del P.R.G.C.

 

1.      Il P.R.G.C. secondo quanto previsto dall'articolo 12 della L.U.R. è stato elaborato con riferimento ad un arco temporale di 10 anni. Il P.R.G.C. mantiene la sua efficacia anche oltre i 10 anni e sino a quando non siano approvate successive varianti o revisioni.

2.      Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G.C. hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

3.      In caso di controversia nell'applicazione dei diversi elaborati del PRGC, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici. Nel caso di controversia nell'applicazione degli elaborati grafici prevalgono le tavole di progetto del P.R.G.C. in scala 1:2000 oppure 1:1000

 

 

 

 

 


 

 

TITOLO II -NORME GENERALI

 

 

Art. 4

Distretti di urbanizzazione

 

1.      Al fine di assicurare un equilibrato rapporto fra residenze, attività, servizi e infrastrutture, ai sensi dell'articolo 11 della L.U.R. e dell'articolo 41 quinquies L. 115O/42 m. e s.m.i i. 8° e 9° comma, la presente revisione suddivide il territorio comunale in distretti di urbanizzazione, funzionalmente omogenei.

2.      Per ciascuno di tali distretti il piano indica il tipo e il livello delle opere di urbanizzazione e le connessioni con gli altri distretti e con i nuclei di servizi eventualmente ubicati fuori del distretto stesso, ai quali gli insediamenti in atto e previsti devono essere funzionalmente collegati, al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità di servizi ed infrastrutture, rispettando in particolare gli standard di cui agli articoli 21 e 22 della L.U.R.

 

 

 

 


 

 

 

 

Art. 5

Leggi di salvaguardia

 

14               Dalla data di adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.C. e successivamente da quella di adozione del P.R.G.C. definitivo si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 19O2/52 e s.m.i. e dell'articolo 58 della L.U.R.

15               Sono fatte salve le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate, per il periodo della loro validità, e le relative varianti non sostanziali come definite dall'articolo 15 della legge 47/85.

16               Potranno essere rilasciate le concessioni edilizie per gli interventi già inseriti in uno Strumento Urbanistico Esecutivo, approvato e sottoscritto in data antecedente il 24.11.95 e per il periodo di validità dello strumento stesso.

 

 

 

 


 

 

 

 


Art. 6

Piano territoriale regionale

 

2        La presente revisione del P.R.G. è stata elaborata tenendo conto di quanto contenuto nel Piano Territoriale Regionale adottato il 30 gennaio 1995, "Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali del Po" approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 8 marzo 1995 n° 981 -4186, e "Piano di area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" approvato con D.C.R. dell'8.3.1995 n° 981/4328 e sua variante L.R. 13.4.95 n° 65 ed il P.T.R. approvato con delibera del C.R. n°9126 del 19.06.97.

 

 

 

 

 


 

 

Art. 7

Standard urbanistici e connessioni funzionali

 

1                   La tav. C3 ( Legenda e repertorio dei servizi) precisa mediante apposito repertorio, e, per tutto il territorio l'ubicazione, o l'indicazione in quantità e la destinazione delle varie aree riservate a servizi sociali e attrezzature di livello comunale, ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R.

2          Sono inoltre indicate e ubicate le quantità di aree riservate o da riservare ai servizi sociali e alle attrezzature di interesse generale, ai sensi dell'articolo 22 della L.U.R.

3          La tav. C3 e la Relazione illustrativa inoltre indicano l'elenco disaggregato dei servizi secondo quanto previsto dall'articolo 21 della L.U.R.

4          Dette destinazioni costituiscono vincolo a servizi sociali di carattere pubblico; esse potranno in via eccezionale, essere mutate a seguito dell'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale (L. 3/1/1978 n° 1), o attraverso le modifiche di cui all’articolo 17, 8° comma della L.U.R., purché a livello di distretto di urbanizzazione siano garantite le dotazioni minime di servizi e lo schema generale della loro organizzazione.

5          Negli Strumenti Urbanistici Esecutivi le aree a servizi individuate cartograficamente, o quantificate nella tav C4 (Legenda e repertorio dei servizi) dovranno essere dismesse gratuitamente alla Amministrazione al momento della stipula della Convenzione." Le quantità delle aree per servizi devono corrispondere nelle aree di intervento alle percentuali indicate nelle schede di cui all'art. 28 ". Fatte salve le specifiche indicazioni quantitative contenute nella normativa di ogni singola zona, la localizzazione delle aree a servizi come individuata nelle tavole di piano potrà essere variata con le procedure previste dalla L.U.R. Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione, nei casi previsti dalle schede di zona, nell’elaborato C4 , ed anche per le destinazioni residenziali e non residenziali, all’interno degli strumenti urbanistici esecutivi o concessioni convenzionate, che sviluppano standard eccedenti il fabbisogno complessivo delle aree a servizi determinato rispetto alla capacita’ insediativa di piano come riportata nell’elaborato C4, ( legenda e repertorio dei servizi), valutare la possibilità di monetizzare parte dei servizi purché risulti garantita la dotazione minima di standard, valutata a livello di distretto urbanistico e siano reperiti nelle aree di intervento rispettivamente: 10 mq/ab di verde e parcheggi per la residenza, 2/5 del totale per verde e parcheggi per l’industria e l’artigianato, 50% del totale per i parcheggi per la destinazione direzionale e commerciale. Nel caso di monetizzazione la stessa potrà avvenire esclusivamente in presenza di convenzione all'interno della quale potranno essere individuate le aree da acquisire, all’interno dello stesso distretto urbanistico, e i relativi crediti derivanti dalla monetizzazione stessa.

6          Dette aree, se non individuate cartograficamente, dovranno essere localizzate possibilmente in un unica area posta a fronte delle vie di accesso.La quantificazione di tali aree avverrà secondo quanto previsto dalle presenti norme per le varie aree di intervento e comunque in misura (ove non indicata) non inferiore a 25 mq/ab. teorico. Nelle aree di trasformazione (Crc, TCR, TR, Crs,Cr5), la realizzazione delle aree a servizi, dovrà tenere conto del ruolo che tali servizi rivestono, o dal punto di vista strategico urbano, o di quello di valenza ambientale. Quindi i progetti di realizzazione su tali aree dovranno essere sottoposti all'esame della CIE e ove necessario alla valutazione di compatibilità ambientale.

7          Nella presente revisione sono state computate in parte anche le aree private di uso pubblico (da convenzionare a tale uso), così come previsto all'articolo 21 comma 1 della L.U.R., ciò quali valenza di nuove possibilità operative.

8          Le aree per attrezzature di tipo pubblico al servizio degli impianti produttivi (articolo 21 comma 2 della L.U.R.) sono previste in misura pari al 2O% della superficie territoriale per le aree di nuovo impianto (di tipo D e Cp) ed in misura pari al 1O% per le aree di tipo Bp.

9          Nel primo caso (2O%) le aree a servizio saranno destinate a parcheggi, verde, impianti sportivi, mense; nel secondo caso (1O%) esse saranno destinate a parcheggio e verde.

10        I parcheggi possono essere ricavati a più piani sopra e sotto il suolo. Dovranno essere privilegiati i parcheggi in sottosuolo, compatibilmente con quanto previsto dalle norme sulla tutela dell'ambiente.

11        Inoltre ai fini degli standard, oltre alle aree per le quali è prevista la dismissione a favore del Comune, sono conteggiate anche quelle aree private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico con convenzionamento (articolo 21 L.U.R.).

12        Tali aree (sia dismesse che convenzionate) dovranno essere ricavate al di fuori della recinzione, accorpate e poste in posizione facilmente accessibile dalla viabilità principale di accesso.

13        Le aree per attrezzature di tipo pubblico al servizio degli insediamenti terziari e commerciali (articolo 21 comma 3 della L.U.R.) sono previste in misura pari dell'8O% della superficie lorda di pavimento nelle aree di completamento ed in misura pari al 1OO% della superficie lorda di pavimento per i nuovi insediamenti; tali aree per almeno la metà, dovranno essere destinate a parcheggi che potranno essere in parte ricavati a più piani sopra e sotto il suolo; la rimanente parte di area dovrà essere sistemata a verde con alberi di alto fusto.

Per nuove concessioni inerenti a cambi di destinazione d’uso riferite al terziario e commerciale, compreso i pubblici esercizi e le attrezzature di tipo privato (palestre, centri di estetica, ecc.), con superficie lorda di calpestio superiore a 250 mq dovranno essere riservate aree per parcheggi anche privati di uso pubblico pari a 0,8 mq/mq di superficie lorda di calpestio.

Tali aree potranno anche essere ricavate su aree contigue o adiacenti l'esercizio; in tal caso e per intereventi su aree compromesse non saranno ammesse monetizzazioni, ma esclusivamente, soluzioni localizzative in zone esterne logisticamente compatibili.

Dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni della L.R. 28/99 e della D.C.R. 29.10.99 n.563-13414, nonché delle relative modifiche dell’articolo 21 della L.U.R.

 

14               Si precisa che ove nelle aree di intervento siano indicate le parole cessioni o dismissioni di aree per servizi queste sono da intendersi sempre come dismissione gratuita mediante atto pubblico trascritto a favore del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Passaggio dai parametri di volume o superficie agli abitanti o ai posti di lavoro.

 

1        Il passaggio della densità edilizia residenziale agli abitanti, di norma, avverrà assegnando ad ogni abitante un volume edilizio di 110 mc.

 

 

 

 

 


 

 

 

Art. 9

Norme per la edificabilità , condizioni necessarie

 

1                   Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e cioè di strade, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica o dell'illuminazione pubblica.

2                   Se alcune delle precedenti opere non sono esistenti è necessario che di esse ne sia prevista la realizzazione da parte dell'Amministrazione o da parte dei privati.

3                   Nel successivo articolo 28 sono indicate, per ogni categoria di area di piano, i vari tipi di intervento ammessi, e se gli stessi possono essere approvati con singola concessione o con piani esecutivi.

4                   L'area di riferimento su cui calcolare l'edificabilità non dovrà provenire da un frazionamento effettuato dopo la data di adozione del progetto preliminare di P.R.G. del 24.11.1995; in caso di frazionamenti successivi a tale data dovrà essere verificata la costruibilità su tutta la superficie prima del frazionamento stesso.

5                   Per le aree agricole di pianura e le aree collinari, dove sono ammessi interventi di recupero del patrimonio esistente o di completamento, nel caso non sia prevista, a livello Comunale la realizzazione di una o più reti di cui al primo comma, i detti interventi dovranno adeguarsi alle prescrizioni specifiche della USSL competente.

6                   Tutti gli interventi previsti dalle presenti norme e relativi ad edifici esistenti, saranno ammessi solo qualora gli edifici esistenti (con riferimento anche ad elementi accessori o non coevi agli edifici principali) risultino essere legittimi o legittimati.

 

 

 


 

 

 

TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGC

 

 

Art. 10

Attuazione del Piano

 

1                   Il PRGC si attua per mezzo dei Strumenti Urbanistici Esecutivi definiti nei successivi articoli del presente Titolo III, ovvero per mezzo di interventi edilizi diretti ( concessioni singole e autorizzazioni o con quanto previsto dalla legislazione vigente).

2                   In presenza di particolari situazioni di degrado, di pregio ambientale o di complessità urbanistica, l'Amministrazione Comunale potrà assoggettare gli interventi a preventivi strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica estesi alle parti di territorio interessate.

3                   La tabella della relazione illustrativa con la previsione della disaggregazione delle aree a P.E.E.P. si intende allegata all'elaborato C4 ( legenda repertorio dei servizi)."

 

 

 

 

 


 

 

Art. 11

Gli strumenti urbanistici esecutivi

 

1          Sono strumenti urbanistici esecutivi del PRG: quelli previsti dalla L.U.R. art. 32, comma 3°.

2          La predisposizione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo pubblico o privato, sarà obbligatoria nei casi seguenti:

a)                 negli interventi di ristrutturazione urbanistica;

b)                 nelle aree contornate da apposito segno nella cartografia del piano; in tal caso, la proposta di SUE potrà essere presentata anche dai proprietari
rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Il piano esecutivo, qualora il Comune accolga la proposta, dovrà contenere le necessarie soluzioni tecniche volte a garantire l’attuazione anche delle aree perimetrate ma non inserite nella proposta di SUE.

c)                 nei nuovi insediamenti quando, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, sia prevista la realizzazione di una struttura edilizia urbanisticamente complessa, non necessariamente articolata in una pluralità di edifici, e si renda necessario su scala adeguata la predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d)                 qualora la viabilità esistente non possegga i requisiti per dare conveniente accesso alle aree in cui si intende edificare; in tal caso il PEC dovrà estendersi alle aree relative alla strada di accesso o ad altre la cui sistemazione consenta la formazione di un conveniente accesso.

 

 


 

 

 

 

 

Art. 12

Edifici esistenti in contrasto con le Norme previste del PRGC

 

1.      Negli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste o ammesse dalla presente revisione si possono attuare esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e senza variazioni di destinazione d'uso.

2.      Negli edifici esistenti in aree previste a pubblici servizi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e senza variazioni di destinazione d’uso.

 

 

 


 

 

 

TITOLO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE

 

Art. 13

Il territorio e la tutela dagli inquinamenti 

 

a)               Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore

1          Le attività di qualunque tipo, che presentino emissioni aeriformi in atmosfera, derivanti da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni in vigore.

2          Il progetto per la depurazione delle emissioni aeriformi dovrà essere presentato insieme alla domanda di concessione.

3          Le attività che presentano cicli rumorosi, insediate in ambiti urbani, dovranno contenere le immissioni nei limiti del DPCM del 1° marzo 1991.

b)         Protezione del territorio, da scarichi liquidi

1          In tutto il territorio, la disciplina degli scarichi liquidi è regolata da:

-           leggi Nazionali e Regionali vigenti;

-           L.R. N° 13 del 26.3.1990, relativa alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, con il rispetto della Circolare 2/ECO del 22/1/1990, contenente i criteri interpretativi e di prima applicazione della stessa L.R.;

-           dal vigente regolamento Comunale edilizio e di igiene.

2          Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti residenziali, pubblici e privati o complessi produttivi, che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica o sul suolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico , previo specifico progetto idraulico del manufatto e relazione geoidrologica di salvaguardia e tutela degli acquiferi zonali; saranno comunque vietati gli scarichi in pozzi perdenti nel sottosuolo.

3          Sono tenuti alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo.

c)         Tutela delle captazioni idriche (pozzi, sorgenti e acque sotterranee).

1          Per le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile, si applicano le norme contenute nel D.P.R. 24.5.1988 n° 236, " Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16/4/1987 n° 183, in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili ".

2          Le fasce di rispetto, dei pozzi sono:

-           zona di tutela assoluta (raggio m 10); in tale zona sono ammesse esclusivamente opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche.

-           zona di rispetto ristretta (raggio m 200); in tale zona sono vietate tutte le attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del DPR 236/88.

3          In particolare nelle zone di rispetto ristretta sono vietati:

a)         dispersioni, ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b)         accumulo di concimi organici;

c)         dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d)         aree cimiteriali;

e)         spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f)          apertura di cave e pozzi;

g)         discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h)         stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i)          centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l)          impianti di trattamento di rifiuti;

m)       pascolo e stazzo di bestiame.

4          Nelle zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano, le misure per il loro allontanamento.

5          Nell'impossibilità di allontanare le fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto ristretta, si dovrà inoltre:

-           adottare gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistente;

-           procedere all'allacciamento di tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria.

6          Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del servizio di igiene e sanità pubblica della USSL competente.

7          Entro la perimetrazione Comunale valgono i criteri sanciti dalla legge 5/1/1994 N° 36, " Disposizioni in materia di risorse idriche ", che considera pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.

8          Le nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo la L. R. 12/4/1994 N° 4 " Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee "; le acque delle falde in pressione sono riservate all'uso potabile.

9          Si considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili generalmente al di sotto dei 40 m circa di profondità dal piano di campagna.

10        La ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione.

11        L'utilizzazione delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della L.U.R..

12        Possono essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano di campagna e comprese entro i 40 m circa di profondità.

13        La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee per usi diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi dell'articolo 56 della L.U.R..

14                Nei serbatoi interrati, presenti sul territorio, sono previste fasce di rispetto di m 10 all'interno delle quali valgono i divieti di cui al rispetto dei m 10 di tutela assoluta, previsti per i pozzi dell'acquedotto.

15                La perforazione dei pozzi è disciplinata dalla L.R. n° 22 del 30.4.96.

 

 

 


 

 

 

 

Art. 14

Prescrizioni operative per gli interventi previsti dal P.R.G. nelle varie parti del territorio nei settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità d'uso (circolare P.R.G. N° 7/LAP 8/5/96)

 

Per l'applicazione delle norme del presente articolo vengono richiamati come parti integranti gli elaborati di indagine geomorfologica (Dott. Enrico Franceri), con particolare riguardo all'elaborato " Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica " ( tavole B1) così come modificate in sede di approvazione del P.R.G.C.

A)                 In merito alla delimitazione delle fasce fluviali del Fiume Po e dei torrenti Sangone, Chisola e Banna, indipendentemente dalle indicazioni grafiche delle tavole di piano, si intendono vigenti le perimetrazioni delle fasce nonché le norme di salvaguardia contenute nel progetto PAI, adottato dall’autorità di Bacino con deliberazione n.1/99 del 11.05.1999. I territori delimitati dalle fasce A e B sono soggetti agli speciali vincoli di cui alla deliberazione n.1 del 05.02.1996 dell’Autorità di Bacino del Po "Atti del Comitato Istituzionale" e legge 183/89 articolo 17 comma 6 ter "Attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 09.12.1995", per cui:

·         le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei Comuni, ai sensi della legge 865/71, sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica, nella compatibilità con gli usi agricoli, a verde attrezzato o di tutela ambientale, così come definiti dal P.R.G.C.;

·         la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possono limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Autorità idraulica che ne verifica la compatibilità;

·         la realizzazione di interventi ed opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o di altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, è possibile a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce. All’interno del centro edificato si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 39 delle N. di A. del Progetto di PAI.

Nei territori della fascia A sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G.C. limitatamente a:

·         opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie e volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio.

Nei territori della fascia B sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G.C. limitatamente a:

·         opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o di volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

·         interventi di ristrutturazione edilizia, interessanti gli edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazioni degli edifici con aumento di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione di questi ultimi;

·         interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

A livello di Pianificazione Comunale, nelle porzioni di territorio ricadenti in fascia C e classificati in 2ª classe nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, valgono le seguenti specifiche indicazioni tecniche di ordine generale:

·         tipologia di edifici su pilotis o modesto innalzamento sul piano campagna e comunque non di impedimento ed ostacolo al deflusso della piena di riferimento, da documentare con apposita perizia idraulica (si stimi l’eventuale interferenza idraulica e le proposte di mitigazione che la nuova edificazione ha sul contesto urbano esistente),

·         favorire ampliamenti che prevedano preferibilmente innalzamenti degli edifici.

B)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 1 (come individuate nell'elaborato di sintesi) sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.R.G., nel rispetto del D.M. 11/3/88 (per le nuove costruzioni).

C)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 2 (come individuate nella carta di sintesi), dove gli elementi di pericolosità derivano da allagamenti a bassa energia e da prolungato ristagno delle acque meteoriche, gli interventi quali ampliamenti e nuove costruzioni, saranno ammessi con le seguenti prescrizioni:

1)         l'edificabilità di nuovo impianto o completamento dovrà essere subordinata ad una preliminare definizione della quota di imposta dei fabbricati, variabile indicativamente da + 0,50 a + 1,00 riferita alla quota topografica media dell'area di intervento. La quota d'imposta dovrà essere verificata attraverso un'attenta indagine idrogeologica e da uno studio idraulico della zona di intervento, che dovranno corredare gli elaborati di progetto.

2)         Qualora vengano previsti locali seminterrati o interrati dovranno essere adottate tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva per evitare l'allagamento degli tessi, (dossi per le rampe d'accesso, portoni a barriera stagna, vasca di raccolta con impianto sollevamento acque automatico e di emergenza). Nelle porzioni di territorio in classe 2, dove gli elementi di pericolosità derivano da problemi di carattere geostatico o di versante si rimanda ai disposti D.M. 11/3/88 e al successivo art. 17 delle presenti N.T.A.

3)         Tenuto conto della presenza di depositi recenti con scadenti caratteristiche geotecniche, che normalmente si rinvengono nello ambito di tale aree, è necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di fondazione e di sostegno siano verificati, sulla base di una specifica indagine geologica e geotecnica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 21/3/1988.

4)         In particolare, dovranno essere predisposti elaborati geotecnici e geologico sulla base dei quali dovrà essere redatto il progetto delle opere.

5)         La relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto; la relazione dovrà essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione delle falde idriche; tale relazione dovrà inoltre indicare scelta e dimensionamento del manufatto sulla base di calcoli geotecnici elaborati in funzione dei parametri acquisiti durante le indagini precedentemente effettuate.

6)         La relazione dovrà essere corredata da elaborati grafici comprendenti carte e sezioni geologiche e dalla documentazione dell'indagine in sito e in laboratorio.

7)         La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica dovranno essere reciprocamente coerenti.

8)         Per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi alle indagini geotecniche, alle opere di fondazione, alle opere di sostegno, alla realizzazione di manufatti di materiali sciolti, alla costruzione di manufatti sotterranei, alla stabilità dei fronti di scavo dovrà essere fatto preciso riferimento a quanto disposto dal D.M. 11.3.88 " Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione", e alla relativa Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 30483 del 24.9.88.

D)                 Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 3a, (carta di sintesi B1):

1)            non sono ammessi nuovi interventi;

2)            per le opere infrastrutturali di interesse pubblico e non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 L.U.R.;

3)            nelle aree agricole sono ammessi gli interventi previsti dalle NTA, purché gli stessi non modifichino l'andamento naturale del terreno e il regolare deflusso delle acque, nei limiti di quanto previsto al punto 6 della Nota esplicativa del dicembre 1999 alla circolare 7/LAP del 1996. Per gli edifici esistenti (al 24.11.95) sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione di tipo A.

4)            per le aree di classe 3a, comprese all'interno del PTO potranno essere realizzati servizi pubblici (parchi fluviali) anche con il ricorso all'art. 47 L.U.R.

E)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 3b (e con elementi di rischio derivanti da fenomeni di esondabilità), come individuato nell'elaborato di sintesi, gli interventi edilizi saranno ammessi con le seguenti prescrizioni nei limiti di quanto previsto al punto 7 della Nota esplicativa del dicembre 1999 alla circolare 7/LAP del 1996:

1)         In tali aree gli interventi di ampliamento e nuove costruzioni dovranno essere subordinati alla realizzazione delle opere previste dagli elaborati B2.1, B2.5, B2.6 ed eventuale studio idrologico zonale di dettaglio. Dovrà essere rispettata la consequenzialità degli interventi stessi secondo fasi previste, da attuare con i Piani Tecnici di Opere Pubbliche di cui all'art. 47 L.U.R.

2)         In assenza degli interventi previsti dagli elaborati di cui al punto precedente, saranno ammessi gli interventi previsti dal P.R.G. limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro conservativo, alla ristrutturazione edilizia. Per ampliamenti, nuove costruzioni e PEC approvati entro il 15/7/97 l'Amministrazione valuterà la possibilità di rilasciare concessioni edilizie a condizione che l'abitabilità o agibilità sia subordinata alla realizzazione delle opere previste.

3)         Per gli interventi di ampliamento, sopraelevazione nuova costruzione, dovrà essere tenuto in conto, inoltre, quanto previsto per le aree di classe 2, lettera C, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

4)         Per gli interventi in classe 3b, interessati da situazioni di dissesto di versante si rimanda a quanto disposto dall'articolo 17 successivo.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15

Disciplina attività estrattive

 

1                      Le richieste di apertura di nuove cave nelle aree di potenzialità estrattiva di inerti, sono regolamentate dalla legge 69 del 22/11/1978 "Coltivazione cave e torbiere" e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge n° 6 del 18/2/1980, dalla Legge n° 9 del 13/3/1981,e della Legge Reg. n° 30 del 12/8/1981; inoltre si richiama la circolare del 9/7/1979, n° 7, note esplicative, del Presidente della Giunta Regionale.

2                      Il Comune, sentita la Commissione Regionale, esprime il proprio parere.

3                      Inoltre si precisa che vengono considerate cave, anche scavi autorizzati per trasformazioni agricole quando i materiali estratti vengano commercializzati.

4                      L'Amministrazione inoltre, per le aree di ex cave, prevede il recupero ambientale da parte dei proprietari dei terreni utilizzati in specie se sussistono situazioni di potenziale dissesto idrogeologico o di inquinamento freatico zonale.

5                      Le estrazioni di inerti comprese entro la perimetrazione del P.T.O. "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po", sono normate dall'articolo 3.10 del Piano d'Area per la fascia fluviale del Po.

 

 

 


 

 

 

Art. 16

Aree e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili

 

1                      Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali, deve essere autorizzato, ai sensi del DPR 915 del 10.9.1982, con l'applicazione della circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale del 15.2.1983 prot. n° 5/ Ecologia.

2                      Le discariche presenti nel territorio comunale devono essere sottoposte al relativo piano di risanamento ambientale approvato dalla Regione Piemonte, mentre su tutto il territorio Comunale vige il divieto di abbandono dei rifiuti.

3                      Nel territorio Comunale di Moncalieri non sono previsti siti per lo smaltimento di rifiuti tossico o nocivi, né siti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in discarica controllata.

4                      Eventuali richieste di autorizzazione, da parte di privati o Enti pubblici, di stoccaggio provvisorio di rifiuti industriali siti entro il territorio Comunale, dovranno essere sottoposti al parere del Comitato Regionale per lo smaltimento rifiuti, come da L.R. n° 18 del 2.5.1986 e al controllo di competenza dell'Assessorato all'Ecologia della Provincia di Torino.

6                      Nel territorio Comunale di Moncalieri, viene applicata la L.R. 13/4/1995 n° 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti".

5                      6         Nella revisione del P.R.G.C., sono previsti ambiti industriali all'interno dei quali sarà insediata un'area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione dei materiali recuperati, provenienti dalla raccolta differenziata.

 

 

 


 

 

 

 

Art. 17

Norme per la tutela del suolo del territorio Collinare o ambiti particolari.

 

In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore collinare del Comune di Moncalieri, è opportuno per una tutela geostatica idrogeologica e paesaggistica del territorio, adottare cautele e limitazioni.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi.

La realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità che definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno.

Sulla base delle caratteristiche geologiche e geologico-tecniche dei terreni, tenuto conto dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o riporto a quanto indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C.

In ogni caso l'altezza dei punti di cui sopra non dovrà superare i 4 o 5 metri.

In particolare, nelle aree interessate da frane recenti o antiche, gli interventi dovranno essere finalizzati alla stabilizzazione dei terreni.

Sarà favorito il recupero boschivo di aree marginali con essenze arboree ed arbustive indigene che, sia sotto il profilo geo-pedologico che climatico, ben si prestino al rapido sviluppo e contribuiscano alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio.

Per tutti gli interventi relativi ad opere pubbliche ricadenti nell'area collinare e pedecollinare, dovranno essere preventivamente attuate le indagini prescritte dal D.M. 11/3/1988 e dalle rispettive leggi di settore.

 

Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti:

A)         Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 1 (come individuate nella carta di sintesi B1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dal P.R.G., nel rispetto del D.M. 11/3/88 (per le nuove costruzioni).

B)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 2, come individuate nell'elaborato di sintesi B1) gli interventi previsti dal P.R.G. saranno ammessi con le seguenti prescrizioni:

1)         la realizzazione di qualunque intervento edilizio, nella zona collinare, sia di nuovo impianto che di completamento, dovrà essere subordinato ad un'attenta indagine geognostica e a verifiche geotecniche, estesa all’area di intervento con il supporto sia di prove in sito che di laboratorio, per una puntuale definizione dei fattori di sicurezza del versante nelle condizioni attuali ed in quelle post-intervento;

2)         le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione adottate e gli interventi di sistemazione del terreno, dovranno essere compatibili con i risultati della indagine geologico geotecnica in conformità a quanto disposto dal D.M. 11/3/88;

3)         sino all’espletamento del programma di indagine e all’ottenimento dello specifico parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e all’approvazione della relativa variante di P.R.G.C. per l’area collinare, nelle aree inserite in classe 2 ricadenti in ambiti di pendenza superiore al 25%, secondo la perimetrazione dell’elaborato B 2.7, e delle tavole da B.1.1. a B.1.8., come modificate in sede di approvazione del P.R.G. sono ammessi i seguenti intereventi:

·         edifici esistenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di recupero dei sottotetti per le zone Cr3 secondo quanto specificato dall’articolo 28.3.3 comma 4;

·         opere pubbliche o aventi finalità pubbliche non altrimenti rilocalizzabili;

·         interventi pubblici e privati di riassetto e presidio idrogeologico;

·         manutenzione della rete viaria e delle infrastrutture secondarie.

C)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 3a, (carta di sintesi della pericolosità B1) vedere punti 1, 2 e 3, del punto D, del precedente articolo 14.

D)        Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 3b, (interessate da processi gravitativi), come individuate nella carte di sintesi B1, tutti gli interventi (salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), sono subordinati alla realizzazione di interventi di riassetto territoriale e idrogeologico previsti nel cronoprogramma che di seguito si riporta:

Meccanismi attuativi generali: nelle aree indicate in classe 3b, l’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove costruzioni che non siano comprese tra quelle consentite, potrà essere avviata solamente quando l’Amministrazione Comunale avrà completato l’iter degli interventi necessari alla minimizzazione o alla messa in sicurezza ed effettuato il loro collaudo di dette aree. Nel caso specifico, buona parte degli interventi sono già stati realizzati oppure in fase di esecuzione o con progetti già finanziati ed in fase di affidamento lavori. Preso atto di questa situazione, sono esplicitate di seguito le procedure di "svincolo di dette aree ricadenti nella classe 3b di pericolosità geomorfologia" a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza o di mitigazione:

a)         ambito collinare:

a1)       nei settori collinari con pendenza superiore al 25% e ricadenti in classe 2 della Carta di Sintesi, di cui alle tavole da B 1.1 a B 1.4, come modificate in sede di approvazione del presente PRG, viene temporaneamente sospesa l’edificabilità, che viene subordinata all’approntamento e all’attuazione di un mirato programma complessivo di indagini geologiche e geognostiche di dettaglio.

Attuazione del programma: previsto a partire dal settembre 1999 e della durata stimata di mesi 12.

A seguito di tali indagini dovrà essere predisposta la cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, modificata sulla scorta dei dati delle indagini di dettaglio e redatta ai sensi della circolare 7/LAP e della relativa Nota Tecnica Esplicativa, con stralcio delle aree di classe 2 da riclassificare in classe 3. Essa verrà sottoposta ad uno specifico parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, allo scopo di adottare una variante allo strumento urbanistico per l’area collinare, per l’attuazione delle specifiche prescrizioni di ordine geologico ed urbanistico.

Nel corso degli approfondimenti geologici è opportuna la definizione di quegli ambiti territoriali ricadenti nella classe 3b nei quali, date le caratteristiche di pericolosità, non potranno comunque essere attuati nuovi interventi anche a seguito della realizzazione degli intereventi di riassetto a carattere territoriale.

Indipendentemente dai risultati ottenuti dagli studi di approfondimento, si ritiene comunque problematica e da evitare l’edificazione in settori collinari caratterizzati da pendenze superiori a 35"

a2)       predisposizione delle modalità di adeguamento dei manufatti di attraversamento viario dei rii collinari. Le nuove concessioni saranno soggette a specifici oneri indotti per l’adeguamento degli attraversamenti viari sottodimensionati.

b)         area di pianura:

Progetti di interesse generale del territorio:

·         settore di pianura rio Palera, rio Botero ed installazione impianto idrovoro località Borgo Mercato. Lavori di sistemazione idrogeologica del. G.C. n.552/97 affidamento progetto ing. Pietro Cavallero 1° lotto. Approvazione preliminare del. G.C. n.79/98.

·         progetto di arginatura in sponda destra dei rii Sauglio e Tepice in località Bauducchi. Dichiarazione di pubblica utilità ex articolo 1 legge 1/78. Affidamento incarico ing.ri ANSELMO, MARTINA, GERVASIO, VISCONTI. Delibera G.C. n.194/98 con approvazione esecutiva. Delibera G.C. n.294/98 approvazione aggiudicazione lavori di arginatura in sponda destra dei rii Sauglio e Tepide alla ditta BORIO G.;

·         progetto esecutivo sistemazione idraulica del rio S. Bartolomeo alla confluenza con il rio Cenasco all’attraversamento ferroviario. Delibera G.C. n.555/97 progettisti LAZZARI, PERRONE, RUBERTO, TROISI. Delibera G.C. n.329/98 approvazione affidamento alla SICOAP (di ambito collinare ma con riflessi significativi sull’assetto idraulico della pianura);

·         progetto di sistemazione idrogeologica del torrente Banna. Opere già finanziate e da eseguire: lungo i rii Sauglio e Tepice realizzazione di argini continui quali opere di difesa corrispondenti alle fasce di progetto B e C del torrente Banna sino all’innesto con le fasce di progetto B e C del fiume Po.

In considerazione dello stato di fatto e di quello in itinere delle opere citate (vedi tavola di riferimento) e al fine di ottimizzare i tempi per la disponibilità delle aree edificate ricadenti in 3b nei settori di Borgo Mercato, so ritiene possibile avviare contemporaneamente l’edificabilità, vincolando tuttavia l’agibilità alla conclusione degli interventi finanziati o in fase di appalto o in via di esecuzione. I nuovi interventi nella Borgata Bauducchi potranno essere realizzati solo a seguito del completamento e del collaudo dell’argine previsto lungo il Rio Valle Sauglio – Tepice e dell’adeguamento della sezione di deflusso del rio stesso al di sotto della S.S.393. Per ulteriori specificazioni in merito alle indagini da eseguire in caso di redazione dei SUE si rimanda all’art.28.3.2 delle presenti N.T.A.

Nell’area Vadò, già oggetto di variante al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n.41-11201 del 2 agosto 1996, il rilascio dei certificati di agibilità dei nuovi fabbricati è subordinato all’avvenuta realizzazione delle opere di assetto idraulico previste dagli interventi finanziati con il Polo Integrato di Sviluppo (PIS).

Nel solo ambito di pianura, a Sudest di Borgata Bauducchi, la riduzione della fascia di rispetto del Rio Sauglio da 100 m. alla distanza di 50m. da entrambe le sponde è subordinata alla realizzazione dell’argine di progetto (fasce B e C) sino all’innesto con il Rio Tepice e tangenziale autostradale To – Pc.

La riduzione della fascia di rispetto del Rio Rigolfo da 100 m. a 50 m. da entrambe le sponde è subordinata al prolungamento dello scolmatore Rigolfo sino al Rio Sauglio.

Inoltre, per le aree con edifici esistenti interessate da attraversamento di rii o fossati coperti o obliterati o nelle quali si rendano necessarie opere di consolidamento o stabilizzazione, l'Amministrazione potrà fare effettuare dai privati le opere necessarie con apposite Ordinanze.

Nelle porzioni del territorio individuate nell’ allegato A ( parte integrante delle presenti norme) denominato "perimetrazione delle aree interessate da presenza d’acqua nell’evento alluvionale 15-16 ottobre 2000", ai fini della tutela idrogeologica, e della riqualificazione delle aree urbane degradate per incentivare la sostituzione edilizia dei fabbricati oggetto di danni durante il fenomeno alluvionale con tipologie costruttive che minimizzano gli effetti dovuti alla presenza d’acqua, la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle singole schede di zona è subordinata al rispetto delle prescrizioni e limitazioni descritte ai punti seguenti:

1)      Nelle aree interessate dalla presenza d’acqua maggiore di 30 cm come evidenziate ai punti 1 e 2 dell’allegato A, al fine di proseguire il processo di riqualificazione urbana in atto delle aree già edificate e storicamente antropizzate:

·         è fatto divieto di realizzare piani interrati a qualunque uso destinati;

·         le nuove costruzioni residenziali dovranno essere realizzate su pilotis con altezza minima di 2,40 mt.;

·         le destinazioni d’uso non residenziale potranno essere realizzate ad una quota del piano terreno compatibile con il livello di piena duecentennale, secondo le indicazioni fornite dal PAI e comunque tale quota non potrà essere superiore a mt.1 rispetto al piano di campagna;

·         nei lotti a destinazione non residenziale in cui il livello della piena di riferimento risulta superiore a mt. 1,00, come risultante dai dati del censimento delle altezze d’acqua effettuate dall’Amministrazione Comunale nel mese di ottobre 2000, è sospesa ogni nuova edificazione fino alla messa in sicurezza delle aree mediante realizzazione di opere di difesa idraulica;

·         nelle aree fondiarie delle nuove costruzioni al piano terreno sarà consentita la sola realizzazione di parcheggi pubblici e privati coperti, anche chiusi da pareti, per fronti non superiori a 18 mt. per i quali si applicano le disposizioni del comma 3 dell’art. 24.

·         per le nuove costruzioni residenziali all’interno delle zone normative Br1 e Br2 sarà consentito realizzare l’altezza massima prevista dalle schede normative anche in assenza di S.U.E.

2)      Nelle aree interessate da presenza d’acqua inferiore a 30 cm come evidenziate ai punti 3, 4 e 5 dell’Allegato A:

·         è fatto divieto di realizzare piani interrati a qualunque uso destinati;

·         le nuove costruzioni residenziali e non potranno essere realizzate ad una quota di imposta del piano terreno compatibile con il livello di piena duecentennale secondo le indicazioni fornite dal PAI; tale quota non potrà comunque essere superiore a mt. 1 rispetto al piano di campagna;

·         nelle nuove costruzioni ad uso residenziale e non, sarà consentito realizzare parcheggi pubblici e privati fuori terra anche chiusi da pareti, applicando la deroga disposta dal comma 3 dell’art. 24;- la costruzione di autorimesse pubbliche e private da realizzare nelle aree BP e CP potrà essere consentita oltre il limite di copertura fondiaria stabilito nelle schede normative relative alle medesime aree, fino ad un rapporto massimo di copertura pari a 0,60 mq/mq, fermo restando che gli edifici non destinati ad autorimesse dovranno rispettare il limite di copertura fondiario stabilito dalle medesime schede normative.

3)      Nelle aree interessate dall’esondazione del canale derivatore della centrale AEM come individuate al punto 6 dell’Allegato A, per l’attuazione degli interventi nelle singole aree normative si confermano le prescrizioni di carattere idrogeologico già previste dalle presenti norme, anche in considerazione delle opere di ripristino e messa in sicurezza del sistema canale derivatore e opera di presa già attuate dall’Azienda Energetica Metropolitana.

3 bis)  Per le aree fronteggianti C.so Savona e per l’aree fronteggianti C.so Savona e per le aree di B.go Vittoria interessate dall’esondazione come individuate nell’allegato A, le presenti prescrizioni e limitazioni, dal punto 1 al punto 12, si applicano fino alla messa in sicurezza delle relative aree mediante il completo e normale funzionamento delle idrovore già installate lungo il PO e la costruzione di argini di difesa dei sottopassi ferroviarie; è comunque fatto divieto di realizzare nuovi piani interrati.

4)      Negli edifici esistenti, compresi nelle aree di cui ai punti 1,2, 3, 4, e 5 dell’Allegato A, ai piani interrati e seminterrati non saranno consentiti cambi di destinazione d’uso se non a favore della formazione di spazi destinati a pertinenza dell’edificio principale; inoltre nel caso in cui le attività esistenti nei piani interrati e seminterrati si rilocalizzino in altri siti o cessino l’esercizio, i locali dovranno essere destinati esclusivamente a pertinenze delle destinazioni del fabbricato principale.

5)      Per le nuove costruzioni a qualunque uso destinate da realizzare nelle aree di cui ai punti 1,2, 3, 4, e 5 dell’Allegato A, le fondazioni dovranno essere di tipo continuo o indirette di tipo profondo; la richiesta di concessione edilizia dovrà essere corredata di relazione geotecnica con indicazione del tipo di fondazione idonea per ridurre gli effetti che la presenza d’acqua in occasione di eventi alluvionali comporta alla stabilità complessiva delle opere in progetto.

7)      L’Amministrazione comunale in conformità a quanto disposto dall’art. 18, comma 7 della Deliberazione 11 maggio 1999 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, di adozione del progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico, provvederà ad inserire nei certificati di destinazione urbanistica, la classificazione delle aree come individuate nell’allegato A " perimetrazione delle aree interessate dalla presenza di acqua a seguito dell’evento alluvionale 15-16 ottobre" e il testo dell’art. 17 delle presenti norme evidenziando le limitazioni e prescrizioni a cui sono soggette le medesime aree ai fini della trasformazione edilizia.

8)      Il rilascio delle concessioni edilizie per interventi di nuovo impianto, completamento, ampliamento e ristrutturazione edilizia estesa all’intero fabbricato è subordinato alla presentazione di progettto degli impianti ai sensi della Legge 46/90, nel quale dovranno essere adottati accorgimenti necessari affinchè gli stessi impianti siano protetti e posizionati in modo adeguato alla presenza d’ acqua in caso di eventi alluvionali; particolare attenzione dovrà essere posta alle centrali termiche, centrali elettriche e agli impianti meccanici di sollevamento per i quali dovrà essere garantito il funzionamento anche in presenza d’acqua.

9)      Per le aree di trasformazione Tcr1A, poste in prossimità della sponda destra del torrente Sangone, l’approvazione del S.U.E. è subordinata alla realizzazione degli interventi di difesa idraulica che  saranno attuati a segutito dei risultati delle indagini in corso coordinate dalla Provincia di Torino, e dalla conferenza permanente istituita dalla Regione Piemonte; tale vincolo ha efficacia temporale per anni 5.

10)   Per i lotti compresi nelle aree di trasformazione Crs3, di strada del Cervo, e BPR2 di strada Mongina, per le parti aventi altezza dell’acqua superiore a 30cm come individuate nell’allegato A, l’approvazione del S.U.E. è subordinata al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 ter della L.R. n° 38/78 secondo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota del 29/11/2000 prot. 1208/LAP inviata ai Comuni interessati dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000.

11)   Per tutti i lotti liberi all’interno di tutte le aree normative del PRGC ricadenti nelle aree con presenza d’acqua superiore a 30 cm ( punti 1 e 2 allegato A) l’approvazione dei S.U.E. ove richiesti e il rilascio di singole concessioni edilizie è subordinata al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 ter della L.R. n° 38/78 secondo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota del 29/11/2000 prot. 1208/LAP inviata ai Comuni interessati dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000.

12)   Si intendono lotti liberi, ai fini dell’applicazione di quanto disposto al precedente punto 11, i lotti inedificati risultanti da frazionamenti o accorpamenti registrati al Nuovo Catasto Terreni in data antecedente l’adozione della presente variante; si intendono lotti liberi anche terreni sui quali insistono tettoie aperte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18

Vincoli idrogeologici e fasce di rispetto rii

 

A) Aree sottoposte al vincolo idrogeologico

1          Le aree sottoposte al vincolo idrogeologico (R.D. 1923 n° 3267) sono soggette alla normativa contenuta nella legge Reg. n° 45 del 9/8/1989: " Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici".

2          Il Comune dovrà richiedere, su interventi previsti in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, la documentazione prevista dall'art. 7 della stessa Legge Regionale n° 45 del 9/8/1989.

3          Per ogni iniziativa pubblica o privata di tagli boschivi, di apertura di strade, di formazione di nuove aree residenziali ecc. dovrà essere richiesto parere del Servizio Geologico Regionale e la conseguente autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

4          Nel caso di interventi di modesta rilevanza, comportanti trasformazioni o modificazioni di uso del suolo su superfici non superiori a duecentocinquanta metri quadrati e richiedenti un volume complessivo di scavi non superiore a cento metri cubi, il richiedente la concessione può allegare alla domanda una perizia asseverata, rilasciata da un professionista esperto nei problemi di assetto idrogeologico e stabilità dei versanti.

5          Essa può essere sostitutiva secondo una valutazione discrezionale dell'Ente autorizzante, della relazione tecnica di cui al comma 1 della citata Legge R. N° 45 del 9.8.1989.

B)        Fasce di rispetto e norme di salvaguardia ai rii ed impluvi collinari

1        Le fasce di rispetto ai rii collinari, nelle tavole di revisione del P.R.G.C., sono definite in 25 m eccetto il Rio Sauglio e rio Rigolfo dove la fascia è estesa a 100 m .

2        A tutti i corsi d'acqua collinari, stagionali o perenni, siano essi di proprietà pubblica o privata, devono essere applicate le seguenti disposizioni:

a)         deve essere osservata ovunque una fascia di rispetto di almeno 25 m dall'asse di tutti i rii, ivi compresi quelli minori e le aste di zona di testata; tale prescrizione vale anche per opere accessorie quali garage, piazzali e similari;

b)         in nessun caso deve essere consentita la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;

c)         le opere di attraversamento stradale sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada, in modo alcuno, a ridurre la larghezza dell'alveo " a rive piene " misurata a monte dell'opera (vedi figura allegata ), questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena; tali verifiche dovranno comunque raddoppiare i valori delle portate liquide, al fine di considerare l'eventuale trasporto solido; la larghezza dell'opera non dovrà essere superiore a quanto strettamente necessario al passaggio dell'opera viaria; dovranno quindi essere evitate le tipologie costruttive costituite da un manufatto tubolare metallico o cementizio di varia sezione inglobato in un rilevato in terra con o senza parti di cemento armato;

d)         in nessun caso deve essere permessa l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari.

3        Le norme citate al comma 2, punti a,b,c,d, sono estese per una fascia di 100 m dall'asse del Rio Sauglio e rio Rigolfo.

Su tutto il territorio collinare è fatto comunque divieto di intubare o modificare il regime idrologico dei rii collinari e in particolare:

-         restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; -

-         modificare l'assetto del letto mediante discariche;

-         alterare la direzione di deflusso delle acque;

-         deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei rii, eccetto quanto previsto nell'allegato B2/4;

4        Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto dei rii collinari vale quanto previsto in modo specifico nell'art. 34 delle presenti norme.

5        Gli interventi urbanistici privati di qualsiasi natura che ricadono entro il bacino idrografico cui compete l’attraversamento della rete viaria, sia pubblica che privata, sono subordinati alla redazione di P.T.E. (art.47 della LUR), di adeguamento della sezione idraulica degli attraversamenti sottodimensionati rispetto alla piena di riferimento, così come censiti dall’allegato B 2.1H. L’esecuzione degli interventi previsti dal P.T.E. saranno finanziati con le entrate derivanti dagli oneri di concessione edilizie relative agli interventi previsti dal piano e da attuarsi nelle aree collinari.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

Tutela geologica e geotecnica del suolo e sottosuolo a seguito di progettazioni di opere pubbliche o private da autorizzarsi o licenziare nel comune di Moncalieri

 

Le prescrizioni sottoelencate sono valide per l’intero territorio comunale e sono di ordine generale:

1        I corsi d’acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, subire restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso. Parimenti non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata;

2        Gli attraversamenti stradali dei corsi d’acqua dovranno essere realizzati mediante ponti, con sezione di deflusso che non vada a ridurre la larghezza dell’alveo libero a monte;

3        Garantire la pulizia e le manutenzioni degli alvei dei corsi d’acqua, pubblici e privati, limitrofi agli insediamenti previsti, verificando le loro sezioni di deflusso ed eventualmente adeguando quelle palesemente insufficienti;

4        Nei settori acclivi una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Per le acque di pioggia derivate da superfici impermeabili  (tetti, terrazze, cortili e parcheggi), deve essere prevista la raccolta entro vasche di tenuta al fine di provvedere ad una regimazione e contenimento del deflusso idrico;

5        Dovranno essere richieste per le progettazioni di opere pubbliche o private all'atto delle concessioni, le indagini geologiche e geotecniche come previsto dal D.M. Lavori Pubblici 11/3/1988 " Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione " e dalla circolazione esplicativa del citato D.M. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n° 30483 del 24.9.1988 e dalla circolare Regionale del Presidente della Giunta Regionale n° 11/PRE del 18.5.1990.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

 

Art. 2O

Parametri urbanistici

 

1                 Superficie territoriale - St

Si intende come superficie territoriale la somma di tutte le aree occorrenti per la realizzazione di uno strumento urbanistico esecutivo di cui all'art. 11. Sono escluse quelle aree pubbliche già occupate da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2 -        Superficie fondiaria - S f

Si intende come superficie fondiaria l'area o il complesso di aree destinate alla realizzazione degli edifici ed agli spazi di loro stretta pertinenza; si ottiene detraendo dalla superficie Territoriale ( St) la superficie di quelle aree che lo Strumento esecutivo o il P.R.G.C. destinano ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3 -        Densità territoriale - D t

Si intende come densità territoriale di popolazione, il rapporto, espresso in abitanti per ettaro ( ab/ha), fra il numero di abitanti insediati o insediabili in un'area di piano e la superficie territoriale di questa.

4 -        Indice di edificabilità territoriale - I t

Si intende come indice di edificabilità territoriale il rapporto, espresso in metri cubi, o metri quadrati, per metro quadrato ( mc/mq, mq/mq), fra il volume, o la superficie lorda di solaio sviluppata, costruibile e la superficie territoriale.

5 -        Indice di copertura territoriale- I c t

Si intende come indice di copertura territoriale il rapporto, espresso in metri quadrati per metro quadrato ( mq/mq), tra superficie coperta dall'edificio, o complesso di edifici considerati e la superficie territoriale di competenza.

  6 -      Indice di edificabilità fondiaria - I f

Si intende come indice di edificabilità fondiaria il rapporto, espresso in metri cubi o metri quadri, per metro quadrato ( mc/mq , mq/mq) fra il volume, o la superficie lorda di solaio sviluppata,, costruibile e la superficie fondiaria .

7 -        Indice di copertura fondiaria - I c f

Si intende come indice di copertura fondiario il rapporto tra la superficie coperta dall'edificio o dal complesso di edifici considerati e la superficie fondiaria di competenza.

  

NB - Nella stesura degli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere verificati sia l'indice di edificabilità territoriale che quello fondiario; può pertanto avvenire, in alcuni casi, che la costruibilità territoriale oppure la costruibilità fondiaria non possano essere realizzate per intiero.

 

 

 

 

 

 

 

Art.21

Parametri edilizi

 

1 - Superficie lorda di pavimento - S L P

Si intende come superficie lorda di pavimento degli edifici la sommatoria delle superfici utili di pavimento di tutti i locali chiusi costituenti l'edificio entro e fuori terra, a qualunque uso destinati ( compresi scale, androni e corridoi comuni) e delle superfici occupate dalle murature che delimitano e suddividono detti locali con esclusione delle cantine e sottotetti non abitabili pertinenti alla residenza e delle superfici destinate a parcheggi e autorimesse. I garage emergenti per più di 1,20 m. costituiscono volume e fanno superficie coperta.

2 - Superficie coperta - S c

Si intende come superficie coperta degli edifici la proiezione orizzontale sul terreno di tutte le parti chiuse, dei porticati aperti e delle logge e degli aggetti superiore a m 1,50

3 - Volume edificabile - V

3-1-     Si intende come volume edificabile, quello dei solidi edificati a qualunque uso destinati emergenti dalla superficie fondiaria di competenza, misurato a partire dal terreno a sistemazione avvenuta fino all'infradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile o del cornicione qualora questi risulti di altezza superiore.

3-2-     Il volume edificabile viene calcolato moltiplicando la superficie territoriale o fondiaria del lotto per l'indice di edificabilità territoriale o fondiaria; il lotto dovrà derivare da un frazionamento eseguito in data precedente alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.( 24.11.95)

3-3-     I riporti di terra ammissibili ( che dovranno risultare esattamente dal progetto e con questo essere approvati) non potranno superare lo spessore di 1 m rispetto al piano di marciapiede di accesso od al piano di campagna preesistente; tali riporti dovranno raccordarsi dolcemente al piano di campagna all'interno del lotto di intervento. 

3-4-     Non saranno inclusi nel calcolo dei volumi e della superficie lorda di pavimento i porticati aperti e le logge anche se chiuse da murature da tre lati.

3-5-     Saranno pure inclusi nel calcolo dei volumi le parti di sottotetto abitabile, dove l'altezza media dei locali non potrà essere .000inferiore a m 2,7O per i locali di abitazione e m 2,4O per i locali di disimpegno e servizio.

3-6-     Nei sottotetti di tipo abitabile potranno essere aperti abbaini, finestre rase, terrazzini.

3-7-     Non sarà computata la volumetria di quei sottotetti non abitabili nei quali saranno ricavati esclusivamente locali da destinare a sgombro, stenditoio, lavanderia, impianti tecnologici ed eventuali soffitte condominiali. Per tali sottotetti dovrà essere presentato atto di vincolo unilaterale di non abitabilità - Non saranno ammessi solai intermedi compresi nelle falde del tetto.

3-8-      Nelle falde coprenti sottotetti non abitabili saranno ammessi solamente lucernari ricavati a raso di dimensioni massime m O,55 x O,7O, nel numero massimo di uno per locale o, se nello stesso locale, con interasse non inferiore a 5 m. Nel caso di fronti o parti di essi realizzati a timpano, negli stessi non saranno ammesse aperture di finestre per i sottotetti non abitabili ma solo finestre tonde o" occhioni.".

3-8-1     Non saranno ammessi per i tetti pendenze superiori al 50% e sporgenze di cornicioni maggiori di 1,50 dal filo di costruzione.

3-9-     I garage interrati, emergenti dal terreno per un'altezza massima di m 1,2O ( misurata al filo della sistemazione finita della copertura) non saranno calcolati nella volumetria ammessa, così come non sarà calcolato il volume derivante dalla rampa di accesso ai garage; le coperture dei garage interrati dovranno essere sistemate a verde, con una copertura di terra vegetale dello spessore di almeno m 0,50.

3-10     Verrà invece calcolato il volume dei locali il cui accesso avvenga da cortili ribassati; per tale calcolo l'altezza sarà quella risultante dalla media dell'emergenza dal suolo delle singole facciate, come meglio indicato al successivo punto 4 - 2

3-11     Gli edifici esistenti al momento dell'adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.C. che al piano terreno siano realizzati con pilotis, potranno, per motivi di risparmio energetico e miglioria estetica, creare locali ad esclusivo uso del condominio per sale riunioni o gioco bimbi, chiudendo gli stessi con vetrate anche costruite su muretto di cm 5O dialtezza massima, senza che tali volumi vengano computati nella cubatura. Per essi dovrà essere stipulato atto di vincolo unilaterale che sancisca l'impegno di uso condominiale non abitativo.

3-12     Non sarà computata la volumetria e la superficie lorda di pavimento delle tettoie aperte da un solo lato, le stesse concorrono però nel computo della superficie coperta.

 4 - Altezza degli edifici- H

4-1-     Si intende per altezza massima di un edificio la misura rilevata dal punto più basso del terreno, risultante dopo la sistemazione da farsi nel rispetto del precedente punto 3 - 3 - 1,, all'intradosso dell'ultimo solaio piano oppure all'intradosso del cornicione qualora questo risulti di altezza superiore.; non sarà considerato come punto più basso del terreno quello relativo all'eventuale cortile ribassato;

4-2-     L'altezza media di un edificio è data dal rapporto tra la somma della superficie di tutte le fronti del fabbricato ed il perimetro dell'edificio;le altezze saranno misurate come detto al precedente capoverso.     

4-3-     Sarà possibile realizzare il sottotetto abitabile, oltre il numero di piani consentito, nei soli casi in cui la norma di zona lo preveda, fermo restando la possibilità di realizzare sottotetti abitabili qualora venga rispettato il limite massimo di altezza determinata come al precedente punta 4.1, nonché vengano rispettati gli indici di zona compresa la volumetria massima assentibile; in questo caso concorrerà alla determinazione dell’altezza massima anche l’altezza media del sottotetto calcolata dall’intradosso del solaio piano sottostante fino all’intradosso del solaio di copertura, anche non piano, del sottotetto stesso. Nel caso di sottotetti aventi i requisiti dell’abitabilità’ il limite massimo di altezza previsto nelle schede di zona, che dovra’ comunque sempre essere rispettato con riferimento all’intradosso dell’ultimo solaio piano oppure del cornicione se piu’ alto, si intende incrementato di metri 2,70.

4-4-     Non sono da considerarsi nell'altezza massima fronti o parti di essi realizzati a timpano.

 4-5-      Fermi restando las densità fondiaria e territoriale e il numero di piani abitabili previsti dalle schede di cui al successivo art. 28, le altezze possono essere incrementate di m. 2 in caso di edifici su pilotis solo se espressamente previsti dalle schede di zona.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Art. 22

Distanze dai confini, distanze fra i fabbricati

 

1 -        Per le distanze fra i fabbricati, varranno le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n° 1444, salvo le precisazioni di seguito indicate:

a) Nelle aree di tipo Ar

1)         Per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia la distanza delle costruzioni dai confini di proprietà non può essere ridotta rispetto alle preesistenze, depurate delle superfetazioni; inoltre se esistono aperture, o ne sono previste delle nuove, le stesse potranno essere ammesse, rispettando esclusivamente le norme del Codice Civile; sarà ammesso il completamento dell'edificio in aderenza all'edificio del vicino ove questo sia già costruito in aderenza o a cavalcione del confine.

2)         Per le eventuali trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni le distanze minime non potranno essere inferiori a quelle preesistenti, eliminate le superfettazioni, o comunque a quelle previste dal Codice Civile;

b) Nelle aree di tipo Br

1)         Il distacco tra le pareti finestrate degli edifici dovrà essere almeno uguale all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 1O; questa norma dovrà essere rispettata anche quando è finestrata una sola delle due parti.

2)         Non si intendono come pareti finestrate quelle nelle quali siano praticate esclusivamente aperture di luci così come definite dagli artt. 900 e 901 del codice civile; per tali pareti la distanza da un'altra parete dello stesso tipo potrà essere uguale a 1/2 dell'altezza con un minimo di m 5,OO.

3)         Negli isolati compromessi con allineamenti stradali in atto per gli interventi di completamento o in quei casi ove, per fondate ragioni di ordine architettonico-ambientale, l'Amministrazione ritenga di conservare i caratteri di continuità edilizia, gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine per una profondità di manica non superiore a m 13,OO.

 

4)         Nel caso di edifici preesitenti nel lotto confinante e non costruiti sul confine la distanza tra le pareti finestrate dei fabbricati non potrà essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt 10; per le pareti non finestrate la distanza sarà la metà dell'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m 5,00.

5)         Per gli edifici esistenti, al momento della adozione del progetto preliminare, ove sia indispensabile aprire nuove finestre, saranno ammesse distanze che rispettino il codice civile.

6)         Se sul lotto confinante non esistono edifici preesistenti, si potrà costruire, a distanza dal confine non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di mt 5,OO. per le pareti finestrate e non finestrate.

6bis) La distanza minima dal confine di proprieta’ dovra’ comunque sempre risultare , per le pareti finestrate , pari alla meta’ dell’altezza del fabbricato con un minimo di metri 5 e per le pareti non finestrate non inferiore a metri 5.

7)         Si potrà costruire sul confine previo accordo con il confinante, accordo che dovrà risultare da specifico atto.

8)         Potranno inoltre essere costruiti a confine i bassi fabbricati destinati ad autorimesse private, magazzini o tettoie aperte di altezza massima al colmo di m 4,50 e altezza massima di gronda m 3,00 ed i locali interrati emergenti al massimo m 1,20 misurati dal piano del terreno sistemato al manto di copertura finita; per tali costruzioni non sarà necessario il progetto unitario, nè l'assenso del vicino.

9)         la distanza minima tra bassi fabbricati e pareti finestrate e non all'interno della stessa proprietà, non potrà essere inderiore a 1/4 dell'altezza della parete finestrata con un minimo di m 5.

10)       I locali interrati potranno essere sviluppati lungo i confini di proprietà, fatto salvo quanto previsto sull'utilizzazione della superficie fondiaria., all'art. 24 delle presenti norme.

11)       Nel caso di edifici costruiti sul confine, o a distanza non regolamentare dal confine, saranno ammessi ampliamenti in sopraelevazione, mantenendo lo stesso filo costruttivo, nei soli casi in cui le pareti non siano finestrate e fermo restando il rispetto della distanza minima tra pareti non finestrate.

 

 c) Nelle aree Cr di completamento e o di trasformazione

1)      La distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore 1/2 dell'altezza degli edifici con un minimo di mt 5,OO;

2)      La distanza tra gli edifici non potrà comunque essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt 1O.

3)      Tettoie aperte e bassi fabbricati destinati ad autorimesse potranno essere ammesse esclusivamente se addossate al corpo principale degli edifici esistenti o di nuova costruzione.Per tali fabbricati la distanza dai confini non potrà essere inferiore a m 5.00

d) Nelle aree di tipo Cr di espansione

1)      Lungo i confini dell'area interessata da strumento esecutivo le distanze non dovranno essere inferiori a 1/2 dell'altezza degli edifici con un minimo di mt 5,OO;

2)      All'interno dell'area interessata da strumento esecutivo, gli edifici potranno anche essere costruiti in aderenza ai confini interni, ma le distanze tra pareti finestrate e non, non potranno essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 1O,OO.

 

e) Nelle aree di tipo industriale, terziario e commerciale

1)      La distanza minima ammessa dai confini di proprietà, per le nuove costruzioni o ampliamenti degli edifici esistenti, non potrà essere inferiore a 1/2 dell'altezza con un minimo di mt 6,OO, nel rispetto dell'art. 9 punto 2 e 3 del DM 2/4/68 n° 1444.

2)      Su tali aree si potrà costruire a confine in accordo con i proprietari confinanti o in presenza di un piano esecutivo , fatte salve le distanze dai confini di piano esecutivo che non potranno essere inferiori a 1/2 dell'altezza con un minimo di mt 6,OO.

 f) Nelle aree di tipo E e

1.      Potranno essere costruiti in aderenza al confine solo i bassi fabbricati di servizio all'agricoltura; essi dovranno avere accesso od aperture solo dall'interno della proprietà ed essere adibiti esclusivamente a magazzini e tettoie aperte.

2.      Tali edifici non potranno superare l'altezza massima di m 4,5O ,se con tetto piano e di m 6,OO, misurata nel punto più alto della copertura, se con tetto a falde

3.      Tali norme sono valide anche per le aree adibite alle attività agricole esistenti, sia nelle zone collinari che nelle aree di tipo Ar, in tali zone e aree le coperture dovranno sempre essere a falde coperte da coppi piemontesi.

La distanza minima dai confini di proprietà del lotto sul quale insiste l'azienda e relativa residenza, non potrà essere inferiore a metà dell'altezza con un minimo di m 5.Le altezze degli edifici adibiti ad abitazione rurale non potranno superare i m 7,50 di altezza con un massimo di 2 piani fuori terra.Stessa altezza anche per i fabbricati per attrezzature agricole.

 

 

 

 

 


 

 

Art. 23

Allineamenti, Altezza degli edifici

 

1 -Ai fini della determinazione dei vincoli di cui al presente punto, varranno gli artt. 8 e 9 del D.M. 2/4/1968 n° 1444 salvo le precisazioni di seguito indicate:

a)      Per le aree di tipo Ar, nel caso di demolizioni e ricostruzioni, valgono di massima gli allineamenti in atto, e le altezze non potranno superare quelle preesistenti, eliminate le superfetazioni, o quelle ricorrenti nelle zone adiacenti all'intervento previsto.; in presenza di Strumento Urbanistico Esecutivo sono consentiti altezze e allineamenti diversi da quelli in atto, purchè derivanti da indagine e proposte progettuali unitarie per ambiti urbanisticamente definiti.

b)      Per le aree edificate di tipo Br o in altre aree ove l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di continuità edilizia, gli edifici potranno essere costruiti secondo gli allineamenti in atto. 

c)      Per le aree di tipo Cr di completamento e le aree di trasformazione, Bp e Cp in assenza di strumento urbanistico esecutivo l'arretramento minimo di un nuovo edificio dal filo stradale ( con esclusione della viabilità a fondo cieco) è il seguente:

            - m 5,OO per strade di larghezza inferiore a m 7,OO;

            - m 7,5Oper strade di larghezza compresa tra m 7,OO e m 15,OO

            - m 1O,OO per strade di larghezza superiore a m 15,OO

            Qualora le distanze tra fabbricati, risultassero inferiori all'altezza della facciata finestrata del fabbricato più alto, gli arretramenti minimi saranno maggiorati fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.Nel caso di gruppi di edifici oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo sono consentiti allineamenti, fasce di arretramento stradale e distanze tra i fabbricati diversi dalle dimensioni minime sopra indicate, purchè la distanza tra due fabbricati sia almeno uguale all'altezza del fabbricato più alto; nel caso di fabbricati affacciantesi su strada la distanza dal limite interno dal marciapiede dovrà essere almeno la metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 3,OO , e fatte salve le distanze previste dai confini dell'area oggetto di strumento urbanistico esecutivo.

d)      Nelle aree di tipo Cr di espansione e D la distanza fra gli edifici e il ciglio delle strade principali non potrà essere inferiore a m 1O,OO. Per le aree oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo la definizione delle strade principali verrà indicata dall'Amministrazione in sede di progetto tenendo conto delle caratteristiche delle stesse come definite dal Codice della Strada.

    All'interno degli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno essere predefiniti gli allineamenti dei fabbricati; essi potranno anche coincidere con il limite interno dei marciapiedi pubblici o di uso pubblico, purchè gli stessi abbiano dimensioni tali da assumere le caratteristiche di percorsi pedonali ( larghezza minima di m 2,40). Le distanze minime fra edifici che si fronteggiano saranno definite all'interno dello strumento urbanistico esecutivo, sulla base della conformazione del lotto e del tessuto edilizio esistente al contorno, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/68.

 e) Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva commerciale i volumi tecnici necessari per l'installazione di impianti tecnologici, potranno essere realizzati oltre i limiti di altezza ammessi, anche all'esterno degli edifici, purchè non si configurino come incremento delle superfici destinate all'attività produttiva o commerciale.

 

 

 

 


 

 

Art. 24

Utilizzazione della superficie fondiaria

 

1        Per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, per la quota di competenza sulla superficie fondiaria di pertinenza, dovranno essere riservate:

a) aree destinate alla formazione di parcheggi privati( ai sensi e nella misura di cui all'art. 2 comma.2 della Legge 24.3.89 n° 122) pari a mq 1O ogni 1OO mc di volume fuori terra;per il calcolo dei volumi degli edifici destinati ad attività produttive, terziarie o commerciali, ai soli fini del presente articolo si assumerà, per ogni piano, un'altezza convenzionale di m 5,OO ove l'altezza effettiva superi tale limite;

b) nelle aree destinate agli insediamenti residenziali, superfici destinate alla formazione di spazi verdi nella misura minima del 40% dell'area libera , con dimensione minima trasversale di m 5,00, di tali aree almeno la metà dovrà essere in piena terra con piantamenti di alto fusto;

c) nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, terziari, direzionali e commerciali, superfici destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alto fusto nella misura minima di mq 1O ogni 5O mq di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria.

2        Le aree di cui al punto a) dovranno risultare collegate, in modo diretto e facilmente percorribile, alla rete viabile di accesso, dovendo tali aree consentire la manovra e la sosta temporanea dei veicoli di ogni genere diretti all'edificio di pertinenza; esse potranno essere di dimensioni superiori a quanto previsto al punto 1) e potranno essere sviluppate in più piani, sopra e sotto il suolo.

3        Nelle aree ove per ragioni di rischio idrogeologico non sia possibilericavare parcheggi in sotterraneo, gli stessi nelle misure di cui al punto 1 a) potranno essere realizzate fuori terra. Non saranno conteggiati nella volumetria prevista per la zona, ma concorreranno al calcolo della superficie coperta. Forme e materiali dovranno essere quelli previsti all'art. 30 della descritta NTA ( norma non a tetti piani, ecc.)

 

 

 

 

 

 


 

 TITOLO VI - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

 

 

Art. 25

Tipi di intervento

 

1-Ai sensi dell'art. 13 della L.U.R., nonchè dell'art. 31 della legge 457/78 la presente revisione articola gli interventi previsti per le varie parti del territorio per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali come segue:

1) Manutenzione ordinaria m.o.

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifica alle strutture o all'organismo edilizio.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse le riparazioni e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche dei locali nè aumento delle superfici utili.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta concessione nè autorizzazione, ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi della Legge 1O89/1939 e Legge 1497/1939 o per quelli equiparati come tali dal PRGC.

Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica dei caratteri delle finiture deve essere data comunicazione al Sindaco dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria prima dell'inizio dei lavori.

2) Manutenzione straordinaria m.s.

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali fatiscenti degli edifici, nonchè le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici semprechè non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni alle destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, agricola e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, nè mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purchè non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

3) Restauro conservativo/ Risanamento conservativo Rc./Ric

Costituiscono interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Per tali tipi di intervento si richiama integralmente l'elenco analitico delle opere ammesse dalla circolare Regionale PRG n° 5/SG/RUB del 27 aprile 1984.

3.1.) Restauro conservativo Rc

Gli interventi di restauro conservativo riguardano le architetture che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale come veri e propri beni culturali e valori storico-paesistici

Sono compresi in questo intervento di recupero gli immobili tutelati ai sensi della L. 1O89/1939 o quelli individuati come tali nella presente variante al PRGC.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici e, ove il caso, il ripristino delle parti alterate;

b) il consolidamento statico, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare posizioni e quote, degli elementi strutturali fondamentali, quali murature portanti, solai e volte, scale e coperture: queste ultime attraverso il ripristino del manto originario;

c) l'eliminazione delle superfetazioni recenti e quelle incongrue rispetto all'impianto originario ed ai suoi ampliamenti organici;   

d) l'eventuale utilizzazione delle soffitte e dei sottotetti, compatibilmente con le aperture esistenti.

Tale tipo di intervento può comportare la modifica l'aggregazione e la suddivisione delle unità immobiliari preesistenti e il cambio di destinazione d'uso, purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambito in cui questo si trova.

3.2) Risanamento conservativo Ri.c

Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico funzionale di edifici per i quali si rende necessario il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la eventuale modificazione dell'assetto planimetrico interno, con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.Tale tipo di intervento può comportare la modifica, l'aggregazione la suddivisione delle unità immobiliari preesistenti e il cambiamento di destinazione d'uso., purché compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambito in cui questo si trova.

4) Ristrutturazione edilizia Ris.

Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione.    

Si distinguono due tipi di ristrutturazione edilizia:

4.1.) Ristrutturazione edilizia di tipo A Ris. A

Si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzione di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi.

Sono ammesse modifiche dell'assetto planimetrico nonché la variazione, l'aggregazione e la suddivisione delle unità immobiliari.

E' consentita la realizzazione di soppalchi nei limiti previsti dagli indici di edificabilità. In particolare, nel caso di attività commerciali o industriali gli stessi non potranno comunque superare il 30% della superficie utile interessata.

I volumi tecnici relativi alla installazione di impianti tecnologici dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno dell'involucro dell'edificio.

Per gli edifici industriali, artigianali e agricoli i volumi tecnici relativi ad impianti tecnologici possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purchè non configurino aumento della superficie destinata all'attività produttiva o commerciale.

4.2.) Ristrutturazione edilizia di tipo B Ris B

Si riferisce ad interventi di ristrutturazione che ammettono anche variazioni di superfici ( senza aumenti) e recupero di volumi.

In tale tipo di intervento è ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale.

E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili.

Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni e integrazioni dei tamponamenti esterni.

Sono ammesse modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

5) Ristrutturazione urbanistica R.u.

Si riferisce ad interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati, della rete stradale e del carico urbanistico dell'area territoriale.

La ristrutturazione urbanistica comprende in genere uno o più isolati e viene attuata a mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Se la ristrutturazione prevede l'apertura di nuove strade o la rettifica di strade esistenti, non previste dal PRGC, la ristrutturazione urbanistica sarà attuata con Piano .Particolareggiato. in variante al PRGC.

6) Completamento, ampliamenti, sopraelevazioni C.a.s.

Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla tipologia e alle caratteristiche planivolumetriche dei nuovi edifici, degli ampliamenti o delle sopraelevazioni di edifici esistenti.

7) Demolizioni,Ricostruzioni e sostituzioni D.r.s.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ove assentiti dalle presenti norme nelle varie parti del territorio, riguardano gli edifici fatiscienti e privi di pregio architettonico e ambientale; il nuovo edificio dovrà essere contenuto nei limiti geometrici dell'edificio preesistente e non dovrà contrastare con nuovi allineamenti stradali.

A giudizio dell'Amministrazione, ed in particolari casi legati ad una migliore utilizzazione urbanistica del fondo, potrà essere ammessa la ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella preesistente.

8) Nuovo impianto n.i.

Sono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche specifiche.

 

 

2. La disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali è quella prevista dalla L.U.R. Art. 48 e Art. 56, dall' Art. 2 comma 60 della legge 662 del 23/12/96, e per quanto non specificato dalle leggi vigenti in materia.

 

 

 

 


 

 

TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO

 

 

 

Art. 26

Usi urbani, destinazioni, caratteristiche

 

1 -        Vengono definiti i diversi usi urbani del territorio che, opportunamente combinati insieme, costituiscono le destinazioni d'uso previste per le varie zone, di cui al successivo titolo VIII

Residenza (R)

·         Abitazioni R 1

Gli edifici di abitazione che comprendono, oltre agli alloggi intesi in senso stretto, gli spazi privati di servizio ( cantine, lavanderia, soffitte, ecc.), gli spazi condominiali di servizio( androni, scale, locali comuni, gioco bimbi, lavanderie, ecc.),le autorimesse private ed i parcheggi per i visitatori.

·         Attività ricettive di tipo alberghiero e para-alberghiero R 2

Le attività ricettive comprendono alberghi, pensioni, locande, residences, con riferimento sia alle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.) sia alle parti di servizio ( cucine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) sia a spazi di soggiorno e ritrovo ( ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi, ecc.)

·         Abitazioni collettive: collegi, convitti, conventi R 3

Le abitazioni collettive comprendono: collegi, convitti, case di riposo, case per studenti, case di cura, cliniche private, ecc.: con riferimento sia alle zone notte, sia alle zone di soggiorno, sia ad altri servizi comuni.

Commercio ( C )

Gli esercizi commerciali si distinguono, a secondo della superficie di vendita, in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita.

I centri commerciali sono delle strutture a destinazione specifica nei quali sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Per superfici di vendita di un centro commerciale, si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Le attività commerciali vengono suddivise in categorie d'uso come segue:

·         Esercizi di vicinato (C1.1)

Gli esercizi di vicinato C1.1, sono quelli aventi superficie di vendita non superiore ai 250 mq. e comprendono sia generi alimentari che extralimentari.

Non sono ammessi nell' uso C 1.1 i centri commerciali come sopra definiti.

·         Media struttura di vendita ( C 1.2)

Le medie strutture di vendita C 1.2 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita da 251 mq. a 900 mq. e comprendono sia generi alimentari che extralimentari.

Non sono ammessi nell'uso C1.2 centri commerciali come sopra definiti.

·         Media struttura di vendita ( C 1.3)

Le medie strutture di vendita C 1.3 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita da 900 mq. a 2500 mq. e comprendono sia generi alimentari che extralimentari.

Sono ammessi nell'uso C1.3 centri commerciali .

·         Grandi strutture di vendita ( C 1.4)

Le grandi strutture di vendita C 1.4 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq. e comprendono sia generi alimentari che estralimentari.

Sono ammessi nell'uso C 1.4 centri commerciali .

·         Attività commerciali all'ingrosso C 2

Le attività commerciali all'ingrosso comprendono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extralimentari, con i relativi spazi di servizio e di supporto, ed i relativi uffici, mense ed altri servizi, nonchè spazi destinati a modesti processi di confezionamento e produttivi strettamente complementari, con esclusione di attività commerciali al dettaglio.

·         Centri commerciali naturali C3

I centri commerciali naturali sono così definiti:

- sono costituiti di almeno 8 punti di vendita commerciali, integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e da eventuali attività artigianali già esistenti ed ubicati in area aperta al pubblico che costituiscono un'apposita società, anche consortile.

·                     Esercizi specializzati C4.1

Gli esercizi specializzati C4.1 sono medie strutture di vendita aventi superfici di vendita da 251 mq. a 2500 mq. che trattano generi extralimentari.

Sono ammessi nell’uso C 4.1 centri commerciali.

·         Esercizi specializzati C4.2

Gli esercizi specializzati C4.2 sono medie strutture di vendita aventi superfici di vendita superiore a 2500 mq. che trattano generi extralimentari.

Sono ammessi nell’uso C 4.2 centri commerciali.

Locali pubblici ( L P )

·         Pubblici esercizi LP 1

I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar, sale da gioco e di ritrovo, ( con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago, come locali da ballo e night club ) con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino, ed agli spazi tecnici. Sono ammesse modeste quote di attività ricettive.

·         Esposizioni, mostre, fiere LP 2

Tali usi comprendono esposizioni, mostre, fiere, centri congressi ed usi analoghi, con riferimento sia agli spazi per il pubblico, che agli spazi di servizio e di supporto, che ad uffici, agenzie ed altri usi complementari all'attività fieristica.

·         Cinema, teatri, locali per lo spettacolo LP 3

Tali usi comprendono: cinema, teatri, centri congressuali, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, con riferimento agli spazi destinati al pubblico, agli spazi di servizio e di supporto,ad uffici complementari, agli spazi tecnici.

Terziario ( T )

·         Piccoli uffici e studi professionali. T 1

Per piccoli uffici e studi professionali si intendono le attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, che non prevedono un alto concorso di pubblico.

Pur senza definire specifiche soglie dimensionali sono funzionali ai suddetti usi, organismi edilizi caratterizzati per un alto frazionamento delle singole attività.

Sono compresi in tali usi i locali di servizio e di supporto, gli archivi e i locali per campionari e spazi tecnici.

·         Grandi uffici e direzionalità a forte concorso di pubblico T 2

Per grandi uffici e direzionalità a forte concorso di pubblico si intendono gli uffici di grandi dimensioni, le attività direzionali di carattere pubblico e privato, le attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quando presentino un elevato concorso di pubblico o elevato numero di addetti.

Fanno parte del presente uso gli spazi destinati a servizio, mense; locali accessori, di archivio, ecc.

·         Grandi uffici e direzionalità a basso concorso di pubblico T 3

Per grandi uffici e direzionalità a basso concorso di pubblico si intendono gli usi di cui al precedente articolo, quando meno della metà delle attività insediate siano caratterizzate da un rapporto continuativo con il pubblico.

Fanno parte del presente uso gli spazi destinati a servizio, mense, locali accessori, di archivio, ecc.

·         Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato T 4

I servizi per l'industria comprendono sedi per ricerca, uffici per l'import-export, per la gestione industriale e il marketing, uffici per l'elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari, per l'innovazione, ed in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell'area della produzione di servizi alle imprese.

Produttivo ( P )

·         Industria compatibile con l'ambiente urbano P 1

L'industria compatibile comprende tutti i tipi di attività industriali tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l'ambiente urbano.

La compatibilità viene verificata, sotto il profilo della molestia e della nocività, con riferimento al rumore (nei limiti previsti dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991), agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi.

E' ammessa la presenza di un alloggio per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode.

·          Industria incompatibile con l'ambiente urbano P 2

L'incompatibilità viene verificata con le medesime modalità di cui all'articolo precedente.

E' ammessa la presenza di un alloggio per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode.

·         Artigianato produttivo compatibile con l'ambiente urbano P 3

L'artigianato produttivo compatibile con l'ambiente urbano comprende tutti i tipi di attività artigianale produttiva e tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l'ambiente urbano.

La compatibilità viene verificato come nel caso di P1.

E' ammessa la presenza di un alloggio per il proprietario.

·          Artigianato produttivo incompatibile con l'ambiente urbano P 4

L'artigianato produttivo incompatibile comprende tutti i tipi di attività artigiane caratterizzate in senso produttivo e tali da risultare incompatibili con l'ambiente urbano.

La incompatibilità viene verificata come nel caso di P2.

E' ammessa la presenza di un alloggio per il proprietario.

·         - Artigianato di servizio P 5

L'artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie, ma l'artigianato di servizio alla residenza ed alle attività urbane. ( ad es. idraulici, elettricisti, parrucchieri, meccanici, lavanderie, piccole riparazioni, ecc.)

·         Magazzini e depositi P 6

Tali usi comprendono: magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce e funzioni doganali, depositi carburante, materiali edili, ecc.

Tali usi a cui possono accompagnarsi presenze limitate di commercio all'ingrosso e processi produttivi complementari, sono finalizzati prioritariamente alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci.

Quando sia previsto il commercio all'ingrosso dovranno essere individuate le superfici di vendita e per le stesse dovranno essere previsti spazi a parcheggio pubblico o da assoggettare ad uso pubblico pari a 1 mq ogni mq si superficie destinata alla vendita. La superficie destinata al commercio e all'ingrosso non potrà comunque superare il 20% della SLP.

E' ammessa la presenza di un alloggio per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode.

Servizi ( S )

·         Parcheggi attrezzati d'uso pubblico o privato S 1

I parcheggi attrezzati di uso pubblico o privato comprendono garages e autorimesse entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori come rampe, corsie, spazi di servizio e di supporto e spazi tecnici.

E' ammessa la presenza di officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici fino ad una quota massima del 2O% della superficie utile destinata alle autorimesse.

Rientrano nel conteggio della superficie utile, calcolata agli effetti del capoverso precedente, esclusivamente le autorimesse coperte entro e fuori terra e le altre attività complementari con esclusione dei parcheggi scoperti ricavati al piano di campagna. I parcheggi di uso pubblico o privato comprendono anche le superfici libere all'aperto opportunamente attrezzate.

·         Servizi sociali di quartiere S 2

I servizi sociali di quartiere comprendono tutti gli usi di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.68 e cioè servizi per l'istruzione, attrezzature di interesse comune, servizi religiosi e parcheggi.

I servizi per l'istruzione comprendono: scuola elementare, scuola media, scuola materna e asilo nido, e cioè tutti i cicli dell'istruzione dell'obbligo, comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco e allo sport, quali palestre, piscine, ecc.

Le attrezzature di interesse comune comprendono: le attrezzature a

carattere socio-sanitario ed assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi complementari come uffici postali, ambulatori, mercati, centri commerciali integrati convenzionati, ( in sole aree a PEEP).

Le attrezzature religiose comprendono gli edifici per il culto, ed ogni attrezzatura complementare, come servizi sociali parrocchiali, canoniche , attrezzature didattiche, per lo svago e lo sport.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia ed il personale dirigente.

·         Scuole superiori S 3

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado al di sopra della scuola media dell'obbligo; comprendono, oltre ai locali destinati all'insegnamento anche i locali e gli spazi occorrenti per le attività accessorie ( culturali, sportive ecc.)

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

·         - Attrezzature per il verde ( gioco bimbi, verde di quartiere, verde attrezzato per lo sport S 4

Le attrezzature per il verde comprendono gli impianti ed i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport. Le aree destinate a verde pubblico e a verde sportivo privato. Esse comprendono le attrezzature coperte come palestre, coperture fisse e smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte ed attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle pedane ed alle piste per la pratica sportiva all'aperto.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

·         Attrezzature amministrative S 5

Le attrezzature comprendono le sedi amministrative di scala urbana e le sedi per gli uffici decentrati dello Stato e delle amministrazioni locali..

Le attrezzature comprendono tutti gli spazi e le funzioni di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.

E' prevista altresì la presenza di servizi come bar, ristoranti, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc.).

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia

·         - Attrezzature socio-sanitarie S 6

Le attrezzature socio-sanitarie comprendono: ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani, per gli handicappati, day ospitals, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati ecc. sia pubblici che privati.

Sono compresi tutti gli usi e le funzioni complementari, gli spazi di servizio e di supporto, le sale di riunione e le sedi di rappresentanza, le mense ed i servizi del personale, gli spazi tecnici. Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

·         Attrezzature culturali S 7

Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre e esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali e ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche, teatri, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali pubblici e privati, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici, scuole private di ogni ordine e grado.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

·          Sedi cimiteriali S 8

Sono comprese tutte le attrezzature e gli impianti di carattere cimiteriale, per la tumulazione ed il culto dei defunti. Sono anche comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alle attività insediate e i servizi per il pubblico.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

Impianti ( I )

·         Impianti tecnici I 1

Gli impianti tecnici comprendono tutti quegli insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sotto centrali tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili.

Ne fanno parte altresì gli spazi di servizio, di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

·         Attrezzature funzionali a servizi tecnici I 2   

Le attrezzature funzionali comprendono: stazioni ferroviarie e per l'autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, centri funzionali urbani, oltre a tutti gli spazi complementari e di servizio, come depositi, rimesse, officine, spazi per il pubblico, spazi di supporto e di servizio, mense, sedi sindacali e spazi tecnici.

Sono ammessi alloggi per il personale di custodia e per il personale dirigente.

·         Distributori di carburante e autolavaggio I 3

Sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, connesse all'utenza automobilistica.

L'Amministrazione dovrà predisporre un apposito piano specifico per la distribuzione di tali impianti tenendo in conto anche quelli già esistenti

·         Deposito rottami I 4

Si tratta dei depositi dei rottami già esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.R.G, sono comprese pure le attività derivanti dal trattamento e dalla commercializzazione dei rottami stessi.

Sono ammesse, nelle aree destinate a tale uso, minime strutture di supporto all'attività ( uffici e servizi igienici) e quanto richiesto dalla U.S.S.L. competente.

Sono confermate inoltre le eventuali residenze esistenti.

 

Residenza agricola ( RA )

·         Abitazioni agricole RA 1

Sono abitazioni agricole quelle comunque collegate con l'attività agricola aziendale o interaziendale.

·         Abitazioni civili in zona agricola RA 2

Sono le abitazioni di tipo civile, extragricolo o recuperate ad

uso civile che si trovano in zona agricola.

Per tale uso non sono previste limitazioni sui requisiti dei soggetti di intervento.

Produzione Agricola ( P A )

·         Fabbricati e strutture di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole aziendali e interaziendali PA 1

Gli usi di tali fabbricati e strutture comprendono: depositi di attrezzi e di materiali connessi con le attività agricole, rimesse per macchine agricole ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio dell'azienda singola od associata.

Tali usi comprendono anche i ricoveri per allevamento zootecnico.

·         Allevamenti zootecnici di tipo aziendale PA 2

Tale uso comprende gli allevamenti zootecnici specializzati con

gli edifici di servizio collegati con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggi per il personale di custodia.

Le quantità relative agli edifici di servizio, gli uffici e gli eventuali alloggi per il personale di custodia, saranno definiti dall'Amministrazione nella fase di esame dei progetti ed in eventuali relative convenzioni, anche con l'apporto della commissione agricola zonale.

Per tali allevamenti, la distanza minima delle aree residenziali non potrà essere inferiore a m 3OO.

·          Impianti produttivi per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli PA 3

Tale uso comprende le strutture di trasformazione e conservazione dei prodotti collegati con le aziende agricole singole o associate, quali caseifici, cantine, frigoriferi, ecc., nonché le relative strutture complementari, comprese le abitazioni per il personale di custodia.

Per le strutture complementari vedere quanto previsto all'uso

PA 2.

Non sono invece comprese in tali usi le strutture aventi caratteristiche meramente industriali che rientrano negli usi urbani di cui al punto P 1 oppure P 2.

·         Serre fisse PA 4

Tale uso comprende le serre fisse aventi il carattere di edificio e destinate alle colture ortofrutticole, floricole e vivaistiche.

·         Impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole PA 5

Tale uso comprende le strutture a carattere tecnico e tecnologico complementari alle attività agricole e zootecniche al servizio delle aziende singole o associate, ma non appartenenti ad una specifica azienda.

In tale uso sono compresi ad esempio: silos, depositi, rimesse per macchine agricole, serbatoi.

·         Infrastrutture agricole PA 6

Tale uso comprende le infrastrutture di qualunque tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole, quali ad esempio: opere stradali, opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, nonché le relative costruzioni complementari ed accessorie.

Sono compresi anche gli impianti di depurazione dei liquami, quando non sono collegati ad una specifica azienda e non hanno carattere di struttura complementare ad altro uso.

 

Agri-Turismo TA

In questo uso sono comprese tutte le attività proprie di un esercizio di agri-turismo che comprende, oltre alla produzione agricola, la ristorazione, la ricettività, la pratica sportiva; i locali dovranno essere adatti, sia al ricevimento ed all'alloggio delle persone, al ricovero degli animali quali stalle, scuderie ecc. ed all'esercizio delle attività sportive previste nel rispetto di quanto contenuto nella L.R. 31/85