
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME DI ATTUAZIONE
VOLUME I°
INTEGRATO CON MODIFICHE REGIONE PIEMONTE DGR N.
33-204 DEL 12.06.2000 E VARIANTI 1 E 2
PROGETTO PRELIMINARE D.C.C. N. 131 DEL 24/11/1995
PROGETTO DEFINITIVO D.C .C. N.77 DEL 23/07/1997
CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE D.C.C.
N. 72 DEL 21/07/1999
APPROVAZIONE REGIONE PIEMONTE D.G.R. N. 33-204 DEL 12/06/2000
VARIANTE N.1 D.C.C. N.38
DEL 03/04/2001
VARIANTE N.2 ADOTTATA
CON D.C.C. N. 39 DEL 03/04/2001
VARIANTE N.2
APPROVATA CON D.C.C. N. 74 DEL
13/07/2001
TITOLO I- FINALITA' E CONTENUTO DELLA REVISIONE
Art. 1 - Finalità della revisione
Art. 2 - Elaborati del P R G C
Art. 3 - Validità ed efficacia del P.R.G.C.
Art. 4 - Distretti di urbanizzazione
Art. 5 - Leggi di salvaguardia
Art. 6 - Piano territoriale regionale
Art. 7 - Standard urbanistici e connessioni funzionali
Art. 8 - Passaggio dai parametri di volume o superficie agli abitanti o ai posti di lavoro.
Art. 9 - Norme per la edificabilità , condizioni necessarie
TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGC
Art. 10 - Attuazione del Piano
Art. 11 - Gli strumenti urbanistici esecutivi
Art. 12 - Edifici esistenti in contrasto con le Norme previste del PRGC
TITOLO IV - TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 13 - Il territorio e la tutela dagli inquinamenti
Art. 15 - Disciplina attività estrattive
Art. 16 - Aree e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili
Art. 17 - Norme per la tutela del suolo del territorio Collinare o ambiti particolari.
Art. 18 - Vincoli idrogeologici e fasce di rispetto rii
TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Art. 2O - Parametri urbanistici
Art. 22 - Distanze dai confini, distanze fra i fabbricati
Art. 23 - Allineamenti, Altezza degli edifici
Art. 24 - Utilizzazione della superficie fondiaria
TITOLO VI - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' DI ATTUAZIONE
TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO
Art. 26 - Usi urbani, destinazioni, caratteristiche
TITOLO I- FINALITA' E
CONTENUTO DELLA REVISIONE
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Finalità della revisione |
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1. Il
presente strumento urbanistico costituisce variante generale al P.R.G.C. vigente
di Moncalieri ed è redatto ai sensi della L.115O/42 e
successive modifiche ed integrazioni e della L.U.R.
56/77 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le
finalità e i contenuti sono quelli esposti negli articoli 11 e 12 della L.U.R |
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Elaborati del P R G C |
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La
presente variante è formata dai seguenti elaborati: A Relazione illustrativa. Testo contenente:
obiettivi, indirizzi programmatici e criteri informatori del piano e tabella
illustrante la sintesi dello stato di fatto degli insediamenti residenziali
al 1994 e previsione incrementi abitanti per la variante al PRGC. B Allegati
tecnici comprendenti: B1 Carta
di propensione della pericolosità geomorfologica e della idoneità
all'utilizzazione urbanistica n.8 Tavole, da B 1.1 a B 1.8, scala 1:5000; B2.1 Studio
idrogeologico assetto territorio Comunale (Ing. P. Cavallero, Ing. P. Denina,
Dott. Geologo P. Bocca, Dott. Geologo E. Franceri) n° 11 Tavole e elaborati : A Relazione
di sintesi degli studi B Planimetria
del territorio Comunale scala 1:10.000; C Censimento
dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel settore collinare del territorio
Moncalierese ( relazione); D Planimetria
scala 1:10.000 del censimento dei fenomeni franosi nel settore Moncalierese
della Collina di Torino E Relazione
idraulica area collinare; F Corografia
area collinare scala 1:5000 zona Ovest G Corografia
area collinare scala 1:5000 zona Est H Schede
monografiche opere di attraversamento site nell'area collinare; I Relazione
geologico-tecnica sulle principali tematiche di rischio idrogeologico della
parte piana del territorio Comunale; L Relazione
illustrativa sulla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua secondari della
zona industriale in Regione Sanda-Vadò: M Corografia
scala 1:25.000 della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua secondari della
zona Insutriale Sanda-Vadò; N Planimetria
scala 1:10.000 Bacini imbriferi gravanti sulla zona industriale in Regione
Sanda-Vadò; O Planimetria
generale scala 1:5000 delle sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua
secondari in Regione Sanda - Vadò. B2.2 Carta
idrografica, (Dott. E. Franceri) N° 1 Tavola a colori, scala 1:10.000; B2.3 Relazioni
geologico tecniche sulle principali aree di espansione urbanistica. (Dott. E.
Franceri); B2.4 Relazioni
geologico-tecnica di riduzione delle fasce di rispetto di alcuni rii, ai
sensi dell'art. 29 L.U.R.56/77 e s.m.i. (Dott.
E. Franceri); B2.5 Relazione
geologico-tecnica: "Ampliamento della cartografia degli allagamenti
dell'area le Carpice-Preserasca - Borgo Mercato, con indicazione degli
spessori d'acqua registrati nel corso dell’evento alluvionale del Novembre
1994". (Dott. E. Franceri); B2.6 Relazione
geologico-tecnica: " Ampliamento della cartografia degli allagamenti
verso il Comune di Trofarello ( Frazione Bauducchi), con indicazione degli
spessori d'acqua registrati nel corso dell'evento alluvionale del Novembre
1994". (Dott. E. Franceri); B2.7 Carta
dell'acclività della fascia collinare N° 1 Tavola a colori (Nord),
scala1:5.000. (Dott. E. Franceri); B3 Usi del
suolo in atto B3.1 Nord - B3.2 Sud - Aggiornamento a dicembre 1994 - scala
1:5.000; B4 Rilevazioni
fotografiche e cartografiche ex aree Bpr.; B5 Indagini
e rappresentazioni cartografiche degli usi del suolo in atto a fini agricoli,
forestali ed estrattivi e rilevamento cascine attive censite: B5.1 Nord a
colori - Aggiornamento a dicembre 1990 Scala 1:10.000; B5.2 Sud a
colori - Aggiornamento a dicembre 1990- Scala 1:10.000; B5.3 Stato di
fatto insediamenti agricoli al 1990 Schede di indagine cascine in attività; B6 Base
cartografica numerica della Città di Moncalieri – Rilievo
aereofotogrammetrico della Provincia di Torino (anno 1985), aggiornamento
giugno 1996 controllato ai sensi della Legge 2.2.1960 n° 68, nulla osta alla
diffusione n° 190 in data 21.4.1997 - n° 8 tavole scala 1:5.000; B7 Censimento
e analisi della dotazione di attrezzature scolastiche al 31.12.94 e calcolo
fabbisogni per la presente revisione al P.R.G.C.; B8 Scheda
quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla regione
Piemonte; B9.1 e 2 Infrastrutture
primarie esistenti: fognature - scala 1:5.000; B10.1 e
2
Infrastrutture primarie esistenti : acquedotto - scala 1:5.000 C1 Planimetria sintetica del piano in
scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei comuni contermini; C2 Utilizzazione del suolo comprendente
l'intero territorio del Comune, suddivisa in n° 8 tavole (aggiornamento
giugno 1996) scala 1:5000; C3 Utilizzazione del suolo comprendente
l'intero territorio comunale n° 53 tavole (aggiornamento giugno 1996) scala
1:2.000; C4 Legenda
e repertorio dei servizi per le tavole di piano; C5 Centro
Storico di Moncalieri: C5.1 Viabilità,
servizi, assetto degli spazi aperti scala 1:1.000; C5.2 Tipologie
di intervento scala 1:1000; C6 Centro
Storico di Revigliasco: C6.1 Viabilità,
servizi, assetto degli spazi aperti scala 1:1.000; C6.2 Tipologie
di intervento scala 1:1000; D Norme
tecniche di attuazione: Volume I, ( ed allegato A
), e Volume II |
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Art. 3 |
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Validità ed efficacia del
P.R.G.C. |
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1. Il
P.R.G.C. secondo quanto previsto dall'articolo 12 della L.U.R. è stato elaborato con riferimento ad un arco
temporale di 10 anni. Il P.R.G.C. mantiene la sua efficacia anche oltre i 10
anni e sino a quando non siano approvate successive varianti o revisioni. 2. Le
prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G.C. hanno efficacia nei
confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti
dalla legislazione nazionale e regionale in materia. 3. In caso
di controversia nell'applicazione dei diversi elaborati del PRGC, le
prescrizioni delle presenti norme prevalgono rispetto a quelle degli
elaborati grafici. Nel caso di controversia nell'applicazione degli elaborati
grafici prevalgono le tavole di progetto del P.R.G.C. in scala 1:2000 oppure
1:1000 |
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Art. 4 |
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1. Al fine
di assicurare un equilibrato rapporto fra residenze, attività, servizi e infrastrutture,
ai sensi dell'articolo 11 della L.U.R.
e dell'articolo 41 quinquies L. 115O/42 m. e s.m.i i. 8° e 9° comma, la
presente revisione suddivide il territorio comunale in distretti di
urbanizzazione, funzionalmente omogenei. 2. Per
ciascuno di tali distretti il piano indica il tipo e il livello delle opere
di urbanizzazione e le connessioni con gli altri distretti e con i nuclei di
servizi eventualmente ubicati fuori del distretto stesso, ai quali gli
insediamenti in atto e previsti devono essere funzionalmente collegati, al
fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità di servizi ed
infrastrutture, rispettando in particolare gli standard di cui agli articoli
21 e 22 della L.U.R. |
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Art. 5 |
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Leggi di salvaguardia |
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14
Dalla data di adozione del Progetto Preliminare di
P.R.G.C. e successivamente da quella di adozione del P.R.G.C. definitivo si
applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 19O2/52 e s.m.i. e
dell'articolo 58 della L.U.R. 15
Sono fatte salve le autorizzazioni e le concessioni
già rilasciate, per il periodo della loro validità, e le relative varianti
non sostanziali come definite dall'articolo 15 della legge 47/85. 16
Potranno essere rilasciate le concessioni edilizie
per gli interventi già inseriti in uno Strumento Urbanistico Esecutivo,
approvato e sottoscritto in data antecedente il 24.11.95 e per il periodo di
validità dello strumento stesso. |
Art. 6 |
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Piano territoriale regionale |
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2
La presente revisione del P.R.G. è stata elaborata
tenendo conto di quanto contenuto nel Piano Territoriale Regionale adottato
il 30 gennaio 1995, "Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali
del Po" approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 8 marzo 1995 n°
981 -4186, e "Piano di area del sistema delle aree protette della fascia
fluviale del Po" approvato con D.C.R. dell'8.3.1995 n° 981/4328 e sua
variante L.R. 13.4.95 n° 65 ed il P.T.R. approvato con delibera del C.R.
n°9126 del 19.06.97. |
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Standard urbanistici e
connessioni funzionali |
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1
La tav. C3 ( Legenda e repertorio dei servizi)
precisa mediante apposito repertorio, e, per tutto il territorio l'ubicazione,
o l'indicazione in quantità e la destinazione delle varie aree riservate a
servizi sociali e attrezzature di livello comunale, ai sensi dell'articolo 21
della L.U.R. 2 Sono
inoltre indicate e ubicate le quantità di aree riservate o da riservare ai
servizi sociali e alle attrezzature di interesse generale, ai sensi
dell'articolo 22 della L.U.R. 3 La
tav. C3 e la Relazione illustrativa inoltre indicano l'elenco disaggregato
dei servizi secondo quanto previsto dall'articolo 21 della L.U.R. 4 Dette
destinazioni costituiscono vincolo a servizi sociali di carattere pubblico;
esse potranno in via eccezionale, essere mutate a seguito dell'approvazione
di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale (L. 3/1/1978 n° 1), o attraverso le modifiche di cui all’articolo 17,
8° comma della L.U.R., purché a livello di distretto di urbanizzazione siano
garantite le dotazioni minime di servizi e lo schema generale della loro
organizzazione. 5 Negli
Strumenti
Urbanistici Esecutivi le aree a servizi individuate cartograficamente, o
quantificate nella tav C4 (Legenda e repertorio dei servizi) dovranno essere
dismesse gratuitamente alla Amministrazione al momento della stipula della
Convenzione." Le quantità delle aree per servizi devono corrispondere
nelle aree di intervento alle percentuali indicate nelle schede di cui all'art.
28 ". Fatte salve le specifiche
indicazioni quantitative contenute nella normativa di ogni singola zona, la
localizzazione delle aree a servizi come individuata nelle tavole di piano
potrà essere variata con le procedure previste dalla L.U.R. Sarà inoltre facoltà
dell’Amministrazione, nei casi previsti dalle schede di zona,
nell’elaborato C4 , ed anche per le destinazioni residenziali e non
residenziali, all’interno degli strumenti urbanistici esecutivi o concessioni
convenzionate, che sviluppano standard eccedenti il fabbisogno complessivo
delle aree a servizi determinato rispetto alla capacita’ insediativa di piano
come riportata nell’elaborato C4, ( legenda e repertorio dei servizi), valutare la possibilità di monetizzare
parte dei servizi purché risulti garantita la dotazione minima di standard,
valutata a livello di distretto urbanistico e siano reperiti nelle aree di
intervento rispettivamente: 10 mq/ab di verde e parcheggi per la residenza,
2/5 del totale per verde e parcheggi per l’industria e l’artigianato, 50% del
totale per i parcheggi per la destinazione direzionale e commerciale. Nel caso di monetizzazione la stessa potrà avvenire
esclusivamente in presenza di convenzione all'interno della quale potranno
essere individuate le aree da acquisire, all’interno dello stesso
distretto urbanistico, e i relativi crediti derivanti dalla
monetizzazione stessa. 6 Dette
aree, se non individuate cartograficamente, dovranno essere localizzate
possibilmente in un unica area posta a fronte delle vie di accesso.La
quantificazione di tali aree avverrà secondo quanto previsto dalle presenti
norme per le varie aree di intervento e comunque in misura (ove non indicata)
non inferiore a 25 mq/ab. teorico. Nelle aree di trasformazione (Crc, TCR,
TR, Crs,Cr5), la realizzazione delle aree a servizi, dovrà tenere conto del
ruolo che tali servizi rivestono, o dal punto di vista strategico urbano, o
di quello di valenza ambientale. Quindi i progetti di realizzazione su tali
aree dovranno essere sottoposti all'esame della CIE e ove necessario alla
valutazione di compatibilità ambientale. 7 Nella
presente revisione sono state computate in parte anche le aree private di uso
pubblico (da convenzionare a tale uso), così come previsto all'articolo 21
comma 1 della L.U.R., ciò
quali valenza di nuove possibilità operative. 8 Le
aree per attrezzature di tipo pubblico al servizio degli impianti produttivi
(articolo 21 comma 2 della L.U.R.) sono previste in misura pari al 2O% della
superficie territoriale per le aree di nuovo impianto (di tipo D e Cp) ed in
misura pari al 1O% per le aree di tipo Bp. 9 Nel
primo caso (2O%) le aree a servizio saranno destinate a parcheggi, verde,
impianti sportivi, mense; nel secondo caso (1O%) esse saranno destinate a
parcheggio e verde. 10 I
parcheggi possono essere ricavati a più piani sopra e sotto il suolo.
Dovranno essere privilegiati i parcheggi in sottosuolo, compatibilmente con
quanto previsto dalle norme sulla tutela dell'ambiente. 11 Inoltre
ai fini degli standard, oltre alle aree per le quali è prevista la
dismissione a favore del Comune, sono conteggiate anche quelle aree private
per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico con
convenzionamento (articolo 21 L.U.R.). 12 Tali
aree (sia dismesse che convenzionate) dovranno essere ricavate al di fuori
della recinzione, accorpate e poste in posizione facilmente accessibile dalla
viabilità principale di accesso. 13 Le
aree per attrezzature di tipo pubblico al servizio degli insediamenti
terziari e commerciali (articolo 21 comma 3 della L.U.R.) sono previste in misura pari dell'8O% della
superficie lorda di pavimento nelle aree di completamento ed in misura pari
al 1OO% della superficie lorda di pavimento per i nuovi insediamenti; tali
aree per almeno la metà, dovranno essere destinate a parcheggi che potranno
essere in parte ricavati a più piani sopra e sotto il suolo; la rimanente
parte di area dovrà essere sistemata a verde con alberi di alto fusto. Per nuove concessioni inerenti a cambi
di destinazione d’uso riferite al terziario e commerciale, compreso i
pubblici esercizi e le attrezzature di tipo privato (palestre, centri di
estetica, ecc.), con superficie lorda di calpestio superiore a 250 mq
dovranno essere riservate aree per parcheggi anche privati di uso pubblico
pari a 0,8 mq/mq di superficie lorda di calpestio. Tali
aree potranno anche essere ricavate su aree contigue o adiacenti l'esercizio;
in tal caso e per intereventi su aree compromesse non saranno ammesse
monetizzazioni, ma esclusivamente, soluzioni localizzative in zone esterne
logisticamente compatibili. Dovranno essere in ogni caso rispettate
le prescrizioni della L.R. 28/99 e della D.C.R. 29.10.99 n.563-13414,
nonché delle relative modifiche dell’articolo 21 della L.U.R. 14
Si precisa che ove nelle aree di
intervento siano indicate le parole cessioni o dismissioni di aree per
servizi queste sono da intendersi sempre come dismissione gratuita mediante
atto pubblico trascritto a favore del Comune. |
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Art. 8 |
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Passaggio dai parametri di
volume o superficie agli abitanti o ai posti di lavoro. |
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1
Il passaggio della densità edilizia residenziale
agli abitanti, di norma, avverrà assegnando ad ogni abitante un volume
edilizio di 110 mc. |
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Art. 9 |
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Norme per la edificabilità , condizioni necessarie |
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1
Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione
primaria e cioè di strade, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica o dell'illuminazione pubblica. 2
Se alcune delle precedenti opere non sono esistenti
è necessario che di esse ne sia prevista la realizzazione da parte
dell'Amministrazione o da parte dei privati. 3
Nel successivo articolo 28 sono indicate, per ogni
categoria di area di piano, i vari tipi di intervento ammessi, e se gli
stessi possono essere approvati con singola concessione o con piani
esecutivi. 4
L'area di riferimento su cui calcolare
l'edificabilità non dovrà provenire da un frazionamento effettuato dopo la
data di adozione del progetto preliminare di P.R.G. del 24.11.1995; in caso
di frazionamenti successivi a tale data dovrà essere verificata la
costruibilità su tutta la superficie prima del frazionamento stesso. 5
Per le aree agricole di pianura e le aree
collinari, dove sono ammessi interventi di recupero del patrimonio esistente
o di completamento, nel caso non sia prevista, a livello Comunale la
realizzazione di una o più reti di cui al primo comma, i detti interventi
dovranno adeguarsi alle prescrizioni specifiche della USSL competente. 6
Tutti gli interventi previsti dalle presenti norme
e relativi ad edifici esistenti, saranno ammessi solo qualora gli edifici
esistenti (con riferimento anche ad elementi accessori o non coevi agli
edifici principali) risultino essere legittimi o legittimati. |
TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRGC
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Art. 10 |
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Attuazione del Piano |
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1
Il PRGC si attua per mezzo dei Strumenti
Urbanistici Esecutivi definiti nei successivi articoli del presente Titolo
III, ovvero per mezzo di interventi edilizi diretti ( concessioni singole e
autorizzazioni o con quanto previsto dalla legislazione vigente). 2
In presenza di particolari situazioni di degrado,
di pregio ambientale o di complessità urbanistica, l'Amministrazione Comunale
potrà assoggettare gli interventi a preventivi strumenti urbanistici
esecutivi di iniziativa pubblica estesi alle parti di territorio interessate. 3
La tabella della relazione illustrativa con la
previsione della disaggregazione delle aree a P.E.E.P. si intende allegata
all'elaborato C4 ( legenda repertorio dei servizi)." |
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Gli strumenti urbanistici esecutivi |
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1 Sono strumenti urbanistici esecutivi del PRG:
quelli previsti dalla L.U.R. art. 32, comma 3°. 2 La
predisposizione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo pubblico o privato,
sarà obbligatoria nei casi seguenti: a)
negli interventi di ristrutturazione urbanistica; b)
nelle aree contornate da apposito segno nella
cartografia del piano; in tal caso, la proposta di SUE
potrà essere presentata anche dai proprietari c)
nei nuovi insediamenti quando, indipendentemente
dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, sia prevista la
realizzazione di una struttura edilizia urbanisticamente complessa, non
necessariamente articolata in una pluralità di edifici, e si renda necessario
su scala adeguata la predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria; d)
qualora la viabilità esistente non possegga i
requisiti per dare conveniente accesso alle aree in cui si intende edificare;
in tal caso il PEC dovrà estendersi alle aree relative alla strada di accesso
o ad altre la cui sistemazione consenta la formazione di un conveniente
accesso. |
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Edifici
esistenti in contrasto con le Norme previste del PRGC |
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1.
Negli edifici esistenti in contrasto con le
destinazioni d'uso previste o ammesse dalla presente revisione si possono
attuare esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e
senza variazioni di destinazione d'uso. 2. Negli
edifici esistenti in aree previste a pubblici servizi sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e
senza variazioni di destinazione d’uso. |
TITOLO IV - TUTELA
DELL'AMBIENTE
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Art. 13 |
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Il
territorio e la tutela dagli inquinamenti |
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a)
Protezione del territorio da emissioni aeriformi e
da rumore 1 Le
attività di qualunque tipo, che presentino emissioni aeriformi in atmosfera, derivanti
da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni in vigore. 2 Il
progetto per la depurazione delle emissioni aeriformi dovrà essere presentato
insieme alla domanda di concessione. 3 Le
attività che presentano cicli rumorosi, insediate in ambiti urbani, dovranno
contenere le immissioni nei limiti del DPCM del 1° marzo 1991. b) Protezione del territorio, da
scarichi liquidi 1 In tutto il territorio, la
disciplina degli scarichi liquidi è regolata da: - leggi Nazionali e Regionali
vigenti; - L.R. N° 13 del 26.3.1990,
relativa alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi civili, con il rispetto della Circolare 2/ECO del 22/1/1990,
contenente i criteri interpretativi e di prima applicazione della stessa
L.R.; - dal vigente regolamento Comunale
edilizio e di igiene. 2 Ai
fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto,
tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti
residenziali, pubblici e privati o complessi produttivi, che hanno recapito
in acque superficiali, in fognatura pubblica o sul suolo, sono tenuti alla
richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico , previo specifico
progetto idraulico del manufatto e relazione geoidrologica di salvaguardia e
tutela degli acquiferi zonali; saranno comunque vietati gli scarichi in pozzi
perdenti nel sottosuolo. 3 Sono
tenuti alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti
gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di
servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo. c) Tutela delle captazioni idriche
(pozzi, sorgenti e acque sotterranee). 1 Per
le nuove autorizzazioni per la captazione di pozzi o sorgenti d'uso potabile,
si applicano le norme contenute nel D.P.R. 24.5.1988 n° 236, "
Attuazione della direttiva CEE N° 80/778, concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16/4/1987 n° 183,
in merito alle aree di salvaguardia delle risorse idropotabili ". 2 Le fasce
di rispetto, dei pozzi sono: - zona
di tutela assoluta (raggio m 10); in tale zona sono ammesse esclusivamente
opere di presa e costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista
di canalizzazioni per le acque meteoriche. - zona
di rispetto ristretta (raggio m 200); in tale zona sono vietate tutte le
attività e destinazioni, di cui all'art. 6 del DPR 236/88. 3 In
particolare nelle zone di rispetto ristretta sono vietati: a) dispersioni,
ovvero immissioni in fossi e in canali irrigui, non impermeabilizzati, di
reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi organici; c) dispersione nel sottosuolo di acque
bianche provenienti da piazzali e strade; d) aree cimiteriali; e) spandimento di pesticidi e
fertilizzanti; f) apertura di cave e pozzi; g) discariche di qualsiasi tipo, anche
se controllate; h) stoccaggio di rifiuti, reflui,
prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; i) centri di raccolta, demolizione e
rottamazione di autoveicoli; l) impianti di trattamento di rifiuti; m) pascolo e stazzo di bestiame. 4 Nelle
zone di rispetto assoluta e ristretta, è vietato l'insediamento di fognature
e pozzi perdenti; per i pozzi perdenti esistenti si adottano, le misure per
il loro allontanamento. 5 Nell'impossibilità di allontanare le
fognature e i pozzi perdenti esistenti all'interno della zona di rispetto
ristretta, si dovrà inoltre: - adottare
gli accorgimenti tecnici di cui sopra, in occasione di interventi di
manutenzione straordinaria della rete fognaria preesistente; - procedere all'allacciamento di
tutti i fabbricati non ancora collegati alla rete fognaria. 6 Le
soluzioni tecniche adottate dovranno essere soggette all'approvazione del
servizio di igiene e sanità pubblica della USSL competente. 7 Entro
la perimetrazione Comunale valgono i criteri sanciti dalla legge 5/1/1994 N° 36, "
Disposizioni in materia di risorse idriche ", che considera pubbliche
tutte le acque superficiali e sotterranee. 8 Le
nuove richieste di emungimento da falde idriche, vanno regolamentate secondo
la L. R. 12/4/1994 N° 4 "
Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee "; le acque delle falde in
pressione sono riservate all'uso potabile. 9 Si
considerano falde in pressione nel territorio Comunale, quelle riscontrabili
generalmente al di sotto dei 40 m circa di profondità dal piano di campagna. 10 La
ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque per uso potabile di tipo
acquedottistico, sono soggetti ad autorizzazione della Regione. 11 L'utilizzazione
delle acque sotterranee per uso domestico può avvenire a seguito di
autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 56 della L.U.R.. 12 Possono
essere utilizzate le acque di falda freatica presenti al di sotto del piano
di campagna e comprese entro i 40 m circa di profondità. 13 La ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee per usi
diversi da quelli domestici, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla
Regione, previo studio geoidrologico zonale, imposto dal Comune, ai sensi
dell'articolo 56 della L.U.R.. 14
Nei serbatoi interrati, presenti sul territorio,
sono previste fasce di rispetto di m 10 all'interno delle quali valgono i
divieti di cui al rispetto dei m 10 di tutela assoluta, previsti per i pozzi
dell'acquedotto. 15
La perforazione dei pozzi è disciplinata dalla L.R. n° 22 del 30.4.96. |
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Art. 14 |
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Prescrizioni
operative per gli interventi previsti dal P.R.G. nelle varie parti del
territorio nei settori omogeneamente distinti secondo le classi di idoneità
d'uso (circolare P.R.G. N° 7/LAP 8/5/96) |
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Per
l'applicazione delle norme del presente articolo vengono richiamati come
parti integranti gli elaborati di indagine geomorfologica (Dott. Enrico
Franceri), con particolare riguardo all'elaborato " Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione
urbanistica " ( tavole B1) così come modificate in sede di
approvazione del P.R.G.C. A)
In
merito alla delimitazione delle fasce fluviali del Fiume Po e dei torrenti
Sangone, Chisola e Banna, indipendentemente dalle indicazioni grafiche delle
tavole di piano, si intendono vigenti le perimetrazioni delle fasce nonché le
norme di salvaguardia contenute nel progetto PAI, adottato dall’autorità di
Bacino con deliberazione n.1/99 del 11.05.1999. I territori delimitati dalle fasce A e B sono
soggetti agli speciali vincoli di cui alla deliberazione n.1 del 05.02.1996 dell’Autorità di
Bacino del Po "Atti del Comitato Istituzionale" e
legge 183/89 articolo 17 comma 6 ter "Attuazione della deliberazione del
Comitato Istituzionale n.19 del 09.12.1995", per cui: ·
le aree non edificate ed esterne al perimetro del
centro edificato dei Comuni, ai sensi della legge 865/71, sono destinate a
vincolo speciale di tutela idrogeologica, nella compatibilità con gli usi
agricoli, a verde attrezzato o di tutela ambientale, così come definiti dal
P.R.G.C.; ·
la realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico che possono limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è
soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Autorità idraulica che ne
verifica la compatibilità; ·
la realizzazione di interventi ed opere pubbliche
di competenza degli organi statali, regionali o di altri enti territoriali e
quelle di interesse pubblico, è possibile a condizione che non modifichino i
fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce. All’interno
del centro edificato si applicano le disposizioni del secondo comma
dell’articolo 39 delle N. di A. del Progetto di PAI. Nei
territori della fascia A sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G.C.
limitatamente a: ·
opere relative a interventi di demolizione senza
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo senza aumento di superficie e volume e con interventi volti a
mitigare la vulnerabilità dell’edificio. Nei
territori della fascia B sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G.C.
limitatamente a: ·
opere di nuova edificazione, di ampliamento e di
ristrutturazione edilizia comportanti anche aumento di superficie o di
volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali
connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano
realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento; ·
interventi di ristrutturazione edilizia,
interessanti gli edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazioni degli edifici
con aumento di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente
allagabili, con contestuale dismissione di questi ultimi; ·
interventi
di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario,
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza
del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. A
livello di Pianificazione Comunale, nelle porzioni di territorio ricadenti in
fascia C e classificati in 2ª classe nella carta di sintesi della
pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica,
valgono le seguenti specifiche indicazioni tecniche di ordine generale: ·
tipologia di edifici su pilotis o modesto innalzamento
sul piano campagna e comunque non di impedimento ed ostacolo al deflusso
della piena di riferimento, da documentare con apposita perizia idraulica (si
stimi l’eventuale interferenza idraulica e le proposte di mitigazione che la
nuova edificazione ha sul contesto urbano esistente), ·
favorire ampliamenti che prevedano preferibilmente
innalzamenti degli edifici. B) Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe 1 (come individuate
nell'elaborato di sintesi) sono consentiti tutti gli interventi previsti dal
P.R.G., nel rispetto del D.M. 11/3/88 (per le nuove costruzioni). C) Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe 2 (come individuate nella carta
di sintesi), dove gli elementi di pericolosità derivano da allagamenti a
bassa energia e da prolungato ristagno delle acque meteoriche, gli interventi
quali ampliamenti e nuove costruzioni, saranno ammessi con le seguenti
prescrizioni: 1) l'edificabilità
di nuovo impianto o completamento dovrà essere subordinata ad una preliminare
definizione della quota di imposta dei fabbricati, variabile indicativamente
da + 0,50 a + 1,00 riferita alla quota topografica media dell'area di
intervento. La quota d'imposta dovrà essere verificata attraverso un'attenta
indagine idrogeologica e da uno studio idraulico della zona di intervento,
che dovranno corredare gli elaborati di progetto. 2) Qualora
vengano previsti locali seminterrati o interrati dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie di difesa attiva e passiva per evitare
l'allagamento degli tessi, (dossi per le rampe d'accesso, portoni a barriera
stagna, vasca di raccolta con impianto sollevamento acque automatico e di
emergenza). Nelle porzioni di territorio in classe 2, dove gli elementi di
pericolosità derivano da problemi di carattere geostatico o di versante si
rimanda ai disposti D.M. 11/3/88 e al successivo art. 17 delle presenti
N.T.A. 3) Tenuto
conto della presenza di depositi recenti con scadenti caratteristiche
geotecniche, che normalmente si rinvengono nello ambito di tale aree, è
necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di
fondazione e di sostegno siano verificati, sulla base di una specifica
indagine geologica e geotecnica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M.
21/3/1988. 4) In
particolare, dovranno essere predisposti elaborati geotecnici e geologico
sulla base dei quali dovrà essere redatto il progetto delle opere. 5) La
relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di
indagine con caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle
finalità da raggiungere con il progetto; la relazione dovrà essere corredata
da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente
effettuate che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza
locale, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal
profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione delle
falde idriche; tale relazione dovrà inoltre indicare scelta e dimensionamento
del manufatto sulla base di calcoli geotecnici elaborati in funzione dei
parametri acquisiti durante le indagini precedentemente effettuate. 6) La
relazione dovrà essere corredata da elaborati grafici comprendenti carte e
sezioni geologiche e dalla documentazione dell'indagine in sito e in
laboratorio. 7) La
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica
dovranno essere reciprocamente coerenti. 8) Per
quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi alle indagini geotecniche,
alle opere di fondazione, alle opere di sostegno, alla realizzazione di
manufatti di materiali sciolti, alla costruzione di manufatti sotterranei,
alla stabilità dei fronti di scavo dovrà essere fatto preciso riferimento a
quanto disposto dal D.M. 11.3.88 " Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione", e alla relativa
Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 30483 del 24.9.88. D)
Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe 3a, (carta di sintesi B1): 1)
non sono ammessi nuovi interventi; 2)
per le opere infrastrutturali di interesse pubblico
e non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 L.U.R.; 3)
nelle aree agricole sono ammessi gli interventi
previsti dalle NTA, purché gli stessi non modifichino l'andamento naturale
del terreno e il regolare deflusso delle acque, nei
limiti di quanto previsto al punto 6 della Nota esplicativa del dicembre 1999
alla circolare 7/LAP del 1996. Per
gli edifici esistenti (al 24.11.95) sono ammessi interventi fino alla
ristrutturazione di tipo A. 4)
per le aree di classe 3a, comprese all'interno del
PTO potranno essere realizzati servizi pubblici (parchi fluviali) anche con
il ricorso all'art. 47 L.U.R. E) Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe 3b (e con elementi di rischio
derivanti da fenomeni di esondabilità), come individuato nell'elaborato di
sintesi, gli interventi edilizi saranno ammessi con le seguenti prescrizioni nei
limiti di quanto previsto al punto 7 della Nota esplicativa del dicembre 1999
alla circolare 7/LAP del 1996: 1) In
tali aree gli interventi di ampliamento e nuove costruzioni dovranno essere
subordinati alla realizzazione delle opere previste dagli elaborati B2.1,
B2.5, B2.6 ed eventuale studio idrologico zonale di dettaglio. Dovrà essere
rispettata la consequenzialità degli interventi stessi secondo fasi previste,
da attuare con i Piani Tecnici di Opere Pubbliche di cui all'art. 47 L.U.R. 2) In
assenza degli interventi previsti dagli elaborati di cui al punto precedente,
saranno ammessi gli interventi previsti dal P.R.G. limitatamente alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro conservativo, alla
ristrutturazione edilizia. Per ampliamenti, nuove costruzioni e PEC approvati
entro il 15/7/97 l'Amministrazione valuterà la possibilità di rilasciare
concessioni edilizie a condizione che l'abitabilità o agibilità sia
subordinata alla realizzazione delle opere previste. 3) Per
gli interventi di ampliamento, sopraelevazione nuova costruzione, dovrà
essere tenuto in conto, inoltre, quanto previsto per le aree di classe 2,
lettera C, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 4) Per gli interventi in classe 3b,
interessati da situazioni di dissesto di versante si rimanda a quanto
disposto dall'articolo 17 successivo. |
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Art. 15 |
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Disciplina attività estrattive |
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1
Le richieste di apertura di nuove cave nelle aree di
potenzialità estrattiva di inerti, sono regolamentate dalla legge 69 del
22/11/1978 "Coltivazione cave e torbiere" e successive modifiche e
integrazioni, dalla Legge n° 6 del 18/2/1980, dalla Legge n° 9 del
13/3/1981,e della Legge Reg. n° 30 del 12/8/1981; inoltre si richiama la
circolare del 9/7/1979, n° 7, note esplicative, del Presidente della Giunta
Regionale. 2
Il Comune, sentita la Commissione Regionale,
esprime il proprio parere. 3
Inoltre si precisa che vengono considerate cave,
anche scavi autorizzati per trasformazioni agricole quando i materiali
estratti vengano commercializzati. 4
L'Amministrazione inoltre, per le aree di ex cave,
prevede il recupero ambientale da parte dei proprietari dei terreni
utilizzati in specie se sussistono situazioni di potenziale dissesto
idrogeologico o di inquinamento freatico zonale. 5
Le estrazioni di inerti comprese entro la
perimetrazione del P.T.O. "Tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali del Po", sono normate dall'articolo 3.10 del Piano d'Area per
la fascia fluviale del Po. |
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Art. 16 |
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Aree e
impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili |
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1
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
industriali, deve essere autorizzato, ai sensi del DPR 915 del 10.9.1982, con
l'applicazione della circolare esplicativa del Presidente della Giunta
Regionale del 15.2.1983 prot. n° 5/ Ecologia. 2
Le discariche presenti nel territorio comunale
devono essere sottoposte al relativo piano di risanamento ambientale
approvato dalla Regione Piemonte, mentre su tutto il territorio Comunale vige
il divieto di abbandono dei rifiuti. 3
Nel territorio Comunale di Moncalieri non sono
previsti siti per lo smaltimento di rifiuti tossico o nocivi, né siti per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani in discarica controllata. 4
Eventuali richieste di autorizzazione, da parte di
privati o Enti pubblici, di stoccaggio provvisorio di rifiuti industriali
siti entro il territorio Comunale, dovranno essere sottoposti al parere del
Comitato Regionale per lo smaltimento rifiuti, come da L.R. n° 18 del
2.5.1986 e al controllo di competenza dell'Assessorato all'Ecologia della
Provincia di Torino. 6
Nel territorio Comunale di Moncalieri, viene
applicata la L.R. 13/4/1995 n° 59 "Norme per la riduzione, il riutilizzo
e lo smaltimento dei rifiuti". 5
6 Nella
revisione del P.R.G.C., sono previsti ambiti industriali all'interno dei
quali sarà insediata un'area attrezzata per lo stoccaggio e la valorizzazione
dei materiali recuperati, provenienti dalla raccolta differenziata. |
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Art. 17 |
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Norme per la tutela del suolo del territorio
Collinare o ambiti particolari. |
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In rapporto all'assetto
geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore collinare del
Comune di Moncalieri, è opportuno per una tutela geostatica idrogeologica e
paesaggistica del territorio, adottare cautele e limitazioni. Particolare attenzione dovrà
essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi. La realizzazione degli stessi dovrà
essere subordinata ad uno studio di stabilità che definisca il grado di
sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno. Sulla base delle caratteristiche
geologiche e geologico-tecniche dei terreni, tenuto conto dell'aspetto naturalistico
e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o riporto a quanto
indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C. In ogni caso l'altezza dei punti
di cui sopra non dovrà superare i 4 o 5 metri. In particolare, nelle aree
interessate da frane recenti o antiche, gli interventi dovranno essere
finalizzati alla stabilizzazione dei terreni. Sarà favorito il recupero
boschivo di aree marginali con essenze arboree ed arbustive indigene che, sia
sotto il profilo geo-pedologico che climatico, ben si prestino al rapido
sviluppo e contribuiscano alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio. Per tutti gli interventi relativi ad opere pubbliche ricadenti
nell'area collinare e pedecollinare, dovranno essere preventivamente attuate
le indagini prescritte dal D.M. 11/3/1988 e dalle rispettive leggi di
settore. Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti: A) Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 1 (come
individuate nella carta di sintesi B1) sono consentiti tutti gli interventi
previsti dal P.R.G., nel rispetto del D.M. 11/3/88 (per le nuove
costruzioni). B) Nelle porzioni di territorio comprese
nella classe 2, come individuate nell'elaborato di sintesi B1) gli interventi
previsti dal P.R.G. saranno ammessi con le seguenti prescrizioni: 1) la realizzazione di qualunque
intervento edilizio, nella zona collinare, sia di nuovo impianto che di
completamento, dovrà essere subordinato ad un'attenta indagine geognostica e
a verifiche geotecniche, estesa
all’area di intervento con il
supporto sia di prove in sito che di laboratorio, per una puntuale
definizione dei fattori di sicurezza del versante nelle condizioni attuali ed
in quelle post-intervento; 2) le scelte progettuali inerenti le
strutture delle opere, le tipologie di fondazione adottate e gli interventi
di sistemazione del terreno, dovranno essere compatibili con i risultati
della indagine geologico geotecnica in conformità a quanto disposto dal D.M.
11/3/88; 3) sino all’espletamento del programma
di indagine e all’ottenimento dello specifico parere della Direzione
Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e all’approvazione della relativa variante di P.R.G.C. per
l’area collinare, nelle aree inserite in classe 2 ricadenti in
ambiti di pendenza superiore al 25%, secondo la perimetrazione dell’elaborato
B 2.7, e delle
tavole da B.1.1. a B.1.8., come modificate in sede di approvazione del P.R.G. sono ammessi i seguenti
intereventi: ·
edifici esistenti: manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia, compresi gli interventi di recupero dei sottotetti per le zone Cr3
secondo quanto specificato dall’articolo 28.3.3 comma 4; ·
opere pubbliche o aventi finalità pubbliche non
altrimenti rilocalizzabili; ·
interventi pubblici e privati di riassetto e
presidio idrogeologico; ·
manutenzione della rete viaria e delle
infrastrutture secondarie. C) Nelle porzioni di territorio comprese nella classe 3a,
(carta di sintesi della pericolosità B1) vedere punti 1, 2 e 3, del punto D,
del precedente articolo 14. D) Nelle porzioni di territorio comprese
nella classe 3b, (interessate da processi gravitativi), come individuate
nella carte di sintesi B1, tutti gli interventi (salvo la manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia), sono subordinati alla realizzazione di interventi
di riassetto territoriale e idrogeologico previsti nel cronoprogramma che di
seguito si riporta: Meccanismi attuativi generali:
nelle aree indicate in classe 3b, l’attuazione delle previsioni urbanistiche
riguardanti nuove opere o nuove costruzioni che non siano comprese tra quelle
consentite, potrà essere avviata solamente quando l’Amministrazione Comunale
avrà completato l’iter degli interventi necessari alla minimizzazione o alla
messa in sicurezza ed
effettuato il loro collaudo di dette aree. Nel caso specifico, buona parte
degli interventi sono già stati realizzati oppure in fase di esecuzione o con
progetti già finanziati ed in fase di affidamento lavori. Preso atto di
questa situazione, sono esplicitate di seguito le procedure di "svincolo
di dette aree ricadenti nella classe 3b di pericolosità geomorfologia" a
seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza o di mitigazione: a) ambito collinare: a1) nei settori collinari con pendenza superiore al 25% e
ricadenti in classe 2 della Carta di Sintesi, di cui alle tavole da B 1.1 a B
1.4, come modificate in sede di approvazione del presente PRG, viene
temporaneamente sospesa l’edificabilità, che viene subordinata
all’approntamento e all’attuazione di un mirato programma complessivo di
indagini geologiche e geognostiche di dettaglio. Attuazione del programma: previsto a
partire dal settembre 1999 e della durata stimata di mesi 12. A seguito di tali indagini dovrà essere predisposta la
cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica, modificata sulla scorta dei dati delle
indagini di dettaglio e redatta ai sensi della circolare 7/LAP e della
relativa Nota Tecnica Esplicativa, con stralcio delle aree di classe 2 da
riclassificare in classe 3. Essa verrà sottoposta ad uno specifico parere
della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, allo scopo di
adottare una variante allo strumento urbanistico per l’area collinare, per
l’attuazione delle specifiche prescrizioni di ordine geologico ed
urbanistico. Nel corso degli approfondimenti geologici è opportuna la
definizione di quegli ambiti territoriali ricadenti nella classe 3b nei
quali, date le caratteristiche di pericolosità, non potranno comunque essere
attuati nuovi interventi anche a seguito della realizzazione degli
intereventi di riassetto a carattere territoriale. Indipendentemente dai risultati ottenuti dagli studi di approfondimento,
si ritiene comunque problematica e da evitare l’edificazione in settori
collinari caratterizzati da pendenze superiori a 35" a2) predisposizione
delle modalità di adeguamento dei manufatti di attraversamento viario dei rii
collinari. Le nuove concessioni saranno soggette a specifici oneri indotti
per l’adeguamento degli attraversamenti viari sottodimensionati. b) area di
pianura: Progetti di interesse generale
del territorio: ·
settore di pianura rio Palera, rio Botero ed installazione
impianto idrovoro località Borgo Mercato. Lavori di sistemazione
idrogeologica del. G.C. n.552/97 affidamento progetto ing. Pietro Cavallero
1° lotto. Approvazione preliminare del. G.C. n.79/98. ·
progetto di arginatura in sponda destra dei rii Sauglio
e Tepice in località Bauducchi. Dichiarazione di pubblica utilità ex articolo
1 legge 1/78. Affidamento incarico ing.ri ANSELMO, MARTINA, GERVASIO,
VISCONTI. Delibera G.C. n.194/98 con approvazione esecutiva. Delibera G.C.
n.294/98 approvazione aggiudicazione lavori di arginatura in sponda destra
dei rii Sauglio e Tepide alla ditta BORIO G.; ·
progetto esecutivo sistemazione idraulica del rio
S. Bartolomeo alla confluenza con il rio Cenasco all’attraversamento
ferroviario. Delibera G.C. n.555/97 progettisti LAZZARI, PERRONE, RUBERTO,
TROISI. Delibera G.C. n.329/98 approvazione affidamento alla SICOAP (di
ambito collinare ma con riflessi significativi sull’assetto idraulico della
pianura); ·
progetto di sistemazione idrogeologica del torrente
Banna. Opere già finanziate e da eseguire: lungo i rii Sauglio e Tepice
realizzazione di argini continui quali opere di difesa corrispondenti alle
fasce di progetto B e C del torrente Banna sino all’innesto con le fasce di
progetto B e C del fiume Po. In considerazione dello stato di
fatto e di quello in itinere delle opere citate (vedi tavola di riferimento)
e al fine di ottimizzare i tempi per la disponibilità delle aree edificate
ricadenti in 3b nei settori di Borgo Mercato, so ritiene possibile avviare
contemporaneamente l’edificabilità, vincolando tuttavia l’agibilità alla
conclusione degli interventi finanziati o in fase di appalto o in via di
esecuzione. I
nuovi interventi nella Borgata Bauducchi potranno essere realizzati solo a
seguito del completamento e del collaudo dell’argine previsto lungo il Rio
Valle Sauglio – Tepice e dell’adeguamento della sezione di deflusso del rio
stesso al di sotto della S.S.393. Per ulteriori specificazioni in merito alle
indagini da eseguire in caso di redazione dei SUE si rimanda all’art.28.3.2
delle presenti N.T.A. Nell’area Vadò, già oggetto di
variante al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n.41-11201 del 2 agosto 1996, il
rilascio dei certificati di agibilità dei nuovi fabbricati è subordinato
all’avvenuta realizzazione delle opere di assetto idraulico previste dagli
interventi finanziati con il Polo Integrato di Sviluppo (PIS). Nel solo ambito di pianura, a
Sudest di Borgata Bauducchi, la riduzione della fascia di rispetto del Rio
Sauglio da 100 m. alla distanza di 50m. da entrambe le sponde è subordinata
alla realizzazione dell’argine di progetto (fasce B e C) sino all’innesto con
il Rio Tepice e tangenziale autostradale To – Pc. La riduzione della fascia di
rispetto del Rio Rigolfo da 100 m. a 50 m. da entrambe le sponde è subordinata
al prolungamento dello scolmatore Rigolfo sino al Rio Sauglio. Inoltre, per le aree con edifici
esistenti interessate da attraversamento di rii o fossati coperti o
obliterati o nelle quali si rendano necessarie opere di consolidamento o
stabilizzazione, l'Amministrazione potrà fare effettuare dai privati le opere
necessarie con apposite Ordinanze. Nelle
porzioni del territorio individuate nell’ allegato A ( parte integrante delle
presenti norme) denominato "perimetrazione delle aree interessate da
presenza d’acqua nell’evento alluvionale 15-16 ottobre 2000", ai fini
della tutela idrogeologica, e della riqualificazione delle aree urbane
degradate per incentivare la sostituzione edilizia dei fabbricati oggetto di
danni durante il fenomeno alluvionale con tipologie costruttive che
minimizzano gli effetti dovuti alla presenza d’acqua, la realizzazione degli
interventi edilizi previsti dalle singole schede di zona è subordinata al
rispetto delle prescrizioni e limitazioni descritte ai punti seguenti: 1) Nelle aree interessate dalla presenza d’acqua maggiore di 30 cm
come evidenziate ai punti 1 e 2 dell’allegato A, al fine di proseguire il
processo di riqualificazione urbana in atto delle aree già edificate e
storicamente antropizzate: ·
è fatto divieto di realizzare
piani interrati a qualunque uso destinati; ·
le nuove costruzioni
residenziali dovranno essere realizzate su pilotis con altezza minima di 2,40
mt.; ·
le destinazioni d’uso non
residenziale potranno essere realizzate ad una quota del piano terreno compatibile
con il livello di piena duecentennale, secondo le indicazioni fornite dal PAI
e comunque tale quota non potrà essere superiore a mt.1 rispetto al piano di
campagna; ·
nei lotti a destinazione non
residenziale in cui il livello della piena di riferimento risulta superiore a
mt. 1,00, come risultante dai dati del censimento delle altezze d’acqua
effettuate dall’Amministrazione Comunale nel mese di ottobre 2000, è sospesa
ogni nuova edificazione fino alla messa in sicurezza delle aree mediante
realizzazione di opere di difesa idraulica; ·
nelle aree fondiarie delle
nuove costruzioni al piano terreno sarà consentita la sola realizzazione di
parcheggi pubblici e privati coperti, anche chiusi da pareti, per fronti non
superiori a 18 mt. per i quali si applicano le disposizioni del comma 3
dell’art. 24. ·
per le nuove costruzioni
residenziali all’interno delle zone normative Br1 e Br2 sarà consentito
realizzare l’altezza massima prevista dalle schede normative anche in assenza
di S.U.E. 2) Nelle aree interessate da presenza d’acqua inferiore a 30 cm
come evidenziate ai punti 3, 4 e 5 dell’Allegato A: ·
è fatto divieto di realizzare
piani interrati a qualunque uso destinati; ·
le nuove costruzioni
residenziali e non potranno essere realizzate ad una quota di imposta del
piano terreno compatibile con il livello di piena duecentennale secondo le
indicazioni fornite dal PAI; tale quota non potrà comunque essere superiore a
mt. 1 rispetto al piano di campagna; ·
nelle nuove costruzioni ad uso
residenziale e non, sarà consentito realizzare parcheggi pubblici e privati
fuori terra anche chiusi da pareti, applicando la deroga disposta dal comma 3
dell’art. 24;- la costruzione di autorimesse pubbliche e private da
realizzare nelle aree BP e CP potrà essere consentita oltre il limite di
copertura fondiaria stabilito nelle schede normative relative alle medesime
aree, fino ad un rapporto massimo di copertura pari a 0,60 mq/mq, fermo
restando che gli edifici non destinati ad autorimesse dovranno rispettare il
limite di copertura fondiario stabilito dalle medesime schede normative. 3)
Nelle aree interessate
dall’esondazione del canale derivatore della centrale AEM come individuate al
punto 6 dell’Allegato A, per l’attuazione degli interventi nelle singole aree
normative si confermano le prescrizioni di carattere idrogeologico già
previste dalle presenti norme, anche in considerazione delle opere di
ripristino e messa in sicurezza del sistema canale derivatore e opera di
presa già attuate dall’Azienda Energetica Metropolitana. 3 bis) Per le aree fronteggianti C.so Savona e per l’aree
fronteggianti C.so Savona e per le aree di B.go Vittoria interessate
dall’esondazione come individuate nell’allegato A, le presenti prescrizioni e
limitazioni, dal punto 1 al punto 12, si applicano fino alla messa in
sicurezza delle relative aree mediante il completo e normale funzionamento
delle idrovore già installate lungo il PO e la costruzione di argini di
difesa dei sottopassi ferroviarie; è comunque fatto divieto di realizzare
nuovi piani interrati. 4)
Negli edifici esistenti,
compresi nelle aree di cui ai punti 1,2, 3, 4, e 5 dell’Allegato A, ai piani
interrati e seminterrati non saranno consentiti cambi di destinazione d’uso
se non a favore della formazione di spazi destinati a pertinenza dell’edificio
principale; inoltre nel caso in cui le attività esistenti nei piani interrati
e seminterrati si rilocalizzino in altri siti o cessino l’esercizio, i locali
dovranno essere destinati esclusivamente a pertinenze delle destinazioni del
fabbricato principale. 5)
Per le nuove costruzioni a
qualunque uso destinate da realizzare nelle aree di cui ai punti 1,2, 3, 4, e
5 dell’Allegato A, le fondazioni dovranno essere di tipo continuo o indirette
di tipo profondo; la richiesta di concessione edilizia dovrà essere corredata
di relazione geotecnica con indicazione del tipo di fondazione idonea per
ridurre gli effetti che la presenza d’acqua in occasione di eventi
alluvionali comporta alla stabilità complessiva delle opere in progetto. 7) L’Amministrazione comunale in conformità a quanto disposto
dall’art. 18, comma 7 della Deliberazione 11 maggio 1999 dell’Autorità di
Bacino del fiume Po, di adozione del progetto di piano stralcio per l’assetto
idrogeologico, provvederà ad inserire nei certificati di destinazione
urbanistica, la classificazione delle aree come individuate nell’allegato A
" perimetrazione delle aree interessate dalla presenza di acqua a
seguito dell’evento alluvionale 15-16 ottobre" e il testo dell’art. 17
delle presenti norme evidenziando le limitazioni e prescrizioni a cui sono
soggette le medesime aree ai fini della trasformazione edilizia. 8)
Il rilascio delle concessioni
edilizie per interventi di nuovo impianto, completamento, ampliamento e
ristrutturazione edilizia estesa all’intero fabbricato è subordinato alla
presentazione di progettto degli impianti ai sensi della Legge 46/90, nel
quale dovranno essere adottati accorgimenti necessari affinchè gli stessi
impianti siano protetti e posizionati in modo adeguato alla presenza d’ acqua
in caso di eventi alluvionali; particolare attenzione dovrà essere posta alle
centrali termiche, centrali elettriche e agli impianti meccanici di
sollevamento per i quali dovrà essere garantito il funzionamento anche in
presenza d’acqua. 9)
Per le aree di trasformazione
Tcr1A, poste in prossimità della sponda destra del torrente Sangone,
l’approvazione del S.U.E. è subordinata alla realizzazione degli interventi
di difesa idraulica che saranno
attuati a segutito dei risultati delle indagini in corso coordinate dalla
Provincia di Torino, e dalla conferenza permanente istituita dalla Regione
Piemonte; tale vincolo ha efficacia temporale per anni 5. 10) Per i lotti compresi nelle aree di trasformazione Crs3, di
strada del Cervo, e BPR2 di strada Mongina, per le parti aventi altezza
dell’acqua superiore a 30cm come individuate nell’allegato A, l’approvazione
del S.U.E. è subordinata al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 ter della L.R. n° 38/78 secondo le
indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota del 29/11/2000 prot.
1208/LAP inviata ai Comuni interessati dall’evento alluvionale dell’ottobre
2000. 11) Per tutti i lotti liberi all’interno di tutte le aree normative
del PRGC ricadenti nelle aree con presenza d’acqua superiore a 30 cm ( punti
1 e 2 allegato A) l’approvazione dei S.U.E. ove richiesti e il rilascio di
singole concessioni edilizie è subordinata al parere del Comitato Regionale
Opere Pubbliche, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 ter della L.R.
n° 38/78 secondo le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con nota del
29/11/2000 prot. 1208/LAP inviata ai Comuni interessati dall’evento
alluvionale dell’ottobre 2000. |
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Art. 18 |
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Vincoli idrogeologici e fasce di rispetto rii |
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A)
Aree sottoposte al vincolo idrogeologico 1 Le aree sottoposte al vincolo
idrogeologico (R.D. 1923 n° 3267) sono soggette alla normativa contenuta
nella legge Reg. n° 45 del 9/8/1989: " Nuove norme per gli interventi da
eseguire in terreni sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici". 2 Il Comune dovrà richiedere, su
interventi previsti in terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, la
documentazione prevista dall'art. 7 della stessa Legge Regionale n° 45 del
9/8/1989. 3 Per ogni iniziativa pubblica o
privata di tagli boschivi, di apertura di strade, di formazione di nuove aree
residenziali ecc. dovrà essere richiesto parere del Servizio Geologico
Regionale e la conseguente autorizzazione del Presidente della Giunta
Regionale. 4 Nel caso di interventi di modesta
rilevanza, comportanti trasformazioni o modificazioni di uso del suolo su
superfici non superiori a duecentocinquanta metri quadrati e richiedenti un
volume complessivo di scavi non superiore a cento metri cubi, il richiedente
la concessione può allegare alla domanda una perizia asseverata, rilasciata
da un professionista esperto nei problemi di assetto idrogeologico e
stabilità dei versanti. 5 Essa può essere sostitutiva secondo
una valutazione discrezionale dell'Ente autorizzante, della relazione tecnica
di cui al comma 1 della citata Legge R. N° 45 del 9.8.1989. B) Fasce
di rispetto e norme di salvaguardia ai rii ed impluvi collinari 1
Le fasce di rispetto ai rii collinari, nelle tavole
di revisione del P.R.G.C., sono definite in 25 m eccetto il Rio Sauglio e rio
Rigolfo dove la fascia è estesa a 100 m . 2
A tutti i corsi d'acqua collinari, stagionali o
perenni, siano essi di proprietà pubblica o privata, devono essere applicate
le seguenti disposizioni: a) deve essere osservata ovunque una
fascia di rispetto di almeno 25 m dall'asse di tutti i rii, ivi compresi
quelli minori e le aste di zona di testata; tale prescrizione vale anche per
opere accessorie quali garage, piazzali e similari; b) in nessun caso deve essere consentita
la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche se di ampia
sezione; c) le opere di attraversamento stradale
sui corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale
che la larghezza della sezione di deflusso non vada, in modo alcuno, a
ridurre la larghezza dell'alveo " a rive piene " misurata a monte
dell'opera (vedi figura allegata ), questo indipendentemente dalle risultanze
della verifica della portata di massima piena; tali verifiche dovranno
comunque raddoppiare i valori delle portate liquide, al fine di considerare
l'eventuale trasporto solido; la larghezza dell'opera non dovrà essere
superiore a quanto strettamente necessario al passaggio dell'opera viaria;
dovranno quindi essere evitate le tipologie costruttive costituite da un
manufatto tubolare metallico o cementizio di varia sezione inglobato in un
rilevato in terra con o senza parti di cemento armato; d) in nessun caso deve essere permessa
l'occlusione, anche parziale, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata,
tramite riporti vari. 3
Le norme citate al comma 2, punti a,b,c,d, sono
estese per una fascia di 100 m dall'asse del Rio Sauglio e rio Rigolfo. Su tutto il territorio collinare è fatto comunque divieto
di intubare o modificare il regime idrologico dei rii collinari e in
particolare: -
restringere gli alvei con muri di sponda e con
opere di copertura; - -
modificare l'assetto del letto mediante discariche;
-
alterare la direzione di deflusso delle acque; -
deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei
rii, eccetto quanto previsto nell'allegato B2/4; 4
Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto
dei rii collinari vale quanto previsto in modo specifico nell'art. 34 delle
presenti norme. 5
Gli interventi urbanistici privati di qualsiasi
natura che ricadono entro il bacino idrografico cui compete l’attraversamento
della rete viaria, sia pubblica che privata, sono subordinati alla redazione
di P.T.E. (art.47 della LUR), di adeguamento della sezione idraulica degli
attraversamenti sottodimensionati rispetto alla piena di riferimento, così
come censiti dall’allegato B 2.1H. L’esecuzione degli interventi previsti dal
P.T.E. saranno finanziati con le entrate derivanti dagli oneri di concessione
edilizie relative agli interventi previsti dal piano e da attuarsi nelle aree
collinari. |
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Art. 19 |
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Tutela geologica e geotecnica del suolo e
sottosuolo a seguito di progettazioni di opere pubbliche o private da
autorizzarsi o licenziare nel comune di Moncalieri |
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Le prescrizioni sottoelencate sono valide per l’intero territorio
comunale e sono di ordine generale: 1
I corsi d’acqua, sia pubblici che privati, non
dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione,
subire restringimenti d’alveo e rettifiche del loro naturale percorso.
Parimenti non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d’acqua
incluse le zone di testata; 2
Gli attraversamenti stradali dei corsi d’acqua
dovranno essere realizzati mediante ponti, con sezione di deflusso che non
vada a ridurre la larghezza dell’alveo libero a monte; 3
Garantire la pulizia e le manutenzioni degli alvei
dei corsi d’acqua, pubblici e privati, limitrofi agli insediamenti previsti,
verificando le loro sezioni di deflusso ed eventualmente adeguando quelle
palesemente insufficienti; 4
Nei settori acclivi una particolare attenzione
dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno
captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Per le acque di pioggia
derivate da superfici impermeabili
(tetti, terrazze, cortili e parcheggi), deve essere prevista la
raccolta entro vasche di tenuta al fine di provvedere ad una regimazione e
contenimento del deflusso idrico; 5
Dovranno essere richieste per le progettazioni di
opere pubbliche o private all'atto delle concessioni, le indagini geologiche
e geotecniche come previsto dal D.M. Lavori Pubblici 11/3/1988 " Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione " e
dalla circolazione esplicativa del citato D.M. del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici n° 30483 del 24.9.1988 e dalla circolare Regionale del Presidente
della Giunta Regionale n° 11/PRE del 18.5.1990.
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TITOLO V - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
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1
Superficie territoriale - St Si intende come superficie territoriale la somma di tutte
le aree occorrenti per la realizzazione di uno strumento urbanistico
esecutivo di cui all'art. 11. Sono escluse quelle aree pubbliche già occupate
da opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2 - Superficie fondiaria - S f Si intende come superficie fondiaria l'area o il complesso
di aree destinate alla realizzazione degli edifici ed agli spazi di loro
stretta pertinenza; si ottiene detraendo dalla superficie Territoriale ( St)
la superficie di quelle aree che lo Strumento esecutivo o il P.R.G.C.
destinano ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 3 - Densità territoriale - D t Si intende come densità territoriale di popolazione, il
rapporto, espresso in abitanti per ettaro ( ab/ha), fra il numero di abitanti
insediati o insediabili in un'area di piano e la superficie territoriale di
questa. 4 - Indice di edificabilità
territoriale - I t Si intende come indice di edificabilità territoriale il
rapporto, espresso in metri cubi, o metri quadrati, per metro quadrato (
mc/mq, mq/mq), fra il volume, o la superficie lorda di solaio sviluppata,
costruibile e la superficie territoriale. 5 - Indice di copertura territoriale-
I c t Si intende come indice di copertura territoriale il
rapporto, espresso in metri quadrati per metro quadrato ( mq/mq), tra
superficie coperta dall'edificio, o complesso di edifici considerati e la
superficie territoriale di competenza. 6
- Indice di edificabilità
fondiaria - I f Si intende come indice di edificabilità fondiaria il
rapporto, espresso in metri cubi o metri quadri, per metro quadrato ( mc/mq ,
mq/mq) fra il volume, o la superficie lorda di solaio sviluppata,,
costruibile e la superficie fondiaria . 7 - Indice di copertura fondiaria -
I c f Si intende come indice di copertura fondiario il rapporto
tra la superficie coperta dall'edificio o dal complesso di edifici
considerati e la superficie fondiaria di competenza. NB - Nella stesura degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere verificati sia l'indice di
edificabilità territoriale che quello fondiario; può pertanto avvenire, in
alcuni casi, che la costruibilità territoriale oppure la costruibilità
fondiaria non possano essere realizzate per intiero. |
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Art.21 |
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1
- Superficie lorda di pavimento - S L P Si intende come superficie lorda di pavimento degli
edifici la sommatoria delle superfici utili di pavimento di tutti i locali
chiusi costituenti l'edificio entro e fuori terra, a qualunque uso destinati
( compresi scale, androni e corridoi comuni) e delle superfici occupate dalle
murature che delimitano e suddividono detti locali con esclusione delle
cantine e sottotetti non abitabili pertinenti alla residenza e delle
superfici destinate a parcheggi e autorimesse. I garage emergenti per più di
1,20 m. costituiscono volume e fanno superficie coperta. 2
- Superficie coperta - S c Si intende come superficie coperta degli edifici la
proiezione orizzontale sul terreno di tutte le parti chiuse, dei porticati
aperti e delle logge e degli aggetti superiore a m 1,50 3
- Volume edificabile - V 3-1- Si intende come volume edificabile,
quello dei solidi edificati a qualunque uso destinati emergenti dalla
superficie fondiaria di competenza, misurato a partire dal terreno a
sistemazione avvenuta fino all'infradosso del solaio dell'ultimo piano
abitabile o del cornicione qualora questi risulti di altezza superiore. 3-2- Il volume edificabile viene calcolato
moltiplicando la superficie territoriale o fondiaria del lotto per l'indice
di edificabilità territoriale o fondiaria; il lotto dovrà derivare da un
frazionamento eseguito in data precedente alla data di adozione del Progetto
Preliminare di P.R.G.( 24.11.95) 3-3- I riporti di terra ammissibili ( che
dovranno risultare esattamente dal progetto e con questo essere approvati)
non potranno superare lo spessore di 1 m rispetto al piano di marciapiede di
accesso od al piano di campagna preesistente; tali riporti dovranno
raccordarsi dolcemente al piano di campagna all'interno del lotto di intervento. 3-4- Non saranno inclusi nel calcolo dei
volumi e della superficie lorda di pavimento i porticati aperti e le logge
anche se chiuse da murature da tre lati. 3-5- Saranno pure inclusi nel calcolo dei
volumi le parti di sottotetto abitabile, dove l'altezza media dei locali non
potrà essere .000inferiore a m 2,7O per i locali di abitazione e m 2,4O per i
locali di disimpegno e servizio. 3-6- Nei sottotetti di tipo abitabile potranno essere aperti
abbaini, finestre rase, terrazzini. 3-7- Non sarà computata la volumetria di quei
sottotetti non abitabili nei quali saranno ricavati esclusivamente locali da
destinare a sgombro, stenditoio, lavanderia, impianti tecnologici ed
eventuali soffitte condominiali. Per tali sottotetti dovrà essere presentato
atto di vincolo unilaterale di non abitabilità - Non saranno ammessi solai
intermedi compresi nelle falde del tetto. 3-8- Nelle falde
coprenti sottotetti non abitabili saranno ammessi solamente lucernari
ricavati a raso di dimensioni massime m O,55 x O,7O, nel numero massimo di
uno per locale o, se nello stesso locale, con interasse non inferiore a 5 m.
Nel caso di fronti o parti di essi realizzati a timpano, negli stessi non
saranno ammesse aperture di finestre per i sottotetti non abitabili ma solo
finestre tonde o" occhioni.". 3-8-1 Non saranno ammessi per i tetti pendenze
superiori al 50% e sporgenze di cornicioni maggiori di 1,50 dal filo di
costruzione. 3-9- I garage interrati, emergenti dal terreno
per un'altezza massima di m 1,2O ( misurata al filo della sistemazione finita
della copertura) non saranno calcolati nella volumetria ammessa, così come
non sarà calcolato il volume derivante dalla rampa di accesso ai garage; le coperture dei garage interrati dovranno
essere sistemate a verde, con una copertura di terra vegetale dello spessore
di almeno m 0,50. 3-10 Verrà invece calcolato il volume dei
locali il cui accesso avvenga da cortili ribassati; per tale calcolo
l'altezza sarà quella risultante dalla media dell'emergenza dal suolo delle
singole facciate, come meglio indicato al successivo punto 4 - 2 3-11 Gli edifici esistenti al momento
dell'adozione del Progetto Preliminare di P.R.G.C. che al piano terreno siano
realizzati con pilotis, potranno, per motivi di risparmio energetico e
miglioria estetica, creare locali ad esclusivo uso del condominio per sale
riunioni o gioco bimbi, chiudendo gli stessi con vetrate anche costruite su
muretto di cm 5O dialtezza massima, senza che tali volumi vengano computati
nella cubatura. Per essi dovrà essere stipulato atto di vincolo unilaterale
che sancisca l'impegno di uso condominiale non abitativo. 3-12 Non sarà computata la volumetria e la
superficie lorda di pavimento delle tettoie aperte da un solo lato, le stesse
concorrono però nel computo della superficie coperta. 4
- Altezza degli edifici- H 4-1- Si intende per altezza massima di un
edificio la misura rilevata dal punto più basso del terreno, risultante dopo
la sistemazione da farsi nel rispetto del precedente punto 3 - 3 - 1,,
all'intradosso dell'ultimo solaio piano oppure all'intradosso del cornicione
qualora questo risulti di altezza superiore.; non sarà considerato come punto
più basso del terreno quello relativo all'eventuale cortile ribassato; 4-2- L'altezza media di un edificio è data dal
rapporto tra la somma della superficie di tutte le fronti del fabbricato ed
il perimetro dell'edificio;le altezze saranno misurate come detto al
precedente capoverso. 4-3- Sarà possibile realizzare il sottotetto abitabile, oltre il
numero di piani consentito, nei soli casi in cui la norma di zona lo preveda,
fermo restando la possibilità di realizzare sottotetti abitabili qualora
venga rispettato il limite massimo di altezza determinata come al precedente
punta 4.1, nonché vengano rispettati gli indici di zona compresa la
volumetria massima assentibile; in questo caso concorrerà alla determinazione
dell’altezza massima anche l’altezza media del sottotetto calcolata dall’intradosso
del solaio piano sottostante fino all’intradosso del solaio di copertura,
anche non piano, del sottotetto stesso. Nel caso di
sottotetti aventi i requisiti dell’abitabilità’ il limite massimo di altezza
previsto nelle schede di zona, che dovra’ comunque sempre essere rispettato
con riferimento all’intradosso dell’ultimo solaio piano oppure del cornicione
se piu’ alto, si intende incrementato di metri 2,70. 4-4- Non sono da considerarsi
nell'altezza massima fronti o parti di essi realizzati a timpano. 4-5- Fermi
restando las densità fondiaria e territoriale e il numero di piani abitabili
previsti dalle schede di cui al successivo art. 28, le altezze possono essere
incrementate di m. 2 in caso di edifici su pilotis solo se espressamente previsti dalle
schede di zona. |
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Art. 22 |
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Distanze dai confini, distanze fra i fabbricati |
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1 - Per le distanze fra i fabbricati,
varranno le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n° 1444, salvo
le precisazioni di seguito indicate: a) Nelle aree di tipo Ar 1) Per le operazioni di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia la distanza delle
costruzioni dai confini di proprietà non può essere ridotta rispetto alle preesistenze,
depurate delle superfetazioni; inoltre se esistono aperture, o ne sono
previste delle nuove, le stesse potranno essere ammesse, rispettando
esclusivamente le norme del Codice Civile; sarà ammesso il completamento
dell'edificio in aderenza all'edificio del vicino ove questo sia già
costruito in aderenza o a cavalcione del confine. 2) Per le eventuali trasformazioni,
ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni le distanze minime
non potranno essere inferiori a quelle preesistenti, eliminate le
superfettazioni, o comunque a quelle previste dal Codice Civile; b) Nelle aree di tipo Br 1) Il distacco tra le pareti finestrate
degli edifici dovrà essere almeno uguale all'altezza del fabbricato più alto
e comunque non inferiore a m 1O; questa norma dovrà essere rispettata anche
quando è finestrata una sola delle due parti. 2) Non si intendono come pareti
finestrate quelle nelle quali siano praticate esclusivamente aperture di luci
così come definite dagli artt. 900 e 901 del codice civile; per tali pareti
la distanza da un'altra parete dello stesso tipo potrà essere uguale a 1/2
dell'altezza con un minimo di m 5,OO. 3) Negli isolati compromessi con
allineamenti stradali in atto per gli interventi di completamento o in quei
casi ove, per fondate ragioni di ordine architettonico-ambientale,
l'Amministrazione ritenga di conservare i caratteri di continuità edilizia,
gli edifici potranno essere costruiti in aderenza al confine per una
profondità di manica non superiore a m 13,OO. 4) Nel caso di edifici preesitenti nel
lotto confinante e non costruiti sul confine la distanza tra le pareti
finestrate dei fabbricati non potrà essere inferiore all'altezza
dell'edificio più alto con un minimo di mt 10; per le pareti non finestrate
la distanza sarà la metà dell'altezza dell'edificio più alto, con un minimo
di m 5,00. 5) Per gli edifici esistenti, al momento
della adozione del progetto preliminare, ove sia indispensabile aprire nuove
finestre, saranno ammesse distanze che rispettino il codice civile. 6) Se sul lotto confinante non esistono
edifici preesistenti, si potrà costruire, a distanza dal confine non
inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di mt 5,OO. per le
pareti finestrate e non finestrate. 6bis) La distanza minima
dal confine di proprieta’ dovra’ comunque sempre risultare , per le pareti
finestrate , pari alla meta’ dell’altezza del fabbricato con un minimo di
metri 5 e per le pareti non finestrate non inferiore a metri 5. 7) Si potrà costruire sul confine previo
accordo con il confinante, accordo che dovrà risultare da specifico atto. 8) Potranno inoltre essere costruiti a
confine i bassi fabbricati destinati ad autorimesse private, magazzini o
tettoie aperte di altezza massima al colmo di m 4,50 e altezza massima di
gronda m 3,00 ed i locali interrati
emergenti al massimo m 1,20 misurati dal piano del terreno sistemato al manto
di copertura finita; per tali costruzioni non sarà necessario il progetto
unitario, nè l'assenso del vicino. 9) la distanza minima tra bassi fabbricati
e pareti finestrate e non all'interno della stessa proprietà, non potrà
essere inderiore a 1/4 dell'altezza della parete finestrata con un minimo di
m 5. 10) I locali interrati potranno essere
sviluppati lungo i confini di proprietà, fatto salvo quanto previsto
sull'utilizzazione della superficie fondiaria., all'art. 24 delle presenti
norme. 11) Nel caso di edifici costruiti sul
confine, o a distanza non regolamentare dal
confine, saranno ammessi ampliamenti in sopraelevazione, mantenendo lo stesso filo costruttivo, nei
soli casi in cui le pareti non siano finestrate e fermo restando il rispetto
della distanza minima tra pareti non finestrate. c)
Nelle aree Cr di completamento e o di trasformazione 1) La
distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore 1/2
dell'altezza degli edifici con un minimo di mt 5,OO; 2) La
distanza tra gli edifici non potrà comunque essere inferiore all'altezza
dell'edificio più alto con un minimo di mt 1O. 3) Tettoie aperte
e bassi fabbricati destinati ad autorimesse potranno essere ammesse
esclusivamente se addossate al corpo principale degli edifici esistenti o di
nuova costruzione.Per tali fabbricati la distanza dai confini non potrà
essere inferiore a m 5.00 d) Nelle aree di tipo Cr di espansione 1) Lungo i
confini dell'area interessata da strumento esecutivo le distanze non dovranno
essere inferiori a 1/2 dell'altezza degli edifici con un minimo di mt 5,OO; 2) All'interno
dell'area interessata da strumento esecutivo, gli edifici potranno anche
essere costruiti in aderenza ai confini interni, ma le distanze tra pareti
finestrate e non, non potranno essere inferiore all'altezza dell'edificio più
alto con un minimo di m 1O,OO. e)
Nelle aree di tipo industriale, terziario e commerciale 1) La
distanza minima ammessa dai confini di proprietà, per le nuove costruzioni o
ampliamenti degli edifici esistenti, non potrà essere inferiore a 1/2
dell'altezza con un minimo di mt 6,OO, nel rispetto dell'art. 9 punto 2 e 3 del
DM 2/4/68 n° 1444. 2) Su tali
aree si potrà costruire a confine in accordo con i proprietari confinanti o
in presenza di un piano esecutivo , fatte salve le distanze dai confini di
piano esecutivo che non potranno essere inferiori a 1/2 dell'altezza con un
minimo di mt 6,OO. f) Nelle aree di tipo E e 1. Potranno
essere costruiti in aderenza al confine solo i bassi fabbricati di servizio
all'agricoltura; essi dovranno avere accesso od aperture solo dall'interno
della proprietà ed essere adibiti esclusivamente a magazzini e tettoie
aperte. 2. Tali
edifici non potranno superare l'altezza massima di m 4,5O ,se con tetto piano
e di m 6,OO, misurata nel punto più alto della copertura, se con tetto a
falde 3. Tali
norme sono valide anche per le aree adibite alle attività agricole esistenti,
sia nelle zone collinari che nelle aree di tipo Ar, in tali
zone e aree le coperture dovranno
sempre essere a falde coperte da coppi piemontesi. La distanza minima dai confini di proprietà del lotto sul quale
insiste l'azienda e relativa residenza, non potrà essere inferiore a metà
dell'altezza con un minimo di m 5.Le altezze degli edifici adibiti ad
abitazione rurale non potranno superare i m 7,50 di altezza con un massimo di
2 piani fuori terra.Stessa altezza anche per i fabbricati per attrezzature
agricole. |
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Art. 23 |
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Allineamenti, Altezza degli edifici |
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1 -Ai fini della determinazione dei vincoli di cui
al presente punto, varranno gli artt. 8 e 9 del D.M. 2/4/1968 n° 1444 salvo le
precisazioni di seguito indicate: a) Per le
aree di tipo Ar, nel caso di demolizioni e ricostruzioni, valgono di massima
gli allineamenti in atto, e le altezze non potranno superare quelle
preesistenti, eliminate le superfetazioni, o quelle ricorrenti nelle zone
adiacenti all'intervento previsto.; in presenza di Strumento Urbanistico
Esecutivo sono consentiti altezze e allineamenti diversi da quelli in atto,
purchè derivanti da indagine e proposte progettuali unitarie per ambiti
urbanisticamente definiti. b) Per le
aree edificate di tipo Br o in altre aree ove l'Amministrazione ravvisi
l'opportunità di continuità edilizia, gli edifici potranno essere costruiti
secondo gli allineamenti in atto. c) Per le
aree di tipo Cr di completamento e le aree di trasformazione, Bp e Cp in
assenza di strumento urbanistico esecutivo l'arretramento minimo di un nuovo
edificio dal filo stradale ( con esclusione della viabilità a fondo cieco) è
il seguente: - m 5,OO
per strade di larghezza inferiore a m 7,OO; - m
7,5Oper strade di larghezza compresa tra m 7,OO e m 15,OO - m 1O,OO
per strade di larghezza superiore a m 15,OO Qualora
le distanze tra fabbricati, risultassero inferiori all'altezza della facciata
finestrata del fabbricato più alto, gli arretramenti minimi saranno maggiorati
fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.Nel caso di
gruppi di edifici oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo sono consentiti
allineamenti, fasce di arretramento stradale e distanze tra i fabbricati
diversi dalle dimensioni minime sopra indicate, purchè la distanza tra due
fabbricati sia almeno uguale all'altezza del fabbricato più alto; nel caso di
fabbricati affacciantesi su strada la distanza dal limite interno dal
marciapiede dovrà essere almeno la metà dell'altezza del fabbricato, con un
minimo di m 3,OO , e fatte salve le distanze previste dai confini dell'area
oggetto di strumento urbanistico esecutivo. d) Nelle
aree di tipo Cr di espansione e D la distanza fra gli edifici e il ciglio delle
strade principali non potrà essere inferiore a m 1O,OO. Per le aree oggetto
di Strumento Urbanistico Esecutivo la definizione delle strade principali
verrà indicata dall'Amministrazione in sede di progetto tenendo conto delle
caratteristiche delle stesse come definite dal Codice della Strada. All'interno degli Strumenti Urbanistici
Esecutivi dovranno essere predefiniti gli allineamenti dei fabbricati; essi
potranno anche coincidere con il limite interno dei marciapiedi pubblici o di
uso pubblico, purchè gli stessi abbiano dimensioni tali da assumere le
caratteristiche di percorsi pedonali ( larghezza minima di m 2,40). Le
distanze minime fra edifici che si fronteggiano saranno definite all'interno
dello strumento urbanistico esecutivo, sulla base della conformazione del
lotto e del tessuto edilizio esistente al contorno, ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 1444/68. e) Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva
commerciale i volumi tecnici necessari per l'installazione di impianti
tecnologici, potranno essere realizzati oltre i limiti di altezza ammessi,
anche all'esterno degli edifici, purchè non si configurino come incremento
delle superfici destinate all'attività produttiva o commerciale. |
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Art. 24 |
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Utilizzazione della superficie fondiaria |
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1
Per tutti gli interventi di demolizione e
ricostruzione, per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, per la quota
di competenza sulla superficie fondiaria di pertinenza, dovranno essere
riservate: a) aree destinate alla
formazione di parcheggi privati( ai sensi e nella misura di cui all'art. 2
comma.2 della Legge 24.3.89 n° 122) pari a mq 1O ogni 1OO mc di volume fuori
terra;per il calcolo dei volumi degli edifici destinati ad attività
produttive, terziarie o commerciali, ai soli fini del presente articolo si
assumerà, per ogni piano, un'altezza convenzionale di m 5,OO ove l'altezza
effettiva superi tale limite; b) nelle aree destinate agli insediamenti
residenziali, superfici destinate alla formazione di spazi verdi nella misura
minima del 40% dell'area libera , con dimensione minima trasversale di m
5,00, di tali aree almeno la metà dovrà essere in piena terra con piantamenti
di alto fusto; c) nelle aree destinate agli
insediamenti produttivi, terziari, direzionali e commerciali, superfici
destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alto fusto nella
misura minima di mq 1O ogni 5O mq di superficie coperta, con un minimo fisso pari
al 15% della superficie fondiaria. 2
Le aree di cui al punto a) dovranno risultare
collegate, in modo diretto e facilmente percorribile, alla rete viabile di
accesso, dovendo tali aree consentire la manovra e la sosta temporanea dei
veicoli di ogni genere diretti all'edificio di pertinenza; esse potranno
essere di dimensioni superiori a quanto previsto al punto 1) e potranno
essere sviluppate in più piani, sopra e sotto il suolo. 3
Nelle aree ove per ragioni di rischio idrogeologico
non sia possibilericavare parcheggi in sotterraneo, gli stessi nelle misure
di cui al punto 1 a) potranno essere realizzate fuori terra. Non saranno
conteggiati nella volumetria prevista per la zona, ma concorreranno al
calcolo della superficie coperta. Forme e materiali dovranno essere quelli
previsti all'art. 30 della descritta NTA ( norma non a tetti piani, ecc.) |
TITOLO VI - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITA' DI
ATTUAZIONE
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Art. 25 |
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1-Ai sensi dell'art. 13 della L.U.R.,
nonchè dell'art. 31 della legge 457/78 la presente revisione articola gli
interventi previsti per le varie parti del territorio per tutte le
destinazioni d'uso, anche non residenziali come segue: 1) Manutenzione ordinaria m.o. Costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè
non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifica alle strutture o
all'organismo edilizio. Per quanto riguarda gli edifici
a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale,
sono ammesse le riparazioni e la sostituzione parziale di impianti
tecnologici, nonchè la realizzazione delle necessarie opere edilizie,
semprechè non comportino modifiche dei locali nè aumento delle superfici
utili. Per gli interventi di manutenzione
ordinaria non è richiesta concessione nè autorizzazione, ad eccezione degli
specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi della
Legge 1O89/1939 e Legge 1497/1939 o per quelli equiparati come tali dal PRGC. Al fine di consentire all'Amministrazione la
verifica dei caratteri delle finiture deve essere data comunicazione al
Sindaco dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria prima
dell'inizio dei lavori. 2) Manutenzione straordinaria m.s. Costituiscono interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per innovare e
sostituire parti anche strutturali fatiscenti degli edifici, nonchè le opere
e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici,
sanitari e tecnologici semprechè non alterino i volumi e le superfici utili
delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni alle destinazioni
d'uso. Per quanto riguarda gli edifici
a destinazione produttiva-industriale, artigianale, agricola e commerciale,
la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti
tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessarie al rispetto
della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità degli
edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento
delle superfici utili di calpestio, nè mutamento delle destinazioni d'uso. I
relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario,
all'esterno dell'edificio, purchè non configurino incremento della superficie
utile destinata all'attività produttiva e commerciale. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione
straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli
elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne. 3) Restauro conservativo/ Risanamento
conservativo Rc./Ric Costituiscono interventi rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio. Per tali tipi di intervento si richiama
integralmente l'elenco analitico delle opere ammesse dalla circolare
Regionale PRG n° 5/SG/RUB del 27 aprile 1984. 3.1.) Restauro conservativo Rc Gli interventi di restauro
conservativo riguardano le architetture che hanno assunto rilevante importanza
nel contesto urbano e territoriale come veri e propri beni culturali e valori
storico-paesistici Sono compresi in questo
intervento di recupero gli immobili tutelati ai sensi della L. 1O89/1939 o
quelli individuati come tali nella presente variante al PRGC. Il tipo di intervento prevede: a) il restauro degli aspetti architettonici e, ove il caso, il
ripristino delle parti alterate; b) il
consolidamento statico, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza
modificare posizioni e quote, degli elementi strutturali fondamentali, quali
murature portanti, solai e volte, scale e coperture: queste ultime attraverso
il ripristino del manto originario; c) l'eliminazione delle
superfetazioni recenti e quelle incongrue rispetto all'impianto originario ed
ai suoi ampliamenti organici; d) l'eventuale utilizzazione
delle soffitte e dei sottotetti, compatibilmente con le aperture esistenti. Tale tipo di intervento può comportare la modifica
l'aggregazione e la suddivisione delle unità immobiliari preesistenti e il
cambio di destinazione d'uso, purché compatibile con le caratteristiche
dell'edificio e dell'ambito in cui questo si trova. 3.2) Risanamento conservativo Ri.c Il risanamento conservativo è finalizzato
principalmente al recupero igienico funzionale di edifici per i quali si
rende necessario il consolidamento e l'integrazione degli elementi
strutturali e la eventuale modificazione dell'assetto planimetrico interno,
con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché
congruenti con i caratteri degli edifici.Tale tipo di intervento può
comportare la modifica, l'aggregazione la suddivisione delle unità
immobiliari preesistenti e il cambiamento di destinazione d'uso., purché
compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambito in cui questo
si trova. 4) Ristrutturazione edilizia
Ris. Costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione. Si distinguono due tipi di ristrutturazione
edilizia: 4.1.) Ristrutturazione
edilizia di tipo A Ris. A Si riferisce ad interventi che,
pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzione di elementi
anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi. Sono ammesse modifiche
dell'assetto planimetrico nonché la variazione, l'aggregazione e la
suddivisione delle unità immobiliari. E' consentita la realizzazione
di soppalchi nei limiti previsti dagli indici di edificabilità. In
particolare, nel caso di attività commerciali o industriali gli stessi non
potranno comunque superare il 30% della superficie utile interessata. I volumi tecnici relativi alla
installazione di impianti tecnologici dovranno essere realizzati
preferibilmente all'interno dell'involucro dell'edificio. Per gli edifici industriali, artigianali e agricoli
i volumi tecnici relativi ad impianti tecnologici possono essere realizzati
all'esterno dell'edificio, purchè non configurino aumento della superficie
destinata all'attività produttiva o commerciale. 4.2.) Ristrutturazione
edilizia di tipo B Ris B Si
riferisce ad interventi di ristrutturazione che ammettono anche variazioni di
superfici ( senza aumenti) e recupero di volumi. In tale
tipo di intervento è ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali
portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono
ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E'
consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la
trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò
comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Sono
consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché
modificazioni e integrazioni dei tamponamenti esterni. Sono ammesse
modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la
suddivisione di unità immobiliari. 5) Ristrutturazione urbanistica R.u. Si riferisce ad interventi
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione dei lotti, degli isolati, della rete stradale e del carico
urbanistico dell'area territoriale. La ristrutturazione urbanistica
comprende in genere uno o più isolati e viene attuata a mezzo di Strumenti
Urbanistici Esecutivi. Se la ristrutturazione prevede l'apertura di nuove
strade o la rettifica di strade esistenti, non previste dal PRGC, la
ristrutturazione urbanistica sarà attuata con Piano .Particolareggiato. in
variante al PRGC. 6) Completamento, ampliamenti,
sopraelevazioni C.a.s. Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove
opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare
con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime,
nonchè alla tipologia e alle caratteristiche planivolumetriche dei nuovi
edifici, degli ampliamenti o delle sopraelevazioni di edifici esistenti. 7) Demolizioni,Ricostruzioni e
sostituzioni D.r.s. Gli interventi di demolizione
con ricostruzione, ove assentiti dalle presenti norme nelle varie parti del
territorio, riguardano gli edifici fatiscienti e privi di pregio
architettonico e ambientale; il nuovo edificio dovrà essere contenuto nei
limiti geometrici dell'edificio preesistente e non dovrà contrastare con
nuovi allineamenti stradali. A giudizio dell'Amministrazione, ed in particolari
casi legati ad una migliore utilizzazione urbanistica del fondo, potrà essere
ammessa la ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella
preesistente. Sono gli interventi rivolti alla
utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici,
parametri e indicazioni specifiche tipologiche specifiche. 2. La disciplina delle attività comportanti
trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica
delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali è quella
prevista dalla L.U.R.
Art. 48 e Art. 56, dall' Art. 2 comma 60 della legge 662 del
23/12/96, e per quanto non specificato dalle leggi vigenti in materia. |
TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO
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Art. 26 |
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Usi urbani, destinazioni, caratteristiche |
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1 - Vengono definiti i diversi usi urbani del territorio che, opportunamente
combinati insieme, costituiscono le destinazioni d'uso previste per le varie
zone, di cui al successivo titolo VIII ·
Abitazioni R 1 Gli edifici di abitazione che comprendono, oltre agli
alloggi intesi in senso stretto, gli spazi privati di servizio ( cantine,
lavanderia, soffitte, ecc.), gli spazi condominiali di servizio( androni,
scale, locali comuni, gioco bimbi, lavanderie, ecc.),le autorimesse private
ed i parcheggi per i visitatori. ·
Attività ricettive di tipo alberghiero e
para-alberghiero R 2 Le attività ricettive comprendono alberghi,
pensioni, locande, residences, con riferimento sia alle parti ricettive vere
e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.) sia alle parti di servizio (
cucine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) sia a spazi di soggiorno e
ritrovo ( ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi, ecc.) ·
Abitazioni collettive: collegi, convitti, conventi
R 3 Le abitazioni collettive
comprendono: collegi, convitti, case di riposo, case per studenti, case di
cura, cliniche private, ecc.: con riferimento sia alle zone notte, sia alle
zone di soggiorno, sia ad altri servizi comuni. Gli
esercizi commerciali si distinguono, a secondo della superficie di vendita,
in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di
vendita. I centri
commerciali sono delle strutture a destinazione specifica nei quali sono
inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per
superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e
simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per
superfici di vendita di un centro commerciale, si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti. Le attività commerciali vengono suddivise in
categorie d'uso come segue: ·
Esercizi di vicinato (C1.1) Gli esercizi di vicinato C1.1,
sono quelli aventi superficie di vendita non superiore ai 250 mq. e
comprendono sia generi alimentari che extralimentari. Non sono ammessi nell' uso C 1.1 i centri
commerciali come sopra definiti. ·
Media struttura di vendita ( C 1.2) Le medie strutture di vendita C
1.2 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita da 251 mq. a 900 mq. e
comprendono sia generi alimentari che extralimentari. Non sono ammessi nell'uso C1.2 centri commerciali
come sopra definiti. ·
Media struttura di vendita ( C 1.3) Le medie strutture di vendita C
1.3 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita da 900 mq. a 2500 mq. e
comprendono sia generi alimentari che extralimentari. Sono ammessi nell'uso C1.3 centri commerciali . ·
Grandi strutture di vendita ( C 1.4) Le grandi strutture di vendita C
1.4 sono quegli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2500 mq. e
comprendono sia generi alimentari che estralimentari. Sono ammessi nell'uso C 1.4 centri commerciali . ·
Attività commerciali all'ingrosso C 2 Le attività commerciali all'ingrosso comprendono
magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extralimentari, con i
relativi spazi di servizio e di supporto, ed i relativi uffici, mense ed
altri servizi, nonchè spazi destinati a modesti processi di confezionamento e
produttivi strettamente complementari, con esclusione di attività commerciali
al dettaglio. ·
Centri commerciali naturali C3 I centri commerciali naturali
sono così definiti: - sono costituiti di almeno 8 punti di vendita
commerciali, integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e da eventuali attività artigianali già esistenti ed
ubicati in area aperta al pubblico che costituiscono un'apposita società,
anche consortile. ·
Esercizi specializzati C4.1 Gli esercizi specializzati C4.1
sono medie strutture di vendita aventi superfici di vendita da 251 mq. a 2500
mq. che trattano generi extralimentari. Sono ammessi nell’uso C 4.1 centri commerciali. ·
Esercizi specializzati C4.2 Gli esercizi specializzati C4.2
sono medie strutture di vendita aventi superfici di vendita superiore a 2500
mq. che trattano generi extralimentari. Sono ammessi nell’uso C 4.2 centri commerciali. ·
Pubblici esercizi LP 1 I pubblici esercizi comprendono
ristoranti, trattorie, bar, sale da gioco e di ritrovo, ( con
esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago, come locali da ballo e
night club ) con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli
spazi di servizio, di supporto e di magazzino, ed agli spazi tecnici. Sono
ammesse modeste quote di attività ricettive. ·
Esposizioni, mostre, fiere LP 2 Tali usi comprendono esposizioni,
mostre, fiere, centri congressi ed usi analoghi, con riferimento sia agli
spazi per il pubblico, che agli spazi di servizio e di supporto, che ad
uffici, agenzie ed altri usi complementari all'attività fieristica. ·
Cinema, teatri, locali per lo spettacolo LP 3 Tali usi comprendono: cinema,
teatri, centri congressuali, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale
di ritrovo, con riferimento agli spazi destinati al pubblico, agli spazi di
servizio e di supporto,ad uffici complementari, agli spazi tecnici. ·
Piccoli uffici e studi professionali. T 1 Per piccoli uffici e studi
professionali si intendono le attività direzionali, finanziarie,
amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere
prevalentemente privato, che non prevedono un alto concorso di pubblico. Pur senza definire specifiche
soglie dimensionali sono funzionali ai suddetti usi, organismi edilizi
caratterizzati per un alto frazionamento delle singole attività. Sono compresi in tali usi i locali di servizio e di
supporto, gli archivi e i locali per campionari e spazi tecnici. ·
Grandi uffici e direzionalità a forte concorso di
pubblico T 2 Per grandi uffici e
direzionalità a forte concorso di pubblico si intendono gli uffici di grandi
dimensioni, le attività direzionali di carattere pubblico e privato, le
attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di
interesse generale, quando presentino un elevato concorso di pubblico o
elevato numero di addetti. Fanno parte del presente uso gli spazi destinati a
servizio, mense; locali accessori, di archivio, ecc. ·
Grandi uffici e direzionalità a basso concorso di
pubblico T 3 Per grandi uffici e
direzionalità a basso concorso di pubblico si intendono gli usi di cui al
precedente articolo, quando meno della metà delle attività insediate siano
caratterizzate da un rapporto continuativo con il pubblico. Fanno parte del presente uso gli
spazi destinati a servizio, mense, locali accessori, di archivio, ecc. ·
Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato
e specializzato T 4 I servizi per l'industria
comprendono sedi per ricerca, uffici per l'import-export, per la gestione
industriale e il marketing, uffici per l'elettronica applicata, ivi compresi
i processi produttivi complementari, per l'innovazione, ed in genere il
terziario avanzato e specializzato operante nell'area della produzione di
servizi alle imprese. ·
Industria compatibile con l'ambiente urbano P 1 L'industria compatibile
comprende tutti i tipi di attività industriali tali da risultare sotto ogni
profilo compatibili con l'ambiente urbano. La compatibilità viene
verificata, sotto il profilo della molestia e della nocività, con riferimento
al rumore (nei limiti previsti dal d.p.c.m.
del 1° marzo 1991), agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di
risulta e di scarto dei processi. E' ammessa la presenza di un alloggio
per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode. ·
Industria incompatibile con l'ambiente urbano
P 2 L'incompatibilità viene
verificata con le medesime modalità di cui all'articolo precedente. E' ammessa la presenza di un
alloggio per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode. ·
Artigianato produttivo compatibile con l'ambiente
urbano P 3 L'artigianato produttivo
compatibile con l'ambiente urbano comprende tutti i tipi di attività
artigianale produttiva e tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con
l'ambiente urbano. La compatibilità viene
verificato come nel caso di P1. E' ammessa la presenza di un
alloggio per il proprietario. ·
Artigianato
produttivo incompatibile con l'ambiente urbano P 4 L'artigianato produttivo
incompatibile comprende tutti i tipi di attività artigiane caratterizzate in
senso produttivo e tali da risultare incompatibili con l'ambiente urbano. La incompatibilità viene
verificata come nel caso di P2. E' ammessa la presenza di un
alloggio per il proprietario. ·
- Artigianato di servizio P 5 L'artigianato di servizio
comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività
produttive vere e proprie, ma l'artigianato di servizio alla residenza ed
alle attività urbane. ( ad es. idraulici, elettricisti, parrucchieri,
meccanici, lavanderie, piccole riparazioni, ecc.) ·
Magazzini e depositi P 6 Tali usi comprendono: magazzini,
depositi, stoccaggi, centri merce e funzioni doganali, depositi carburante,
materiali edili, ecc. Tali usi a cui possono
accompagnarsi presenze limitate di commercio all'ingrosso e processi
produttivi complementari, sono finalizzati prioritariamente alla raccolta,
conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci. Quando sia previsto il commercio
all'ingrosso dovranno essere individuate le superfici di vendita e per le
stesse dovranno essere previsti spazi a parcheggio pubblico o da assoggettare
ad uso pubblico pari a 1 mq ogni mq si superficie destinata alla vendita. La
superficie destinata al commercio e all'ingrosso non potrà comunque superare
il 20% della SLP. E' ammessa la presenza di un
alloggio per la proprietà o la direzione e di un alloggio per il custode. ·
Parcheggi attrezzati d'uso pubblico o privato S 1 I parcheggi attrezzati di uso
pubblico o privato comprendono garages e autorimesse entro e fuori terra, ed
usi complementari ed accessori come rampe, corsie, spazi di servizio e di
supporto e spazi tecnici. E' ammessa la presenza di
officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici
fino ad una quota massima del 2O% della superficie utile destinata alle
autorimesse. Rientrano nel conteggio della
superficie utile, calcolata agli effetti del capoverso precedente,
esclusivamente le autorimesse coperte entro e fuori terra e le altre attività
complementari con esclusione dei parcheggi scoperti ricavati al piano di
campagna. I parcheggi di uso pubblico o privato comprendono anche le
superfici libere all'aperto opportunamente attrezzate. ·
Servizi sociali di quartiere S 2 I servizi sociali di quartiere
comprendono tutti gli usi di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.68
e cioè servizi per l'istruzione, attrezzature di interesse comune, servizi
religiosi e parcheggi. I servizi per l'istruzione
comprendono: scuola elementare, scuola media, scuola materna e asilo nido, e
cioè tutti i cicli dell'istruzione dell'obbligo, comprensivi di ogni
attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco e
allo sport, quali palestre, piscine, ecc. Le attrezzature di interesse
comune comprendono: le attrezzature a carattere socio-sanitario ed
assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed
i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici del decentramento
amministrativo e servizi complementari come uffici postali, ambulatori,
mercati, centri commerciali integrati convenzionati, ( in sole aree a PEEP). Le attrezzature religiose
comprendono gli edifici per il culto, ed ogni attrezzatura complementare,
come servizi sociali parrocchiali, canoniche , attrezzature didattiche, per
lo svago e lo sport. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia ed il personale dirigente. ·
Scuole superiori S 3 Scuole pubbliche di ogni ordine
e grado al di sopra della scuola media dell'obbligo; comprendono, oltre ai
locali destinati all'insegnamento anche i locali e gli spazi occorrenti per
le attività accessorie ( culturali, sportive ecc.) Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia. ·
- Attrezzature per il verde ( gioco bimbi, verde di
quartiere, verde attrezzato per lo sport S 4 Le attrezzature per il verde
comprendono gli impianti ed i servizi necessari ad attrezzature per il gioco
e lo sport. Le aree destinate a verde pubblico e a verde sportivo privato.
Esse comprendono le attrezzature coperte come palestre, coperture fisse e
smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte ed
attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle pedane ed alle piste per
la pratica sportiva all'aperto. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia. ·
Attrezzature amministrative S 5 Le attrezzature comprendono le
sedi amministrative di scala urbana e le sedi per gli uffici decentrati dello
Stato e delle amministrazioni locali.. Le attrezzature comprendono
tutti gli spazi e le funzioni di servizio e di supporto e gli spazi tecnici. E' prevista altresì la presenza
di servizi come bar, ristoranti, mense, sedi associative, sale riunioni,
ecc.). Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia ·
- Attrezzature socio-sanitarie S 6 Le attrezzature socio-sanitarie
comprendono: ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani, per gli
handicappati, day ospitals, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione,
centri sanitari specializzati ecc. sia pubblici che privati. Sono compresi tutti gli usi e le
funzioni complementari, gli spazi di servizio e di supporto, le sale di
riunione e le sedi di rappresentanza, le mense ed i servizi del personale, gli
spazi tecnici. Sono ammessi alloggi per il personale di custodia. ·
Attrezzature culturali S 7 Le attrezzature culturali
comprendono sedi per mostre e esposizioni, centri culturali, sedi di
associazioni culturali e ricreative e per il tempo libero, musei,
biblioteche, teatri, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali pubblici
e privati, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici,
scuole private di ogni ordine e grado. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia. ·
Sedi cimiteriali S 8 Sono comprese tutte le
attrezzature e gli impianti di carattere cimiteriale, per la tumulazione ed
il culto dei defunti. Sono anche comprese le attrezzature religiose, gli
spazi tecnici e funzionali alle attività insediate e i servizi per il
pubblico. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia. ·
Impianti tecnici I 1 Gli impianti tecnici comprendono
tutti quegli insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione
delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali
le centrali e sotto centrali tecnologiche, gli impianti di adduzione,
distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli
impianti per il trattamento dei rifiuti e simili. Ne fanno parte altresì gli spazi
di servizio, di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia. ·
Attrezzature funzionali a servizi tecnici I 2 Le attrezzature funzionali
comprendono: stazioni ferroviarie e per l'autotrasporto, sedi delle aziende
di trasporto pubblico, centri funzionali urbani, oltre a tutti gli spazi
complementari e di servizio, come depositi, rimesse, officine, spazi per il
pubblico, spazi di supporto e di servizio, mense, sedi sindacali e spazi
tecnici. Sono ammessi alloggi per il
personale di custodia e per il personale dirigente. ·
Distributori di carburante e autolavaggio I 3 Sono comprese tutte le
attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del
carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi
comprese piccole attività commerciali, connesse all'utenza automobilistica. L'Amministrazione dovrà
predisporre un apposito piano specifico per la distribuzione di tali impianti
tenendo in conto anche quelli già esistenti ·
Deposito rottami I 4 Si tratta dei depositi dei
rottami già esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di
P.R.G, sono comprese pure le attività derivanti dal trattamento e dalla
commercializzazione dei rottami stessi. Sono ammesse, nelle aree
destinate a tale uso, minime strutture di supporto all'attività ( uffici e
servizi igienici) e quanto richiesto dalla U.S.S.L. competente. Sono confermate inoltre le
eventuali residenze esistenti. ·
Abitazioni agricole RA 1 Sono abitazioni agricole quelle
comunque collegate con l'attività agricola aziendale o interaziendale. ·
Abitazioni civili in zona agricola RA 2 Sono le abitazioni di tipo
civile, extragricolo o recuperate ad uso civile che si trovano in
zona agricola. Per tale uso non sono previste
limitazioni sui requisiti dei soggetti di intervento. ·
Fabbricati e strutture di servizio per il diretto
svolgimento di attività agricole aziendali e interaziendali PA 1 Gli usi di tali fabbricati e
strutture comprendono: depositi di attrezzi e di materiali connessi con le
attività agricole, rimesse per macchine agricole ed analoghe costruzioni
assimilabili, al servizio dell'azienda singola od associata. Tali usi comprendono anche i
ricoveri per allevamento zootecnico. ·
Allevamenti zootecnici di tipo aziendale PA 2 Tale uso comprende gli
allevamenti zootecnici specializzati con gli edifici di servizio
collegati con l'allevamento quali depositi, uffici e alloggi per il personale
di custodia. Le quantità relative agli
edifici di servizio, gli uffici e gli eventuali alloggi per il personale di
custodia, saranno definiti dall'Amministrazione nella fase di esame dei
progetti ed in eventuali relative convenzioni, anche con l'apporto della
commissione agricola zonale. Per tali allevamenti, la
distanza minima delle aree residenziali non potrà essere inferiore a m 3OO. ·
Impianti produttivi per la prima
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli PA 3 Tale uso comprende le strutture
di trasformazione e conservazione dei prodotti collegati con le aziende
agricole singole o associate, quali caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.,
nonché le relative strutture complementari, comprese le abitazioni per il
personale di custodia. Per le strutture complementari
vedere quanto previsto all'uso PA 2. Non sono invece comprese in tali
usi le strutture aventi caratteristiche meramente industriali che rientrano
negli usi urbani di cui al punto P 1 oppure P 2. ·
Serre fisse PA 4 Tale uso comprende le serre
fisse aventi il carattere di edificio e destinate alle colture
ortofrutticole, floricole e vivaistiche. ·
Impianti tecnici e tecnologici al servizio delle
aziende agricole PA 5 Tale uso comprende le strutture
a carattere tecnico e tecnologico complementari alle attività agricole e
zootecniche al servizio delle aziende singole o associate, ma non
appartenenti ad una specifica azienda. In tale uso sono compresi ad
esempio: silos, depositi, rimesse per macchine agricole, serbatoi. ·
Infrastrutture agricole PA 6 Tale uso comprende le
infrastrutture di qualunque tipo al servizio del territorio e delle aziende
agricole, quali ad esempio: opere stradali, opere idrauliche, opere di difesa
del suolo, reti tecnologiche, nonché le relative costruzioni complementari ed
accessorie. Sono compresi anche gli impianti
di depurazione dei liquami, quando non sono collegati ad una specifica
azienda e non hanno carattere di struttura complementare ad altro uso. In
questo uso sono comprese tutte le attività proprie di un esercizio di
agri-turismo che comprende, oltre alla produzione agricola, la ristorazione,
la ricettività, la pratica sportiva; i locali dovranno essere adatti, sia al
ricevimento ed all'alloggio delle persone, al ricovero degli animali quali
stalle, scuderie ecc. ed all'esercizio delle attività sportive previste nel
rispetto di quanto contenuto nella
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